Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18681 del 16/11/2016


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 18681 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDUCCI MASSIMO nato il 27/07/1968 a TORINO

avverso la sentenza del 01/04/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI

Data Udienza: 16/11/2016

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione, dott. Luigi Orsi, ha concluso
chiedendo la correzione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Presidente della Sezione Penale della Corte d’Appello di Lecce – Sezione
distaccata di Taranto- ha comunicato, con nota in data 12 settembre 2016, che,

quest’ultima una sezione competente (individuata nella Sezione penale
promiscua) a trattare i giudizi penali a seguito di annullamento con rinvio
disposto da questa Corte.
Ha quindi chiesto che si proceda alla correzione della sentenza emessa da questa
Sezione nel processo n. 30898/16 R.G. a carico di Massimo BALDUCCI, nel
quale, in seguito ad annullamento con rinvio di una sentenza emessa dalla Corte
di Appello di Lecce, si è disposta la trasmissione degli atti alla Sezione distaccata
di Taranto.
2. L’istanza non merita accoglimento.
La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il
processo al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi,
senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il
disposto dell’art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una
qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta
intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand’anche risulti
effettuata in violazione della legge (da ultimo Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015,
Brizzi, Rv. 265516).
Peraltro, nel caso concreto la questione riguarda la distribuzione della
competenza fra la sede centrale ed una sezione distaccata della stessa Corte di
Appello.
E’ allora evidente come la indicata sezione distaccata di Taranto non possa
essere considerata ufficio autonomo rispetto alla Corte di Appello di Lecce, di cui
costituisce semplice articolazione.(Sì2?_, 3 i =i L

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Ne consegue che la dedotta violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra
sede principale e sede distaccata non può certo dar luogo ad alcuna nullità, né ovviamente- può ipotizzarsi alcun conflitto di competenza tra esse (si veda Sez.
1, n. 5209 del 11/01/2013, Liberato, Rv. 254510; e, in senso conforme, n. 6727

per disposizione tabellare della predetta Corte d’Appello, esiste presso

del 1995, Rv. 201773; n. 36352 del 2004, Rv. 230262; n. 42172 del 2006, Rv.
235571).
Va anche ricordato che questa Corte, proprio con specifico riferimento alle
sezioni distaccate di Corte di Appello, ha avuto modo di sottolineare anche la
unitarietà dell’ufficio di procura generale, tanto che si è affermato che il

impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge e quali che siano state le conclusioni
del rappresentante del pubblico ministero, anche rispetto ai provvedimenti
pronunziati da giudici compresi nella competenza della sezione distaccata della
corte stessa e, quindi, anche a quelli della sezione distaccata predetta (Sez. 6, n.
15806 del 09/01/2014, P.G. in proc. Cubeddu, Rv. 259444).
3. Alla stregua dei suesposti principi di diritto consegue che, nel caso in cui il

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello può proporre

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