Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18687 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18687 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

sul ricorso proposto da:
COSTAGLIOLA MARCO N. IL 01/10/1992
avverso la sentenza n. 2712/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/03/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma del
decisum di prime cure. reso a seguito di rito abbreviato, con il quale era stata dichiarata la penale
responsabilità di Marco Costagliola per il reato ex art. 73, d.P.R. 309/90, per detenzione a fine di
spaccio di sostanza stupefacente del tipo haschish e marijuana, ha concesso l’attenuante di cui al co.
5 del medesimo art. 73 e il beneficio di cui all’art. 163 cod.pen., riducendo la pena ad anni 2, mesi
2, giorni 20 di reclusione ed euro 8.000.00 di multa;

-che occorre prendere atto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, n. 32/2014, con
la quale è stata dichiarata la non conformità a Costituzione del d.L. 272/05, convertito in L. 49/06.
Tale pronuncia ha, infatti, come conseguenza l’applicazione nel caso in esame delle fattispecie
incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa contenuta nel
d.P.R. 309/90, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicabile ai reati concernenti le
sostanze incluse nelle tabelle II e IV. allegate alla legge. In specie, le condotte di detenzione delle
cosiddette droghe leggere risultavano, e oggi risultano. sanzionate, ai sensi del co. 5 dell’art. 73,
citato, con una pena che va da 6 mesi a 4 anni di detenzione, oltre alla multa, e, dunque, con pena
edittale assai diversa e minore da quella assunta dal giudice come riferimento.
Quanto osservato permette di ritenere illegale la pena inflitta al prevenuto, di tal chè la pronuncia
impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinchè il
giudice ad quem, nell’ottica del rinnovato quadro normativo, proceda alla rideterminazione della
pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 28/3/2014.

-che avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena;

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