Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18677 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18677 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
VINELLA MICHELE nato il 01/07/1935 a PUTIGNANO
ALBA LUCA nato il 25/03/1949 a MONOPOLI

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso per VINELLA MICHELE e per
l’inammissibilità del ricorso per ALBA LUCA.
E’ presente l’avvocato PICCOLO CARMELO del foro di BARI in difesa di VINELLA
MICHELE che illustrando i motivi del ricorso ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato DEMICHELE VINCENZO CLAUDIO del foro di BARI in difesa
di ALBA LUCA che illustrando i motivi del ricorso ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Bari, ha dichiarato Michele Vinella, in qualità di titolare della società a cui era
stata appaltata la realizzazione della pavimentazione del capannone e conseguentemente
datore di lavoro di Giuseppe Gigante e Giuseppe Dalena, colpevole del reato di cui agli
artt. 589, secondo e terzo comma, e 590, secondo e terzo comma, cod.pen. per avere
cagionato, omettendo di accertare la sicurezza dell’ambiente di lavoro, la morte di

sospesa di mesi sei e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio. La Corte di Appello di Bari ha, altresì, confermato la condanna di Luca
Alba, quale progettista e direttore di produzione e del montaggio della struttura
prefabbricata, per gli stessi reati.
2. In data 2 luglio 2008, Giuseppe Gigante e Giuseppe Dalena, dipendenti della società
Vinella e impegnati nella realizzazione della soletta collaborante di completamento del
solaio prefabbricato del secondo piano di un capannone in costruzione presso la
Bridgestone, sono precipitati a causa del cedimento dei tegoli su cui poggiavano le lastre
prefabbricate e del conseguente crollo del solaio del secondo piano su cui si trovavano: il
primo è deceduto ed il secondo ha riportato gravi lesioni. I lavori de quibus s’inserivano
nell’ambito della realizzazione di un capannone prefabbricato la cui progettazione ed
esecuzione era stata commissionata dalla Bridgestone alla Beton Prefabricati, che, a sua
volta, ne aveva appaltato il montaggio alla C.S.M., mentre la realizzazione della
pavimentazione era stata appaltata dalla Bridgestone alla società Vinella. La soletta
collaborante, nel progetto originario e depositato al genio civile, doveva essere continua,
mentre era stata realizzata un’apertura per il passaggio di tubi e cavi, “sicuramente su
richiesta della Bridgestone”, eliminando un tegolo, tagliando l’ala di uno dei due tegoli
che la delimitavano e posizionando delle lastre prefabbricate appoggiate sulle ali dei
tegoli. Il crollo del solaio è stato determinato dal cedimento delle ali dei tegoli che non
avevano sopportato il peso della lastra, delle persone e della gettata di calcestruzzo e che
avrebbero dovuto essere previamente messe in sicurezza con operazioni di
puntellamento.
3. La Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Luca Alba, in quanto lo
stesso, quale direttore del montaggio delle opere prefabbricate (montaggio che la CSM
aveva eseguito per conto della Beton Prefabbricati), avrebbe dovuto seguire l’andamento
dei lavori di montaggio della struttura e comunicare sollecitamente la necessità di
puntellamento della zona a rischio crollo, diffidando chiunque dall’iniziare i lavori di
realizzazione della soletta colloborante, come, peraltro, previsto nel piano operativo di
sicurezza della stessa Beton Prefabbricati. Ha, invece, ribaltato la sentenza assolutoria
nei confronti di Michelle Vinella, in quanto, mentre il giudice di primo grado ha escluso

Giuseppe Gigante e le lesioni gravi di Giuseppe Dalena, e lo ha condannato alla pena

rientrasse nei compiti di quest’ultimo, in qualità di datore di lavoro, verificare la solidità
strutturale della struttura realizzata da altri, non essendo stato evidenziato il rischio del
crollo né della committente Bridgestone né dalle altre imprese, ad avviso del giudice di
secondo grado, essendo rilevabile ictu ocull l’instabilità strutturale, secondo quanto
emerso dalla deposizione di Antonio La Tegola, la società Vinella non avrebbe dovuto
svolgere i lavori prima del necessario puntellamento.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a

depositato memoria difensiva.
5. Michele Vinella ha denunciato l’inosservanza o erronea applicazione o violazione
dell’art. 40 cod.pen. in relazione al d.lgs. n. 81 del 2008, nonché la mancanza o
manifesta illogicità della motivazione, dovuta ed evidente travisamento di fatti decisivi in
relazione alla normativa speciale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che il
rischio del cedimento strutturale del solaio non era contemplato nel piano di sicurezza e
coordinamento, né avrebbe potuto essere rilevato dal ricorrente, privo delle specifiche
competenze, essendo stato determinato l’indebolimento ed il crollo della struttura dalla
variante progettuale in corso d’opera, avente ad oggetto l’apertura di un varco sul
pavimento per il passaggio di cavi e tubi, e potendo, pertanto, essere nota solo al
progettista, che aveva l’obbligo di calcolare gli effetti di detta variante, come confermato,
peraltro, dalla circostanza che neppure l’Ispettorato del Lavoro aveva elevato alcuna
contestazione al ricorrente; ha lamentato, inoltre, l’erronea applicazione degli artt. 192,
533, 593, 602, 603 cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, in quanto, essendo stata fondata la riforma della sentenza
assolutoria, sulle dichiarazioni del c.t. prof. Tegoli, si sarebbe dovuto procedere alla
rinnovazione parziale dell’istruttoria.
3.Luca Alba ha denunciato con il primo motivo la mancanza di motivazione rispetto ai
motivi di appello ed in particolare riguardo alla necessità che i lavori della società di
Vinella fossero eseguiti solo dopo il completamento del montaggio delle opere
prefabbricate, non ancora avvenuto in assenza di consegna dei lavori; con il secondo
motivo la violazione dell’art. 521 cod.proc.pen., in quanto, mentre nel capo di
imputazione si è contestata la mancata segnalazione di usare puntelli o altre attrezzature
per assicurare la stabilità del solaio durante l’esecuzione del getto della soletta
colloborante, nel provvedimento impugnato si è individuata un’altra condotta omissiva a
cui si è collegata la penale responsabilità e, cioè, il non aver impedito l’esecuzione di altri
lavori, autorizzati dalla committente Bridgestone, prima del completamento della opera
della Beton Prefabbricati, condotta inesigibile, non essendo né proprietario del cantiere
né responsabile del coordinamento dei lavori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
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mezzo di difensore, Michele Vinella e Luca Alba. Michele Vinella ha successivamente

1.11 ricorso di Michele Vinella è fondato e merita accoglimento.
Relativamente al primo motivo di ricorso, occorre sottolineare che la

reformatio in

peius della sentenza assolutoria di primo grado si fonda su una diversa valutazione del
materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado rispetto a quello di primo
grado. Più precisamente nella sentenza di primo grado a p. 8 si legge “dalle prove
raccolte in dibattimento, è emerso che prima di procedere al getto del calcestruzzo, la
società Vinella aveva eseguito ben tre sopralluoghi, nel corso dei quali, avendo rilevato
solo un rischio di caduta dall’alto dei propri dipendenti per la presenza di aperture, aveva

queste verifiche e né fu mai comunicato nulla a proposito dalla Bridgestone o dalla
Beton, le quali non parlarono neppure di eventuale puntellamento”; successivamente a p.
10 è stato precisato che durante il sopralluogo non sono emersi indicatori della precarietà
della struttura e che nessun rimprovero può muoversi al Vinella perché il rischio di crollo
non era prevedibile al momento del sopralluogo e durante l’esecuzione dei lavori,
trattandosi di rischi connessi alla sicurezza intrinseca dell’opera e, pertanto, non
immediatamente percepibili. Il giudice di appello, pur concordando con il giudice di primo
grado relativamente al mancato rilievo del rischio di crollo della struttura da parte del
datore di lavoro, ha, però, ritenuto tale pericolo evidente e rilevabile ictu oculi in base
alla deposizione del teste Antonio La Tegola, dalle cui dichiarazioni, lette in maniera
globale, il giudice di primo grado, al contrario, aveva desunto solo la instabilità della
struttura e la necessità del puntellamento, ma non la immediata percepibilità del
pericolo.
La motivazione del giudice dell’impugnazione relativamente a tale decisiva circostanza
(immediata rilevabilità della situazione di pericolo e della conseguenza insicurezza dei
luoghi di lavoro), su cui si fonda l’obbligo del datore di lavoro di intervenire e la
conseguente rilevanza penale della sua condotta omissiva, risulta tuttavia meramente
apparente, riducendosi al mero rinvio alle dichiarazioni del teste, da cui non si evince
alcunché circa la visibilità immediata del pericolo, a prescindere dalla necessità di calcoli
o operazioni similari e, dunque, dalla titolarità di particolari competenze.
Va, peraltro, ricordato che, in tema di motivazione della sentenza d’appello, per la
riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti,
una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado,
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice,
ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni
ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole
statuizioni civili (v., da ultimo, Sez. 5 n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082).
A ciò si aggiunga che l’obbligo, per il giudice di appello, di procedere anche d’ufficio
alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma di una
sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla base
3

richiesto la predisposizione di parapetti ….Nessun rischio di crollo era emerso durante

del diverso apprezzamento di una dichiarazione ritenuta decisiva, ricorre anche nel caso
in cui non si sia proceduto a valutare diversamente l’attendibilità del dichiarante, quanto,
piuttosto, a dare una differente interpretazione del significato delle sue dichiarazioni
(Sez. 3, n. 24306 del 2017, Rv. 270630), sicché risulta fondata anche la seconda
censura formulata, dovendosi estendere tale principio anche al di là del giudizio
abbreviato. Tale conclusione interpretativa è oggi confermata all’esito della I. n. 103 del
2017, che ha introdotto l’art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen., ai sensi del quale nel

attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale: la valutazione della prova dichiarativa investe, difatti, non
solo il giudizio di attendibilità del teste, ma anche l’interpretazione del significato delle
sue dichiarazioni. La disposizione de qua,

pur essendo entrata in vigore dopo la

conclusione del giudizio di appello e non potendo, dunque, essere applicata dai giudici di
secondo grado, necessariamente orienta nella ricostruzione del sistema già vigente.
2. Il ricorso di Luca Alba è manifestamente infondato e va rigettato.
2.a. Relativamente al primo motivo occorre premettere che lo stesso ricorrente allega
che “Alba Luca era, al momento dell’incidente, direttore del montaggio delle opere
prefabbricate e, quindi, responsabile dell’intera esecuzione dei lavori di messa in posa
delle strutture prefabbricate”, contestando, tuttavia, che l’intervento della società Vinella
potesse avere luogo prima della consegna dei lavori ed asserendo che prima di tale
momento tale intervento era per lui imprevisto e imprevedibile. I giudici di appello hanno
risposto alla censura formulata in appello relativamente a tale aspetto, rilevando che
“l’intervento della società del Vinella nella zona pericolosa avvenne mentre i lavori della
CSM per conto della Beton Prefabbricati si svolgevano in altra zona del capannone della
Bridgestone, dopo aver completato, evidentemente, quella che necessitava del
puntellamento ed avvennero, dunque, con il tacito consenso della stessa Beton
Prefabbricati che nulla oppose a tale intervento”. In definitiva, con motivazione congrua,
non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, nel provvedimento impugnato si è
ritenuta irrilevante l’assenza di una formale consegna dei lavori in quanto la struttura in
cui i dipendenti della società Vinella hanno lavorato appariva completata e i lavori
proseguivano solo in altre zone della struttura, pur non essendo stato formulato alcun
avviso circa la pericolosità dei luoghi.
2.b.

Parimenti è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che

ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto
contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tale da comportare un
effettivo pregiudizio ai diritti della difesa (Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009 ud., dep.
11/03/2010, rv. 246226), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in quanto la Corte di
Appello si è limitata ad individuare la condotta che l’imputato avrebbe dovuto porre in
essere quale sviluppo e proiezione di quella contestata nel capo di imputazione e già
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caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi

accertata in primo grado. In proposito va, difatti, evidenziato che la diffida di ulteriori
interventi nelle zone interessate prima del puntellamento necessario alla messa in
sicurezza costituisce un comportamento strettamente connesso e conseguenziale a quello
di segnalare per iscritto la necessità di utilizzare puntelli o altre attrezzature provvisionali
per assicurare la stabilità del solaio durante l’esecuzione del getto della soletta
collaborante. Occorre, peraltro, ricordare che, secondo l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del
principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione

di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di
specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al
concreto esercizio del diritto di difesa o apposto nessun avviso né fornita alcuna
indicazione contraria (v., tra le altre, Sez. 4, n. 35943 del 2014, rv. 260161).
2.c. Solo per completezza, deve osservarsi che le due sentenze di merito hanno
entrambe riconosciuto a Luca Alba il ruolo di preposto di fatto in applicazione
dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la
posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro,
del dirigente o del preposto (Sez.4, n. 50037 del 10/10/2017 Ud., Rv. 271327). Su Luca
Alba incombevano, pertanto, gli obblighi il cui mancato adempimento è stato contestato
ed ha determinato la presente condanna – in particolare gli obblighi di verificare affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico e di informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione (art. 19 lett. b e lett. d, del d.lgs. n. 81 del
2008) e di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva (26 del d.lgs. n. 81 del
2008).
3. In conclusione, il ricorso di Michele Vinella deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio quanto alla sua condanna, mentre il ricorso
di Luca Alba è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e del pagamento di euro
2000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
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concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Vinella Michele con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso di Alba Luca che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso 5 aprile 2018.

Francesca Picardi

Il Presidente

I

Giac m Fumu

Il Consigliere estensore

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