Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18681 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18681 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IOZIA CONCETTO nato il 05/10/1975 a MODICA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Presidente SALVATORE DOVERE;
lette/septité le conclusioni del PG & L5-elfb A-14..Pder,
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Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Iozia Concetto avverso la
pronuncia emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Siracusa, con la quale, a seguito di annullamento con rinvio di precedente
decisione, non attinente all’affermazione di responsabilità ma limitato al
giudizio di comparazione tra le circostanze, è stato rideterminato il trattamento
sanzionatorio che era stato inflitto allo Iozia dal medesimo giudice in relazione

Ad avviso della Corte di Appello l’appello è tardivo perché depositato il
16.3.2015, oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del termine
indicato dal giudice per il deposito della motivazione. Nel caso di specie, ha
specificato la corte distrettuale, non era dovuta la notifica all’imputato
dell’estratto contumaciale, in quanto la sentenza è stata emessa il 17.5.1014 e
l’imputato era stato dichiarato assente.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

difensore di fiducia, avv. Antonino Savarino, deducendo la violazione di legge in
relazione agli artt. 420-bis e 585 cod. proc. pen.
Osserva l’esponente che nella specie deve trovare applicazione la disciplina
previgente alla legge n. 67/2014 perché la stessa sentenza della Corte di
cassazione è intervenuta nel 2012 e il giudizio di rinvio è stato incardinato
prima dell’entrata in vigore della legge. Poiché l’estratto contumaciale è stato
notificato il 29.1.2015 e l’appello è stato depositato il 16.3.2015 esso è
tempestivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Come è noto, con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (” Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”) il legislatore ha interamente
sostituito il precedente rito contumaciale, introducendo l’istituto dell’assenza;
per quel che qui rileva, di esso è tratto caratteristico il venir meno della
previsione della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato. Ciò ha
determinato una modifica anche della disciplina dei termini per impugnare la
sentenza, che non possono più decorrere dal giorno della notifica dell’estratto;
ed infatti per l’imputato assente essi decorrono dalla scadenza del termine
stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza
ovvero, quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro

al delitto di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup.

il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, dal
giorno in cui e’ stata eseguita l’ultima notificazione o comunicazione
dell’avviso di deposito tra quella fatta all’imputato e quella fatta al difensore.
La legge n. 67/2014 non ha previsto norme transitorie; esse sono state
introdotte con la L. 11 agosto 2014, n. 118, che ha inserito nella legge l’art.
15-bis (Norme transitorie), dal seguente tenore: “1. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non

quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato
dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”.
Come già osservato da questa Corte, dalla disposizione appena
rammentata si evince che la disciplina in tema di processo in absentia non può
mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della
sentenza di primo grado, nonché nei casi in cui – pur non essendo stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata
la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.
3.2. La questione posta dal presente giudizio attiene alla incidenza della
regressione del procedimento per effetto della sentenza di annullamento con
rinvio che limiti la rescissione del provvedimento impugnato al trattamento
sanzionatorio; ovvero, se essendo già stato pronunciato il dispositivo della
sentenza di primo grado alla data dell’entrata in vigore della legge n. 67/2014
debba considerarsi avverata la condizione che la norma transitoria prevede
come ostativa all’applicazione delle nuove disposizioni.
Ad avviso di questo Collegio la risposta deve essere affermativa.
Per dare risposta al quesito torna utile riproporre la distinzione fra rinvio
restitutorio e rinvio prosecutorio. Come ha puntualizzato una ancor recente
decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 19666 del 27/03/2014 – dep. 13/05/2014,
Ambrosio, Rv. 259816), “il primo si ha ove venga accertato un vizio di attività,
il che importa che il processo regredisca alla fase in cui il vizio medesimo si
sia verificato, restituendo al giudice i poteri che gli competevano per celebrare
ex novo il processo nel rispetto delle regole di rito. Il secondo si realizza,
invece, nel caso in cui il rinvio dipenda unicamente dai limiti cognitivi della
Corte, che le impediscono di adottare una decisione sostitutiva di quella
annullata”.
Pare a questo Collegio che la differente tipologia del rinvio determini effetti
diversificati anche quanto alla questione che qui occupa. Nel caso di rinvio

sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a

restitutorio il giudizio rescisso risulta completamente travolto; tamquam non
esset. Diversamente, nel caso di rinvio prosecutorio l’ulteriore giudizio che ad
esso segue presuppone la piena valenza del primo giudizio, salvo che in quella
parte (capo o punto della decisione) caducata dalla pronuncia di annullamento.
Questa ‘persistenza’ logico-giuridica del giudizio in parte caducato dal
giudice di legittimità impone che di esso si tenga conto ad ogni effetto che non
risulti incompatibile con la pronuncia di annullamento.
Calando tali premesse nella vicenda in esame, poiché la Corte di

comparazione tra le circostanze, rinviando al Tribunale di Siracusa per la nuova
determinazione della pena, ferma ogni altra statuizione, ai fini della
identificazione della disciplina da applicare quanto alla situazione processuale
dell’imputato nel successivo giudizio rescissorio, non può ritenersi che non
fosse stato già emesso il dispositivo della sentenza di primo grado.
Ha quindi errato il G.u.p. del Tribunale di Siracusa a dichiarare l’assenza
dell’imputato. Il decreto di citazione per l’udienza preliminare successiva
all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione individuò quale data della
stessa quella del 30.1.2014; udienza alla quale dovette constatarsi la
irregolarità della notificazione del decreto, con conseguente necessità di
reiterare l’adempimento. Alla successiva udienza del 18.9.2014 il giudice
dichiarò l’assenza dell’imputato ai sensi della nuova disciplina e emise la
pronuncia di condanna. In forza della disposizione transitoria, entrata in vigore
pochi giorni prima dell’udienza nella quale venne correttamente instaurato il
contraddittorio, il giudice doveva dichiarare la contumacia dell’imputato, al
quale competeva la notifica dell’estratto contumaciale.

4.

La Corte distrettuale ha quindi fatto errata applicazione della legge

processuale, individuando in modo erroneo la disciplina dell’assenza come
quella applicabile al caso che occupa e, conseguentemente, errando nella
identificazione dei termini di riferimento per la verifica della tempestività
dell’appello. Adempimento che è comunque seguito e che rende tempestivo
l’appello (il termine ultimo del 15 marzo, cadendo in giorno festivo, va
prorogato al 16 marzo 2015, secondo la regola espressa dall’art. 172, co. 3
cod. proc. pen.).

5. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con
rinvio, perché il procedimento abbia ulteriore corso.

4

cassazione aveva disposto l’annullamento limitatamente al giudizio di

P.Q.M.
annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte di Appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2018.
Il Presidente est.
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