Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18679 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18679 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

.5E-1-CT e-K-24

oFtimft~A-sul ricorso proposto da:
BORIONI GIANLUCA N. IL 13/07/197(
avverso la sentenza n. 4945/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 19/03/2014

frt

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Borioni Gianluca in ordine al reato di cui
all’art 73, co.5 d.PR.309/90, ha proposto ricorso in
cassazione il sopra indicato imputato censurandola per
difetto di motivazione con riferimento alla pena irrogata

Il ricorso sarebbe inammissibile,
3 0 , cod.proc.pen..

ex articolo 606, comma

Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
recente disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013
(conv. In L. n. 10 del 21.02.2014),nel qualificare il V
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale figura autonoma di
reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque
annidi reclusione ed C 3.000,00 a 26.000,00 di multa.
Di

poco

successiva

è

la

sentenza

della

Corte

Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014,
che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49,
cioè

del

testo

dell’art.

73

d.P.R.

309/90

nella

formulazione di cui alla predetta legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del
predetto

d.P.R.

309/90

e

relative

tabelle

nella

formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).

ritenuta eccessiva.

La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L.
precisando che “trattandosi di

146/2013,

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo
lo stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la

/97

3

modifica disposta con il decreto legge n. 146 del
2013,

, in quanto stabilita con disposizione

successiva a quella censurata e indipendente da
quest’ultima”: Ha poi affermato che “rientra nei compiti
del giudice comune individuare quali norme, successive a
quelle impugnate, non siano più applicabili perchè
divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a

ad avere applicazione in quanto non presuppongono la
vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, oggetto della
presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4
bis e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto
l’intero art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno
per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.
n. 146 del 2013 anche il precedente testo del comma V con
la ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra
droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per
quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Borioni, ritenuto responsabile della
detenzione al fine di spaccio di sole droghe leggere,i1
richiamato

sanzionatorio

trattamento

della

legge

“Iervolino-Vassalli”.

disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare

Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla
Corte d’appello di Roma, precisandosi, ai sensi dell’art.
624 c.p.p., che la statuizione concernente la penale
responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

,

I7

Annulla

la

sentenza

impugnata

limitatamente

al

trattamento sanzionatorio per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla
Corte d’appello di Roma. Rigetta nel resto. V l’art.624
c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto.

Tegli e estn

Il Presidente

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

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