Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18690 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18690 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
VEIZI XHULIO nato il 19/05/1992
CELA.] ORGES nato il 27/11/1990

avverso la sentenza del 17/01/2017 del GIP TRIBUNALE di VERONA
sentita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE;
lette/~e le conclusioni del PG ,

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1 P‘Dtp,,, tA,v 2.41,< à""-4.4 •\ CULLAI LQQ t2 1.4;11-9 Utk Data Udienza: 27/02/2018 RITENUTO IN FATTO 1. Veìzì Xhulìo e Da Celaj Orges hanno proposto con separati atti, sottoscritti personalmente, ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata loro applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (art. 73, co. 4 T.U. Stup.). Con i ricorsi, dal pedissequo contenuto, deducono la illegittimità della disposta confisca di somme di denaro e la connessa contraddittorietà della CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito precisati. 2.1. I ricorrenti si dolgono della omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). Nel caso che occupa, il giudice ha reso adeguata motivazione, facendo richiamo alla comunicazione di notizia di reato, al verbale di arresto inn flagranza, a quello di perquisizione e dì sequestro della sostanza stupefacente, all'esito delle analisi condotte sulla stessa. Tali essendo gli elementi sui quali è stato fondato il giudizio di insussistenza di causa di non punibilità, i ricorrenti non possono legittimamente lamentare il vizio motivazionale e in ogni caso avrebbero dovuto indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi nel senso preteso. 2.2. Risulta però fondato il motivo concernente la disposta confisca. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere di tre reati: illecita detenzione di 510 grammi di marijuana e cessione di un quantitativo della medesima sostanza pari ad un valore dì 2.142,70 euro; resistenza a p.u.; illecita detenzione di 11.800 grammi di marijuana. Con la medesima sentenza con la quale è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice ha mandato assolti gli imputati sia dal reato di illecita cessione di stupefacente per un valore di 2.142,70 euro sia della detenzione di 11.800 grammi di marijuana. La applicazione della pena si riferisce quindi alla mera detenzione di 510 grammi di stupefacente. A fronte di ciò il giudice ha disposto la confisca di motivazione, nonché la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.142,70 euro nei confronti del Veizi e di 32,70 euro nei confronti del Celaj, peraltro senza dare alcuna motivazione in merito alle ragioni di tali statuizioni. Va rilevato che nel caso di detenzione di stupefacenti la natura della somma rinvenuta all'imputato deve essere specificamente accertata, ed il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione; diversamente risulta illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, dep. 13/02/2013, Lagrini, Rv. 253768). nella legge 7 agosto 1992, n. 356 la matrice normativa della disposta confisca, ricorre pur sempre l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non si ritengono attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (cfr. Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 10/03/2014, Musaku, Rv. 260879). La censura mossa dai ricorrenti risulta quindi fondata e tanto determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca delle somme di denaro in sequestro, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2018. Il Preside t- estensore Salva Dovere Ove poi si indichi nell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito

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