Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18689 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18689 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORRO’ MAURO nato il 08/02/1967 a DOLO

avverso la sentenza del 10/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se/neite le conclusioni del PG & ltt 1,1Q_ e,ett-byro

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Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d’appello di Venezia emetteva, in data 10/4/2017, sentenza
predibattimentale con cui dichiarava, inaudita altera parte, non doversi
procedere nei confronti di Corrò Mauro, per essere il reato di guida in stato
di ebbrezza estinto per intervenuta prescrizione. Ordinava in dispositivo la
trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza in ordine alle

confisca della vettura.
2.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione

l’imputato a mezzo del difensore, rassegnando a sostegno i seguenti
motivi.
Primo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 601, cod. proc. pen.
per omessa notifica del decreto di citazione all’imputato ed al suo
difensore. La difesa lamentava che la decisione di estinzione del reato per
prescrizione era stata assunta dalla Corte d’appello in camera di consiglio,
inaudita altera parte,

prescindendo dal necessario contraddittorio. Ciò

avrebbe inciso negativamente sull’esercizio delle prerogative difensive del
ricorrente il quale aveva proposto nell’atto di appello richieste che
riguardavano non solo il merito della vicenda, ma anche la confisca del
veicolo e la disposizione della sospensione della patente di guida.
Evidenziava altresì la difesa, che nei motivi di appello era stata proposta
una questione di legittimità costituzionale che era stata completamente
pretermessa dalla Corte territoriale. Ricordava inoltre come la decisione
fosse del tutto illegittima ed adottata in violazione dei principi
ordinamentali che prevedono la possibilità della rinuncia alla prescrizione.
Secondo motivo: questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma
45, L. 94/2009 in relazione a(l’art. 3 Cost.
La difesa poneva l’accento sulla disparità di trattamento introdotta dalla
norma richiamata la quale prevede, in violazione del principio dì
uguaglianza che, in caso di guida in stato di ebbrezza, ove la vettura
appartenga ad altri, venga applicata una sanzione accessoria di durata
doppia.
Terzo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 186, comma 2 lett. c)
ultima parte cod. strada. La Corte d’appello con la decisione impugnata
aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Prefettura per l’applicazione
delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida e della
confisca del veicolo. Il giudice di primo grado aveva applicato la sola
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Pertanto, la

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sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida e della

Corte territoriale era incorsa in errore, poiché l’art. 186, comma 2, lett. c)
cod. strada, esclude la confisca del veicolo condotto dall’imputato, di
proprietà di terzi. Pertanto, si doveva provvedere alla eliminazione della
confisca del veicolo.
Il P.G. con requisitoria scritta concludeva per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

occorre preliminarmente prendere le mosse dalla recente sentenza delle
Sezioni Unite di questa Corte, le quali sono state chiamate a pronunciarsi
sul seguente quesito:«Se la Corte di cassazione debba dichiarare la nullità
della sentenza predibattimentale di appello pronunciata in violazione del
contraddittorio, con cui, in riforma della sentenza di condanna di primo
grado, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o, invece,
debba dare prevalenza alla causa estintiva del reato».
Nell’articolata disamina della questione, il Supremo consesso, dopo avere
ricordato i diversi orientamenti formatisi sulla questione della immediata
declaratoria dì una causa di non punibilità, ha affermato il principio così
massimato: «Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in
violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di
condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la
causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della
sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza
dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la
formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.»
(Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810).
Nella motivazione, le Sezioni Unite

hanno ribadito che nel giudizio

d’appello non è consentita la pronuncia di una sentenza predibattimentale,
affermando che la sentenza predibattimentale dì appello, di
proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa

de

plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178,

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1. Ai fini della risoluzione delle questioni poste dalla difesa del ricorrente,

comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n.
3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015,
Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio,
Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez.
2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del
10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). Ha tuttavia rilevato che,

assolutamente necessario per riconoscere l’esistenza della causa estintiva
del reato. Pur in presenza di una nullità, non è giustificato l’annullamento
della decisione impugnata, perché la regressione del processo, violerebbe il
principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa
estintiva, dando spazio “in nome solo dell’ortodossia della forma, ad una
inutile dilatazione dell’attività processuale, il cui epilogo non può che
realisticamente portare alla stessa soluzione” (così in motivazione Sez. U.
n. 28954 del 27/04/2017, cit.).
Con ciò, si è stabilito che la causa estintiva del reato per prescrizione
prevale sulla nullità assoluta della sentenza emessa senza contraddittorio
tra le parti.
3. Incidentalmente la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata
afferma che solo un interesse concreto dell’imputato alla rinnovazione del
giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del
contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l’annullamento
del provvedimento impugnato. Il discorso, quindi, vira sulla individuazione
dell’interesse suscettibile di avere rilievo anche in presenza di una
intervenuta estinzione del reato prescrizione. Ciò, si verifica indubbiamente
nel caso in cui la pronuncia resa in violazione del principio del
contraddittorio, contenga statuizioni sfavorevoli all’imputato, che
sopravvivono all’estinzione del reato per prescrizione. Tanto, può avvenire
nel caso in cui la sentenza contenga, ad esempio, statuizioni in favore di
parti civili costituite nel giudizio.

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qualora una tale pronuncia venga emessa, l’accertamento di merito non è

Nel caso in esame, non può affermarsi, come vuole sostenere la difesa, che
la pronuncia contenga disposizioni sfavorevoli al Corrà Mauro e che il
ricorrente sia stato privato del diritto di svolgere le proprie difese con
riferimento agli aspetti riguardanti la sospensione della patente di guida e
la confisca della vettura.
La Corte dì appello ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto,

sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente di guida e
confisca del veicolo). Attraverso tale disposizione la Corte territoriale si è
limitata ad investire l’organo competente alla valutazione ed alla eventuale
adozione di tali sanzioni di carattere amministrativo, il quale interviene su
tali questioni indipendentemente dalla investitura del giudice,

motu

proprio. Quindi, il formale richiamo a tali sanzioni non ha alcun rilievo in

ambito penale e vi è una manifesta carenza di interesse del ricorrente alla
rimozione della disposizione della trasmissione degli atti che non è
scorretta e non è lesiva del suo diritto, ma è anzi doverosa.
E’ di tutta evidenza che il ricorrente potrà svolgere le proprie difese innanzi
alla competente Autorità amministrativa, come risulta già avere fatto sulla
base di quanto viene rappresentato nello stesso ricorso.
Sul punto, deve piuttosto rilevarsi che la Corte territoriale non avrebbe
dovuto confermare il provvedimento adottato dal primo giudice riguardante
la sospensione della patente di guida, ormai estranea al processo penale
conclusosi con pronuncia di estinzione del reato. La dicitura “conferma nel
resto”, annotata nel dispositivo, nella quale s’intende contenuta la
validazione del provvedimento di sospensione della patente di guida, è
frutto di un evidente

error calami,

come è agevole desumere dalla

circostanza che il giudice ha disposto contestualmente la trasmissione degli
atti al Prefetto. Si ritiene pertanto che tale dicitura possa essere eliminata
ad opera di questa Corte, non implicando l’esercizio di alcun potere
discrezionale.

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ai sensi dell’art. 224 cod. strada, per quanto di competenza in ordine alle

4.

In conclusione, le argomentazioni esposte dal ricorrente assumono

carattere recessivo rispetto al principio della immediata rilevabilità delle
cause di estinzione del reato, di cui all’art. 129, comma primo, cod. proc.
pen., tenuto conto dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite
di questa Corte e non essendovi alcun interesse concreto del ricorrente
all’annullamento della pronuncia, con regressione degli atti al giudice

prescrizione del reato.
5. Considerati i principi finora esposti, è compito della Corte di Cassazione,
valutare se, in base agli atti a cui ha accesso (nella specie, la sentenza
impugnata e i motivi dì ricorso), ricorre l’ipotesi di cui all’art. 129, comma
secondo, cod. proc. pen. tenendo conto del fatto che – per consolidata
giurisprudenza – le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la
rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte
dell’imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta,
appartiene più al concetto di “constatazione” che a quello di
“apprezzamento” (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009,
Tettamanti, Rv. 244274). Ebbene, sotto questo profilo, occorre rilevare
come nel caso in esame non sia apprezzabile l’evidenza della prova
dell’innocenza del ricorrente, in quanto nella sentenza impugnata si
esclude tale ipotesi e, nei motivi di ricorso, non si fa questione di
responsabilità dell’imputato, muovendosi esclusivamente critiche alla
mancata instaurazione del contraddittorio ed agli aspetti che riguardano le
sanzioni accessorie.
6. Quanto alla dedotta possibilità di una rinuncia alla prescrizione, pure
evocata nel ricorso, deve rilevarsi che tale rinuncia non può intervenire
dopo che sia stata già dichiarata la prescrizione con sentenza (Sez. 5, n.
40499 del 06/07/2017, Rv. 271423; Sez. 1, n. 32623 di 23.6.09, Rv.
244742), sicché un’eventuale rinuncia contenuta in un atto di
impugnazione va intesa come mera richiesta di assoluzione nel merito
6

d’appello il quale resterebbe comunque obbligato a rilevare l’intervenuta

(Cass. Sez. 3, n. 37583 del 7.7.09, Rv. 244627), a meno che la
prescrizione sia effetto della derubricazione del reato operata solo nella
sentenza che abbia dichiarato la causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 2, n. 3900
del 14.11.03, dep. 30.1.04, rv. 227867). Poiché è da escludersi che ricorra
tale ultimo caso, la rinuncia alla prescrizione espressa dal ricorrente dopo
la dichiarazione della causa estintiva è inoperante.

pronuncia affetta da nullità, tuttavia, come si è detto in precedenza, la
causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della
sentenza, in applicazione dei principi appena richiamati.
Deve inoltre rilevarsi che, ove l’imputato avesse voluto avvalersi
effettivamente dell’istituto della rinuncia alla prescrizione, ben avrebbe
potuto, dopo la maturazione di tale termine, fare pervenire alla Corte
d’appello una memoria nella quale prospettava l’intenzione di rinunciare
alla prescrizione.
Da ultimo, la questione prospettata dalla difesa circa la ipotizzata
illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 45 I. 94/2009, in riferimento
all’art. 3 Cost., non ha rilevanza nel presente giudizio, in quanto, come
illustrato in precedenza, le sanzioni accessorie non hanno trovato

applicazione.
7. Deve pertanto addivenirsi all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla statuizione “conferma nel resto” contenuta
nel suo dispositivo. Si rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla statuizione
“conferma nel resto”. Rigetta nel resto il ricorso.
In Roma, così deciso il 27 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Matarosaria Bruno,

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Vero è che la dichiarazione di prescrizione è stata adottata attraverso una

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