Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18688 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18688 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAKARCHUK LARYSA nato il 24/08/1975

avverso la sentenza del 09/04/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di CARINOLA
sentita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE;
lettehxAte le conclusioni del PG,
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Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto dichiarazione di appello a
mezzo del difensore di ufficio, avv. Vincenzo Russo, avverso il provvedimento
pure indicato in epigrafe, con il quale egli é stato condannato alla pena
pecuniaria ritenuta equa per il reato di guida senza patente.
La Corte di Appello di Napoli ha provveduto a qualificare l’impugnazione
come ricorso per cassazione ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte.

pena eccessiva, mancando peraltro di dare motivazione di ciò.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso é inammissibile, siccome proposto da difensore non iscritto
nell’albo degli avvocati cassazionisti. Invero, la sottoscrizione dei motivi di
impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai
sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione
anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto dì appello
erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013 – dep.
04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000).

3.

Nondimeno, poiché nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena

conseguente ad abolitio criminis è rilevabile d’ufficio anche in caso di
inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. Un. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.
264207), essendo intervenuta nelle more di questo giudizio la depenalizzazione
del reato di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (cfr. art. 1, comma 1, D.Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6
febbraio 2016.), la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per
cui si procede non è più previsto dalla legge come reato.

4.

Per completezza va osservato che il fatto oggetto del presente

procedimento risulta commesso il 27/05/2009 e che pertanto il reato si è
prescritto in data anteriore all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8/2016. Si
pone, quindi, il tema della priorità da accordare all’una o all’altra causa di non
punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 cod. proc.
pen.).
La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le
quali la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale rispetto a
quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (cfr. Sez. Un., n.
19601 del 28/02/2008 – dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400). La già

Con il ricorso l’imputato afferma che il giudice di prime cure ha inflitto una

individuata inammissibilità del ricorso rende quindi in ogni caso non rilevabile il
decorso del termine massimo di prescrizione.
Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta
abolitio criminis.

6. L’art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè
che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni

data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si è resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni
commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 si
impone, ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa
competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo
procedimento. Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo anche la circostanza che
i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell’entrata
in vigore del citato D.Lgs., poiché la statuizione per la quale “nei casi previsti
dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per dettato del
medesimo art. 9, comma 1, “salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra
causa alla medesima data”.
Nel caso che occupa, nel quale il reato si sarebbe prescritto prima
dell’entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione, non deve disporsi la
trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.20
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Il Presiden i_
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Salvato Dovere

amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla

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