Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1868 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1868 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FANELLO CRISTIAN N. IL 08/09/1978
avverso la sentenza n. 670/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 19-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Fanello Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la
quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per
evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, essendo egli rientrato in casa con un ritardo di soli pochi minuti.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non
consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero
alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e
non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità
e della correttezza logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29-11-12.

R.G. n. 23570-12

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