Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1869 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1869 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TOME’ ROBERTO N. IL 15/03/

l «P. t

avverso la sentenza n. 2873/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

t
OSSERVA
Tomè Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Genova in data 5-4-12, che ha confermato, in punto di responsabilità
per il reato di cui all’art 367 cp , commesso in Genova il 2-10-06, la pronuncia di
condanna emessa in primo grado.

in ordine alla quantificazione della pena e al mancato accoglimento del motivo
relativo alla revoca della sospensione condizionale.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla dosimetria della pena e alla revoca della sospensione
condizionale sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 29-11-12.

li ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,

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