Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1869 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1869 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. GIOVANNI N. IL 07/05/1981
avverso la sentenza n. 2963/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
08/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per I
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e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Bari con sentenza dell’ 8 aprile 2014, ha
riformato, parzialmente, la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
tribunale di Bari (16 giugno 2011, giudizio abbreviato) riducendo la pena nei
confronti di X. Gianni, a mesi 8 di reclusione ed € 1200,0 di multa, in
relazione al reato di cui all’ad 73, commi 4 e 5, T. U. stup., applicando la legge
più favorevole e la sentenza della corte costituzionale n. 32 del 2014.
Unitamente al X. veniva condannata anche De Serio Raffaella in concorso,

2.

X. Gianni propone ricorso per cassazione, personalmente,

deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Manifesta illogicità della sentenza nella parte motiva, in punto di
responsabilità, uso personale dello stupefacente e non per spaccio.
L’intero quadro probatorio si basa sulle annotazioni di servizio degli
agenti di P.G., relazioni tra l’altro contrastanti tra loro, in fase di convalida
l’imputato ha ammesso l’addebito, descrivendo quanto accaduto, quindi “non
sussisterebbe alcun motivo di distorcere la realtà”;i1 bilancino è strumento
utilizzato nelle palestre per i dosaggi di creatina, proteine ed amminoacidi a
catena ramificata nelle bevande che usano gli atleti, e- nessun accertamento è

stato effettuato circa la presenza di sostanza stupefacente su tali attrezzi;
l’imputato stesso invitava la propria donna a consegnare il tutto dichiarando che
si trattava di uso personale;
chiede pertanto l’annullamento della sentenza con ogni conseguenza di
legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile ex art. 606,
comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha motivato l’esclusione dell’uso personale
esaurientemente, valutando le circostanze della modalità della custodia dello
stupefacente (nascosto nella biancheria intima della De Serio Raffaella), e del
rinvenimento nella segreteria amministrativa della palestra di un coltello, carta

che non ha presentato ricorso.

stagnola e bilancino di precisione; strumenti che evidenziano il taglio e il
confezionamento della sostanza al fine dello spaccio.
Nel ricorso si ritiene un uso personale e si rappresenta l’uso del bilancino
di precisione per esigenze di peso della creatina e di altre sostanze in palestra;
tale affermazione è scollegata da qualsiasi atto processuale e costituisce una
ricostruzione alternativa del fatto non fondata su dati processuali verificabili;
vedi Cassazione Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro,

“La regola dell’<>, secondo cui il
giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi
alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che,
deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare,
in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di
un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi
sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici
o congetturali”.
La Corte di cessazione, inoltre, da sempre ha ritenuto che il giudice di
merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione – se
personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e
soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della
motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 – dep. 28/11/2008, Perrone, Rv.
241604).
La sentenza impugnata contiene la motivazione e la stessa non risulta
manifestamente illogica; vedi sul punto anche Cassazione Sez. 4, n. 36755 del
04/06/2004 – dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686:
“La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in
base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo
della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente
utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della
droga (nella specie trattavasi di gr. 791,24 netti di hashish, contenenti mg.
34061 di principio attivo, utilizzabili per la preparazione di n. 1702 dosi, in parte
nascosti nel cruscotto dell’autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a
casa, in cui vi erano cartine e bilancino)”.

2 zee–ts

C,4191/10-P

Rv. 260409:

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile con condanna del
ricorrente alle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 26 novembre 2015

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