Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18684 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18684 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASI SILVIA N. IL 08/08/1966
avverso l’ordinanza n. 33/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
A
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CA-2A
a

Data Udienza: 11/04/2013

cc 6 Masi

Motivi della decisione
i. La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’istanza avanzata da Masi Silvia,
intesa ad ottenere l’equa riparazione per ingiusta detenzione subita.

2. Ricorre per cassazione la richiedente. Si deduce violazione di legge e vizio della
motivazione. La domanda è stata respinta essendosi ritenuta una non meglio precisata e

giudicato completamente immune da critiche o censure da parte del giudice di merito, che
ha escluso qualsiasi anche lato coinvolgimento nell’ illecita detenzione di stupefacente da
parte del fidanzato. La droga è stata rinvenuta nell’abitazione dello stesso fidanzato in un
armadio al cui interno si trovava pure una borsa in cui la ricorrente aveva deposto effetti
personali che le servivano nelle occasioni in cui le capitava di trascorrere la notte in

quell’abitazione. Dalla presenza di tale borsa contenente esclusivamente effetti personali
non si può dedurre alcun coinvolgimento diretto o indiretto nel reato, né alcun
comportamento in alcuna guisa censurabile.
3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata espone che la Masi è stata sottoposta alla misura cautelare
della custodia in carcere e successivamente a quella degli arresti domiciliari in relazione

alla detenzione di circa 6 kg di hashish; e che il Tribunale di Firenze ha emesso pronunzia
assolutoria divenuta irrevocabile. Si aggiunge che la donna è stata arrestata insieme al
convivente, essendo risultata in possesso delle chiavi del piccolo appartamento al cui
interno è stato rinvenuto lo stupefacente. La droga, costituita da 60 ingombranti panetti,
era all’interno di uno zaino deposto all’interno di un armadio sito in camera da letto,
contenente vari oggetti personali di entrambi i conviventi. In cucina si trovava una
bilancia di precisione con evidenti tracce di hashish. In tale situazione si configura una
chiara e non contestata connivenza posto che, atteso il contesto della convivenza, lo
stupefacente non poteva considerarsi nascosto. Tale connivenza configura grave colpa che
impedisce il riconoscimento dell’indennizzo.
Tale apprezzamento è immune da censure. La pronunzia si fonda sul dato di fatto
della convivenza della ricorrente con la persona che deteneva la droga. Tale aspetto della
vicenda è oggetto di contestazione, con generiche enunciazioni che tentano di sollecitare
questa Corte alla riconsiderazioni di questioni di merito.
Pure immune da censure è l’apprezzamento sulla condotta gravemente

colposa. Tale ponderazione si pone in linea con la consolidata, condivisa
giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui la connivenza può
assumere rilievo nella sede riparatoria allorché, pur non concretandosi in
condotte di attiva partecipazione agli illeciti, mostri consapevole, incauto
coinvolgimento e contiguità rispetto ai reati ed ai loro autori, così da generare

comunque inesistente connivenza. Al contrario il comportamento della ricorrente è stato

nell’autorità giudiziaria l’erroneo convincimento che essa sia espressione di attivo
apporto alle condotte delittuose.
Nel caso di specie si configura proprio una situazione di tale genere.

Alla

stregua della marcata contiguità sia fisica che affettiva ritenuta dalla Corte d’appello, la
condotta della Masi si connota in termini di qualificata connivenza. Si vuol dire che non si
è in presenza di un altrui illecito occasionalmente percepito da altri; bensì di una condotta
macroscopica, documentata dagli ingombranti panetti di cui riferisce il giudice di merito,
che implica una scelta illecita rispetto alla quale la ricorrente, pur non concorrendo, ha
mostrato segni di implicita quanto evidente accondiscendenza. Tale atteggiamento
alimentato l’iniziale convincimento che la presenza della droga in cas§,implicasse una
detenzione congiunta.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Roma 11 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Ma,JjcQ Blaiotta),_
A.”),

(Card Brusco)
kir
MI*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

configura colpa grave, che come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, ha

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