Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18678 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18678 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SE-Pri-egRifi
ORDINANZA—

sul ricorso proposto da:
PACIELLO ARMANDO N. IL 05/04/1967
avverso la sentenza n. 101/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 19/03/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Paciello Armando in ordine al reato di cui
all’articolo 73, comma quinto, d.PR. 309/90, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e per mancanza e

responsabilità, in quanto non ci sarebbe un compendio
probatorio sufficiente per ritenere che egli svolgesse
attività di spaccio. Non ci sarebbe infatti, secondo la
difesa, nessun elemento per ritenere che il Paciello
intrattenesse rapporti con pregiudicati del luogo ove i
fatti si verificavano, né con soggetti dediti all’uso
esclusivo e personale di sostanze stupefacente.
Il ricorso sarebbe inammissibile, ex articolo 606, comma
3 0 , cod.proc.pen., perché proposto per motivi
manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di
merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e
convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione
del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta
infatti che il giudice di merito abbia chiarito la
dinamica del fatto con motivazione congrua, non compete
alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Napoli ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in punto di responsabilità,
evidenziando non solo il dato quantitativo, ma anche il
possesso di una pluralità di dosi già pronte per la
cessione e detenute non solo sulla persona dell’imputato
all’interno del bar, ma anche presso la sua abitazione e
infine la mancanza di quanto necessita per l’uso della
sostanza stessa (filtri, cartine), circostanza che ha
indotto i giudici della Corte territoriale a ritenere che
il Paciello non intendesse fare uso personale dell’hashish
detenuto.

manifesta illogicità della motivazione in punto di

(
3

Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
recente disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013
(conv. In L. n. 10 del 21.02.2014),nel qualificare il V
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale figura autonoma di
reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque
annidi reclusione ed
Di

poco

e

3.000,00 a 26.000,00 di multa.

successiva

è

la

sentenza

della

Corte

che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49,
cioè

del

testo dell’art.

73

d.P.R.

309/90

nella

formulazione di cui alla predetta legge c.d. “FiniGiovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del
predetto

d.P.R.

309/90

e

relative

tabelle

nella

formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L.
precisando che “trattandosi di

146/2013,

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo
lo stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del
2013,

,

in

quanto

stabilita

con

disposizione

successiva a quella censurata e indipendente da
quest’ultima”: Ha poi affermato che “rientra nei compiti
del giudice comune individuare quali norme, successive a
quelle impugnate, non siano più applicabili perchè
divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a
disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare
ad avere applicazione in quanto non presuppongono la

3

Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014,

vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, oggetto della
presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4
bis e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto
l’intero art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno
per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.

la ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra
droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per
quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Paciello, ritenuto responsabile della
detenzione al fine di spaccio di sole droghe leggere,i1
richiamato

trattamento

sanzionatorio

della

legge

“Iervolino-Vassalli”.
Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla
Corte d’appello di Napoli, precisandosi, ai sensi
dell’art. 624 c.p.p., che la statuizione concernente la
penale responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla

la

sentenza

impugnata

limitatamente

al

n. 146 del 2013 anche il precedente testo del comma V con

trattamento sanzionatorio per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla
Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto. V l’art.624
c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014
.

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