Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18682 del 27/02/2018

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18682 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. parte offesa nel procedimento
c/
B.B.
C.C.
D.D.
E.E.
F.F.
G.G.
H.H.
I.I.
L.L.
M.M.
N.N.
O.O.
P.P.
Q.Q.
R.R.
S.S.
T.T.

Data Udienza: 27/02/2018

U.U.
V.V.
Z.Z.
X.X.
K.K.
W.W.
avverso il decreto del 11/04/2017 del GIP TRIBUNALE di CROTONE

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG
(2-(6t -tro

2

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, con
provvedimento del 11.4.2017, ha disposto

de plano

l’archiviazione del

procedimento penale contro diversi soggetti, indagati per il reato di cui all’art.
589 cod. pen., nonostante l’opposizione della persona offesa.

2. La persona offesa, A.A., a mezzo del suo difensore, propone

con particolare riguardo alla violazione del contraddittorio camerale.
Censura che il Giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione per carenza
di legittimazione degli opponenti, nonostante il disposto di cui all’art. 90, comma
3, cod. proc. pen., che attribuisce pacificamente ai prossimi congiunti della
persona offesa, morta in conseguenza del reato, la legittimazione ad esercitare i
diritti e le facoltà ad essa spettanti (nel caso gli opponenti erano A.A. e
A.B., rispettivamente madre e nonno del piccolo A.C.,
nato e deceduto presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone).
Deduce che il giudice ha comunque omesso di valutare le ragioni spiegate
nell’atto di opposizione, limitandosi a richiamare sinteticamente il contenuto della
richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, senza motivare in
ordine ai profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del
ricorso.

4. Il difensore di una delle persone indagate nel procedimento ha depositato memoria difensiva in cui insiste per l’inammissibilità
ovvero per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2.

In tema di opposizione all’archiviazione, il Collegio condivide

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di definire il
procedimento in assenza di contraddittorio costituisce un’eccezione giustificata,
oltre che dal convincimento della infondatezza della notizia di reato,
dall’inammissibilità dell’opposizione. Se è pur vero che l’inammissibilità può
essere ricollegata all’enunciazione di temi di prova estranei o non pertinenti

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ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione,

rispetto all’ipotesi formulata, non è consentito al G.I.P. obliterare il tema di
indagine proposto, anche se di presumibile scarsa incidenza, anticipando
valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive
indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il
provvedimento de plano con il rito camerale (Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013,
Rv. 25550001).

3. Nel caso in esame, la ritenuta inammissibilità, per carenza di

diritto, stante il disposto di cui all’art. 90, comma 3, cod. proc. pen., che nella
specie certamente consente alla ricorrente, quale prossimo congiunto del minore
deceduto in conseguenza del reato oggetto di indagine, di esercitare le facoltà e i
diritti previsti dalla legge per la persona offesa (cfr., in motivazione, Sez. 5, n.
11634 del 16/02/2012, P.O. in proc. Iacobuzio, Rv. 25231101, in un caso in cui,
con ragionamento a contrario, non è stata riconosciuta la legittimazione – ad
opporsi alla richiesta di archiviazione – agli eredi o ai prossimi congiunti della
persona offesa deceduta non in conseguenza del reato).
Ma anche il vaglio sull’inammissibilità dell’opposizione, apparentemente
compiuto nel decreto impugnato, non può spingersi fino al punto di valutare
esclusivamente il merito della notizia di reato, posto che, ai fini della
ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,
il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti
di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di
archiviazione emesso de plano sulla base di una valutazione di merito degli atti
stessi, con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle
investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto
della parte offesa al contraddittorio camerale (Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016 dep. 2017, P.O. in proc. Barbato e altro, Rv. 26914401; Sez. 5, n. 13400 del
12/01/2016, P.O. in proc. Rampani, Rv. 26666401).
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice ha valutato
l’insussistenza di profili di responsabilità professionale degli indagati sulla scorta
delle considerazioni dei consulenti del PM, senza dare spazio al contraddittorio
camerale, in presenza di una opposizione che comunque sollecitava pertinenti
approfondimenti investigativi. In altri termini, la delibazione sull’ammissibilità
dell’opposizione, anziché costituire atto presupposto, è stata sostanzialmente
preceduta dalla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero,
condizionando il giudizio di irrilevanza del supplemento di indagine, sulla base di
una impostazione giuridica delle questioni sottese alla vicenda processuale che,
invece, l’opposizione intendeva porre in discussione: il che non è consentito in

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legittimazione attiva degli opponenti, è statuizione palesemente erronea in

sede di archiviazione de plano (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 6587 del
19/10/2016 – dep. 2017, P.O. in proc. Barbato e altro, Rv. 26914401).

4. Conseguentemente il decreto di archiviazione impugnato deve essere
annullato, senza rinvio, e gli atti trasmessi al Tribunale di Crotone per il
prosieguo.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 febbraio 2018

Il Consiglir estensore
Ales n ro Ranaldi

Il
Salv

idente
e Dovere

P.Q.M.

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