Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18687 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18687 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
nei confronti di:
COLAROSSI FABIO N. IL 25/03/1986
avverso l’ordinanza n. 121/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
“C
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(9′-v”Vt

CILA -14 1 1,‘

Data Udienza: 11/04/2013

cc 28 Colarossi Fabio

Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’istanza presentata da Colarossi Fabio
intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2.

Ricorre per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze difeso

2.1 Con il primo motivo si assume che erroneamente si è ritenuto che nel
contegno del richiedente non sia ravvisabile colpa grave. La Corte di merito ha omesso di
considerare che il richiedente si è reso irreperibile subito dopo la presunta aggressione
della donna, senza alcuna giustificazione, tanto che si è ravvisato in tale contegno colpa
lieve che ha determinato la riduzione dell’indennizzo. Non si è neppure dato rilievo al fatto
che le dichiarazioni della parte lesa hanno trovato globale, positivo riscontro
nell’oggettività dell’aggressione certificata dalla documentazione sanitaria. Si è dunque in
presenza di coinvolgimento poco trasparente nella vicenda che deve essere rimarcato per
la sua gravità. La Corte di merito, invece, ha ingiustificatamente sminuito la negativa
valenza di tale contegno limitandosi a considerare che l’imputato è stato assolto.

2.2 Con il secondo motivo si assume che erroneamente è stata ritenuta la
indennizzabilità della detenzione afferente al reato di lesioni personali. Al riguardo, infatti,
non è intervenuta assoluzione piena bensì solo per mancanza di querela. È ben vero che
per tale reato non era consentita l’emissione di una misura cautelare, ma ciò non esclude
che il giudice dovesse verificare se nella condotta del richiedente fossero ravvisabili profili
di colpa grave alla stregua della condotta lesiva.

2.3 Con l’ultimo motivo si espone che, se è vero che la presunta vittima ebbe a
formulare accuse rivelatesi poi infondate che hanno portato alla sua condanna per
calunnia, si deve al contempo ritenere che la persona ingiustamente accusata avrebbe
dovuto agire per il risarcimento del danno costituendosi parte civile o agendo comunque
autonomamente nella sede civile. Il Colarossi non può valersi dell’azione riparatoria ai
sensi dell’art. 314 cod. proc pen. poiché aveva possibilità di agire civilmente nei confronti
della persona che lo ha falsamente incolpato.

2.4 La difesa del Colarossi ha presentato una memoria.

3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata espone che nei confronti del Colarossi è stata emessa la
misura cautelare della custodia cautelare in carcere successivamente sostituita con quella
degli arresti domiciliari in ordine ai reati di rapina e lesioni personali, per aver aggredito la
sua ex compagna a bordo di un autobus e per averle sottratto un telefono cellulare. Si

dall’Avvocatura Generale dello Stato, deducendo diversi motivi.

aggiunge che è intervenuta pronunzia assolutoria irrevocabile perché i fatti non
sussistono; nonché per difetto di querela in ordine al reato di lesioni personali.
Il provvedimento considera che il processo a carico del Colarossi è scaturito da
denunzia proposta dalla ex convivente De Santis Rosa. Le lesioni subite venivano
documentate da certificazione medica con prognosi di tre giorni.
Le accuse venivano tuttavia ritrattate in giudizio. La donna confermava in
sostanza la versione dei fatti offerta dal ricorrente in sede di interrogatorio. In particolare
emergeva che le chiavi del telefono si trovavano già prima della lite nel borsello dell’uomo
ed inoltre che nessun bastone era stato utilizzato per percuoterla.

Nella pronunzia di merito si espone che verosimilmente costei, motivata da rivalsa per le
percosse subite, abbia accusato l’ex convivente di un grave reato di rapina che potesse
determinare l’adozione di provvedimenti restrittivi.
Alla stregua di tale ricostruzione della vicenda la Corte della riparazione rileva che
nella condotta del richiedente non sono ravvisabili profili di colpa grave. D’altra parte,
l’improcedibilità del reato di lesioni non fa venir meno il diritto alla riparazione, trattandosi
di illecito per il quale non è consentita l’adozione di misure restrittive. Si è tuttavia
ritenuto di ridurre l’entità dell’indennizzo in considerazione di colpa lieve connessa al fatto
di essersi reso irreperibile subito dopo i fatti per circa 24 ore.
Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure. Invero correttamente si
considera che in ordine al reato di lesioni personali in questione non era consentita
l’adozione di misure cautelari e soprattutto si coglie che la restrizione personale ha avuto
la sua scaturigine, sia sul piano fattuale che su quello giuridico, nelle accuse calunniose in
ordine a gravi reati. Si è, in breve, in presenza di una vicenda davvero peculiare, nella
quale si è svolta l’indagine eziologica imposta dalla disciplina legale: si è scorta nella
falsa accusa per i reati più gravi la causa della restrizione e si è quindi esclusa l’esistenza
di condotte gravemente colpose giuridicamente rilevanti.

3.1

L’esistenza di responsabilità dolosa dell’accusatrice non fa venir meno

l’applicabilità della disciplina indennitaria di cui ci si occupa; non essendo possibile
cogliere né dal sistema né dal tenore della legge alcuna indicazione in tal senso.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

P qm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Roma 11 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blalotta)

IL PRESIDENTE
(Carlo

sco)

Successivamente la De Santis è stata ritenuta colpevole del reato di calunnia.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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