Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1868 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1868 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

LU ERE

ai,
sul ricorso proposto da
Conte Maria Gabriella, nata a Casamicciola Terme il 10/12/1948

avverso la sentenza del 08/04/2014 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Annunziata Piro, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 luglio 2011 il giudice monocratico del Tribunale di
Napoli, sez. distaccata di Ischia, condannava Maria Gabriella Conte – reputandola
colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, 81 e 349 c.p.,
83 e 95 D.P.R. n. 380/01 e 2 L.R. n. 9 del 1983, 181 comma 10 bis del D.Lvo
n°42/04 e 349 comma 2° c.p. – alla pena di mesi sette di reclusione ed C 700 di
multa, oltre alle spese processuali ed alla pena accessoria dell’interdizione dai

Data Udienza: 25/11/2015

PP.UU. per anni uno. Disponeva altresì la demolizione dell’opera, il ripristino dei
luoghi ed il risarcimento del danno, quantificato in C 1.000 per ciascuna parte
civile. Alla prevenuta era contestato di aver proseguito i lavori di una costruzione
già posta sotto sequestro, mediante violazione dei sigilli, in zona sismica (senza
previo deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile competente) ed in
area di dichiarata di notevole interesse pubblico, in assenza della prescritta
autorizzazione.

Su gravame dell’imputata, la Corte d’Appello di Napoli limitava la

condanna della Conte ai capi c) [esecuzione delle opere in zona di notevole
interesse pubblico, in assenza di autorizzazione] e d) [violazione dei sigilli],
dichiarando estinti per prescrizione i restanti reati e rideterminando la pena in
mesi sei di reclusione ed euro 650 di multa. Confermava nel resto.
Affermava il giudice di secondo grado che la costruzione di quattro muri di
contenimento dell’altezza di circa due metri e della lunghezza di cento metri
complessivi aveva sicuramente modificato l’assetto urbanistico del territorio in
zona dichiarata di notevole interesse pubblico, mediante disboscamento,
sbancamenti del terreno, realizzazione di terrazzamenti e di muri di
contenimento, come sarebbe risultato dalle testimonianze assunte, fra cui quella
del marito della prevenuta. Tuttavia, per le ipotesi contravvenzionali, era nel
frattempo maturata la prescrizione, che invece non coinvolgeva il delitto di
violazione dei sigilli, relativamente ad un’area di circa 100 mq, riconducibile alla
proprietaria Conte.
Aggiungeva che non avrebbe potuto farsi luogo alla rinnovazione
dell’istruttoria, non essendo le prove indispensabili ai fini della decisione e che la
costituzione delle parti civili, oltre che ammissibile, sarebbe stata anche
concludente, giacché lo stato di pericolo determinato dalle consistenti
modificazioni dell’assetto territoriale e dall’instabilità del terreno collinare
avrebbe quanto meno determinato un danno di carattere morale, legato al
patimento ed alla preoccupazione di frane e smottamenti nella proprietà delle
stesse parti civili.
3. Ha proposto ricorso per cassazione la Conte, sulla scorta di cinque motivi
[violazione e falsa applicazione degli artt.181 d. Igs. n. 42/04 e 146 d. Igs. n.
42/04 e conseguente nullità della sentenza, ex art. 606 c.p.p. lett. b), c) ed e) in
relazione all’art. 192 e 521 c.p.p.; erronea valutazione delle prove; violazione e
falsa applicazione dell’art. 181 bis d. Igs. n. 42/04 e dell’art. 349 c.p. in relazione
all’art. 11 preleggi nonché dell’art. 192 c.p.p. e 157 c.p.; violazione e falsa
applicazione dell’art. 74 c.p.,in relazione all’art. 112 c.p.c. e 2043 c.c., nonché
dell’art. 495 c.p.p.; violazione e falsa applicazione dell’art. 44 DPR. 380/01].

2

2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mediante il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 181 del D.L. 42 del 2004, in relazione all’art.10 del DPR
380/01, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D.L. 40 del 2004.
Invero, dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che, diversamente dal
capo d’imputazione (edificazione

ex novo di muri di contenimento), già

esistevano muri di sostegno e terrazzamenti, erano state impiegate pietre locali

cm. In tal modo l’intervento sarebbe stato di manutenzione straordinaria, senza
bisogno di nulla-osta ambientale o di permesso di costruzione.

2. La seconda censura s’impernia sul reato di violazione di sigilli. Si afferma,
in proposito, che, diversamente dalle affermazioni della sentenza impugnata, i
muri non ricadrebbero nella stessa area interessata dal sequestro del 14
novembre 2005, circoscritta al percorso del viale di ingresso alla proprietà della
ricorrente.
3. Con la terza doglianza, la Conte deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 181 bis D.L. n.42 del 2004 e dell’art. 349 c.p., giacché la Corte
territoriale avrebbe fatto decorrere erroneamente l’abuso dal marzo 2008,
laddove dal verbale di sequestro del 18 novembre 2008 non sarebbe risultata
alcuna opera in corso, né i testi avrebbero riferito alcunché in proposito.
Conseguentemente, la cessazione della permanenza avrebbe dovuto farsi risalire
per il principio del favor rei al 14 novembre 2005, allorquando la sanzione del
delitto ambientale non era ancora vigente, sicché anche per i capi c) e d)
avrebbe dovuto dichiararsi l’intervenuta prescrizione.
4. Il quarto rilievo attiene alla ritenuta violazione dell’art. 74 c.p. in relazione
all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 2043 c.c., giacché il giudice di secondo grado
avrebbe confermato l’ammissibilità della costituzione delle parti civili, ponendo a
fondamento della prova una perizia che non era stata acquisita e dichiarata
utilizzabile dal Tribunale, trattandosi di atto ripetibile. Inoltre, la statuizione
sarebbe stata viziata da ultrapetizione, non avendo le parti richiesto il
risarcimento del danno morale, sicché la motivazione della sentenza impugnata
non sarebbe stata coerente con la domanda risarcitoria. In ogni caso, sarebbe
mancata la prova di uno stato di pregiudizio incombente, il pericolo avrebbe
piuttosto potuto sovrastare i beni del demanio comunale, il disboscamento
avrebbe migliorato la tenuta del terreno sorreggendolo con i muri e, comunque,
la quantificazione sarebbe avvenuta senza indicazione del criterio in concreto
adottato.

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ed il solo elemento nuovo sarebbe stato costituito da uno strato di cemento di 10

5. L’ultima lagnanza concerne l’ordine di demolizione, che avrebbe dovuto
essere revocato, a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione.
Il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato.
Il primo motivo, volto a segnalare una contraddizione fra le risultanze dei
due gradi di merito, s’infrange contro la constatazione che già l’originario capo
d’imputazione parlava della costruzione di quattro muri di contenimento a secco.
Tale contestazione è rimasta invariata nei precedenti giudizi ed è stata posta a
base della condanna della Conte: la Corte d’Appello ha in proposito richiamato il

attesta la costruzione appunto dei manufatti in questione (e non della loro mera
modifica).
Il secondo motivo si traduce nella critica alle valutazioni del giudice
d’appello, pretendendo una rivisitazione dell’iter ricostruttivo del fatto. In altri
termini, propone una ricostruzione alternativa a quella delle sentenze di merito,
non attraverso il travisamento di una particolare prova, ma attraverso il
travisamento del fatto, assumendo che il sequestro (prodromico alla violazione
dei sigilli) avrebbe interessato solo il percorso del viale d’ingresso alla proprietà
del ricorrente. Invece la Corte territoriale, in esito all’esame del verbale di
sequestro del 14 novembre 2005, ha accertato – così come il primo giudice, con
una valutazione logica che si sottrae al sindacato di questa Corte [Sez. 2,
sentenza n° 5223 del 24/01/2007 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236130] – che era
stata sottoposta a sequestro anche un’area di circa 100 mq. a monte del
tracciato, ove si trovavano i muri di contenimento realizzati abusivamente.
Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo, laddove si invoca la
decorrenza del dies a quo del reato di violazione dei sigilli al 14 novembre 2005,
allorquando la sanzione del delitto ambientale non era ancora vigente. In
proposito, basterà comunque considerare che la Corte d’Appello ha richiamato la
deposizione del marito della ricorrente, il quale ha specificamente fissato la
violazione “a non prima del marzo 2008”.
Il quarto motivo trascura la considerazione che l’abuso edilizio contestato
alla Conte aveva determinato una modifica dello stato dei luoghi, con effetti
diretti sull’area sottostante, appartenente alle parti civili, come esaurientemente
illustrato fin dall’atto di costituzione in primo grado e come accertato, con
motivazione congrua ed adeguata, dai giudici di merito. Con l’atto di
costituzione era stato richiesto il risarcimento di tutti i danni morali e materiali: è
dunque inconsistente anche la censura di extrapetizione, rispetto al ristoro dei
danni non patrimoniali.
Infine, riguardo al quinto motivo, l’ordine di demolizione decade
automaticamente – senza necessità di declaratoria ad hoc – in conseguenza della

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verbale di sequestro – riferito al sopralluogo del 18 novembre 2008 – laddove si

intervenuta pronunzia di prescrizione da parte della Corte d’Appello, in ordine al
capo a) dell’imputazione.
La manifesta infondatezza dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso,
ex art. 606 comma 3 0 c.p.p.
A tale proposito, giova sottolineare che, poiché la Corte d’Appello ha inteso
retrodatare la realizzazione dei lavori “ad epoca prossima al marzo dell’anno
2008”, anche i reati per i quali oggi si discute si sarebbero prescritti nel
settembre 2015, ma la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e,
pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del
procedimento di legittimità [Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep.
21/\2/2000) Rv. 217266 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 28848 dell’8/05/2013
Ud. (dep. 08/07/2013) Rv. 256463].
In applicazione dell’art. 616 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità segue
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – in
mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di
inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al
pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene
congruo fissare in C 1.000,00.
Segue altresì la condanna alla refusione in favore delle parti civili costituite
Ambrosio Luigi, Ambrosio Michele, Ambrosio Aniello, Ambrosio Giovanni ed
Ambrosio Raffaele delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000, in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione in favore delle parti civili Ambrosio Luigi,
Ambrosio Michele, Ambrosio Aniello, Ambrosio Giovanni ed Ambrosio Raffaele
delle spese del grado, che liquida in complessivi C 3.600,00, oltre spese generali
ed accessori di legge.
Così deciso il 25/11/2015

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