Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18689 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18689 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

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sul ricorso proposto da:
DE FRENZA LUCIANO N. IL 20/09/1987
avverso la sentenza n. 2237/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell’art.606,
lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione dell’art.73, comma 5, del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309; b) errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen.
e vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata
applicazione dell’ipotesi ex art.75 della legge citata.
Con successiva memoria il ricorrente censura la prospettata inammissibilità dei motivi di
ricorso e sollecita l’applicazione della sentenza n.32 del 2014 della Corte costituzionale.
Osserva la Corte in via preliminare che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte
costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre
2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei
commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi
sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le
c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova
disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un
unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23
dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43
del 21 febbraio 2014).
Ciò detto e considerato che i giudici di merito hanno motivato in modo coerente e immune da
vizi logici sia l’esclusione della ipotesi ex art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (essendo
provata la cessione a terzi, non importa a quale titolo, di parte della sostanza detenuta dal
ricorrente) sia la decisione di non ritenere applicabile l’ipotesi ex art.73, comma 5, della
medesima legge, va rilevato che la modifica dei limiti di pena edittale conseguente alla
pronuncia della Corte costituzionale sopra citata presenta una obiettiva rilevanza nel caso in
esame. Infatti, il primo giudice ha fissato la pena base in coincidenza con l’allora minimo
edittale di sei anni di reclusione, e dunque in misura oggi corrispondente al massimo edittale
previsto dalla fattispecie incriminatrice. Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la
decisione impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al
giudice di merito affinché proceda a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento
sanzionatorio previsto dalla più favorevole disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezione,gella Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. r_vecumuti ermIoxtre. Actk
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Con sentenza in data 30/1/2013 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 6/3/2012 del Tribunale di Bari con cui il Sig. Luciano De Frenza è
stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di due
anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto
dall’art.73, prima parte, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 9/2/2012 con
riferimento alla detenzione di circa 150 grammi di marijuana e alla cessione di una modica
quantità della stessa.

Così deciso in Roma il 28/3/2014

Il Presidente

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