Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18682 del 16/11/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18682 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONACCORSI PIETRO nato il 21/05/1973 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 01/07/2016 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/11/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi Orsi, ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 giugno 2016 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta
di riesame proposta nell’interesse di Pietro BONACCORSI avverso l’ordinanza emessa in data 31
maggio 2016 dal GIP presso il Tribunale di Termini Imerese, con la quale era stata applicata la
misura cautelare in carcere, perché indagato del reato di furto aggravato commesso in concorso
con altri soggetti. Con il provvedimento in esame il Tribunale ha soltanto escluso le esigenze

il provvedimento applicativo della custodia in carcere.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto impugnazione l’indagato, con atto sottoscritto
personalmente e firma autenticata dal difensore.
2.1. Con un primo motivo è stata denunziata violazione di legge in relazione agli artt. 27,
294 e 302 cod. proc. pen., per non avere il G.I.P. proceduto a nuovo interrogatorio trattandosi
di ordinanza contenente elementi di novità.
Si sostiene che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avrebbero errato nel non ritenere necessario
un nuovo interrogatorio dell’indagato dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice
dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, infatti, la nuova
ordinanza di applicazione della misura cautelare si baserebbe su esigenze cautelari in parte
diverse rispetto a quelle poste a fondamento del primo provvedimento, giacché in quest’ultimo
(emesso dal GIP presso il Tribunale di Catania) erano state ritenute sussistenti solo le esigenze
cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., mentre nell’ordinanza del GIP di
Termini Imerese sono state ritenute sussistenti anche quelle di cui alle lettere a) e b) della citata
norma.
2.2. Con il secondo motivo vengono denunziati vizi motivazionali in ordine alle esigenze
cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen..
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto idonea solo la
misura della custodia in carcere valutando i reiterati precedenti specifici che risultano a carico
dell’indagato, sebbene vi sia prova che egli in precedenza non abbia mai violato gli obblighi
connessi a una misura cautelare meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto.
1. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Correttamente il Tribunale del riesame ha richiamato i principi da tempo affermati da questa
Corte, secondo i quali le misure cautelari disposte, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., da un
giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia
per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice
competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non
siano stati contestati all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia
2

cautelari di cui alle lettere “a” e “h” dell’art. 274 cod. proc. pen., confermando invece nel resto

fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a
fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001,
Zaccardi, Rv. 219975).
Orbene, il ricorrente si limita a dedurre che la nuova ordinanza di applicazione della misura
cautelare si baserebbe su esigenze cautelari in parte diverse rispetto a quelle poste a fondamento
del primo provvedimento, giacché in quest’ultimo (emesso dal GIP presso il Tribunale di Catania)
erano state ritenute sussistenti solo le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod.
proc. pen., mentre nell’ordinanza del GIP di Termini Imerese sono state ritenute sussistenti

Tale circostanza, però, non incide affatto sulla legittimità ed efficacia della misura cautelare in
atto, giacché è evidente che essa è stata adottata principalmente tenendo conto delle esigenze
cautelari di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., così come ritenuto dal primo G.I.P.
che ha proceduto all’interrogatorio, mentre le altre esigenze cautelari pure menzionate dal G.I.P.
di Termini Innerese sono state correttamente escluse dal Tribunale del riesame. Non si può
dunque sostenere che il provvedimento cautelare impugnato sia stato adottato per esigenze
cautelari diverse rispetto a quelle post e a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice
incompetente.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
E’ vero che, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito
della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi
di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della
misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,
Lovisi, Rv. 266651).
Tuttavia nel caso in esame il Tribunale ha ampiamente e logicamente motivato sull’idoneità della
sola misura della custodia in carcere, tenuto conto sia delle modalità del fatto di reato contestato
sia dei gravi e reiterati precedenti specifici che risultano a carico dell’indagato, indicativi
dell’abituale ripetitività nella consumazione di delitti contro il patrimonio e di una spiccata
personalità criminale.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e, dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà dell’indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 1 comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
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a, il 16 novembre 2016

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anche quelle di cui alle lettere a) e b) della citata norma.

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