Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18688 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18688 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
BUCCINO ANTONIO N. IL 14/02/1980
avverso la sentenza n. 6478/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Con sentenza in data 21/2/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza ex
art.442 cod. proc. pen. del 26/1/2011 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui il Sig. Antonio BUCCINO è stato condannato
alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto
dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il giorno 1/6/2010 a seguito
di detenzione illecita e cessione di gr.0,2 di marijuana.

La Corte ritiene preliminarmente di considerare che la disciplina normativa applicabile al caso
in esame ha conosciuto due rilevanti modifiche intervenute successivamente alla proposizione
dell’impugnazione.
In primo luogo, la disciplina prevista dall’art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è
stata modificata dall’art.2, comma 1, lett.a), del d.l. 23 dicembre 2013, n.146, convertito in
legge 21 febbraio 2014, n.10 (G.U. Serie generale n.43 del 21 febbraio 2014). La modifica ha
riguardato, in primo luogo, l’abbandono della struttura tipica della circostanza attenuante per
adottare la struttura propria della ipotesi autonoma di reato; valgano a tale proposito sia il
testo del “nuovo” comma 5 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”; “chiunque
commette”) sia la rubrica del citato art.2 d.l. n.146 del 2013 (“Delitto di condotte illecite in
tema di sostanze stupefacenti e psicotrope”). In secondo luogo, la disciplina introdotta dal
citato decreto legge ha rideterminato la pena, riducendo da sei a cinque anni di reclusione il
massimo edittale della sanzione detentiva e fissando la pena pecuniaria nell’intervallo che va
da 3.000,00 a 26.000,00 euro.
Inoltre, con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge
21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze
stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e quelle elencate
nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e ibis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le
sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23
dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43
del 21 febbraio 2014).
Ora, essendo evidente che la valutazione del trattamento sanzionatorio è stata effettuata dai
giudici di merito sulla base della meno favorevole disciplina vigente al momento della
pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado, la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. 1 kkeb..~.1. ia-cele__

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Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen.

Così deciso in Roma il 28/3/2014

Il Presidente

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