Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18683 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18683 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FILIPPONI MARZIA, nata il 23/2/1974 a Fabriano

avverso l’ordinanza del 6/3/2017 del GIP Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato.

1

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza
del 6 marzo 2017, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva ai sensi dell’art. 461
cod.proc.pen., l’opposizione a decreto penale di condanna presentata dal difensore
di fiducia di Filipponi Marzia. Riteneva il giudice che l’atto di opposizione, inviato a
mezzo posta il 3 febbraio 2017, come evincibile dal timbro apposto sulla busta,
dovesse considerarsi tardivo, in quanto depositato oltre i 15 giorni, poiché il decreto
era stato notificato a mezzo PEC all’imputata ed al suo difensore

domiciliatario in data 16 gennaio 2017.
2. Filipponi Marzia, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione, contestando la ritenuta tardività dell’opposizione.
3. La ricorrente, allegando ampia ed esaustiva documentazione, segnala come
l’opposizione al decreto penale fosse stata in realtà depositata presso la Cancelleria
del Tribunale di Ancona (quale luogo di residenza della Filipponi, conformemente a
quanto previsto dal primo comma dell’art. 461 cod.proc.pen.) in data 30 gennaio
2017, e dunque nel pieno rispetto dei termini. Di tale atto di opposizione, corredato
dalle debite notazioni di cancelleria, è allegata copia al presente ricorso. Il fatto che
il GIP romano avesse ricevuto la busta contenente gli atti dal Tribunale di Ancona
solamente il 15 febbraio 2017 (data di invio il 3 febbraio 2017) non era certo
dovuto all’imputata o al di lei difensore, ma ai tempi e all’organizzazione delle
Cancellerie.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta
ritualmente presentata, si esprime per la fondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come risulta chiaramente dagli atti allegati al ricorso, l’opposizione al decreto
penale di condanna è pervenuta in termini, vale a dire il 30 gennaio 2017, ed è
stata presentata ritualmente, nel pieno rispetto dell’art. 461 cod.proc.pen., il quale
testualmente prevede: “Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto,
l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente
o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione
mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini
preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del
giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente”.

2

penale

3.

La giurisprudenza ha avuto infatti modo di chiarire,

ad abundantiam, che

l’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposta oltre che nella
cancelleria del GIP che ha emesso il decreto anche in quella dell’ufficio giudiziario in
cui si trovano la parte o il suo difensore, atteso che con il termine opponente di cui
al comma 1 dell’art. 461 cod.proc.pen. si intende designare la parte in senso
processuale, e pertanto non solo l’imputato ma anche il suo difensore (Sez. 3, n.
9914 del 14 febbraio 2003, Romano, Rv. 224359; Sez. 1, n. 6412 del 31 gennaio

4. Tutto ciò considerato, è evidente l’errore in cui è incorso il giudice nel caso
odierno. L’imputata, infatti, ha presentato rituale opposizione a decreto penale di
condanna, a mezzo del proprio difensore, tramite deposito nella Cancelleria del
luogo ove si trovava, vale a dire il Tribunale di Ancona, nel pieno rispetto del
termine di 15 giorni.
5. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

2008, Amelio, Rv. 239511).

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