Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18676 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18676 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINAN-Z*-

sul ricorso proposto da:
RUGGIERO ROBERTO N. IL 05/03/1969
avverso la sentenza n. 6845/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 19/03/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Ruggiero Roberto in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e per contraddittorietà e illogicità

riferimento alla rilevanza penale di una coltivazione di
piantine di cannabis che non avevano raggiunto la
maturazione, non risultando quindi provata l’offensività
dell’azione; per difetto di motivazione in relazione agli
elementi sintomatici dell’attività di spaccio della
cannabis; per omessa motivazione in ordine alle
allegazioni difensive per la determinazione dell’uso
personale della cannabis ritrovata; per violazione di
legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata
riduzione della pena ed alla concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso sarebbe inammissibile, ex articolo 606, comma
3 0 , cod.proc.pen., perché proposto per motivi
manifestamente infondati, in quanto ripropone questioni di
merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e
convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione
del fatto preclusa al giudice di legittimità. Una volta
infatti che il giudice di merito abbia chiarito la
dinamica del fatto con motivazione congrua, non compete
alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Napoli ha invero adeguatamente ed
esaustivamente

motivato in punto di responsabilità,

evidenziando che nessun dubbio permaneva quanto
all’illecita detenzione della sostanza, tenuto conto del
numero delle piante sequestrate e del numero significativo
di dosi medie giornaliere ricavabili. I giudici della
Corte territoriale rilevavano poi che non poteva reputarsi

2-,

della motivazione in punto di responsabilità, con

(3
che nella fattispecie che ci occupa le piante coltivate
non avessero assunto un grado di maturazione tale da non
potersi reputare in concreto che le stesse fossero capaci
di produrre sostanza con effettiva efficacia drogante.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
recente disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013
(conv. In L. n. 10 del 21.02.2014),nel qualificare il V

reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque
annidi reclusione ed C 3.000,00 a 26.000,00 di multa.
Di poco successiva è la sentenza della Corte Costituzionale
n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014, che, per quanto
qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo
dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla
predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come
dalla Corte Costituzionale espressamente

affermato,

l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e
relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d.
“Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio intervento in relazione al D.L. 146/2013,
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a

comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale figura autonoma di

disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del
2013,

, in quanto stabilita con disposizione successiva

a quella censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi
affermato che “rientra nei compiti del giudice comune
individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non
siano più applicabili perchè divenute prive del loro

ri

(“I

oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e
quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in
quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4
vicies ter, oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero

reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146
del 2013 anche il precedente testo del comma V con la
ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra
droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per
quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Ruggiero, ritenuto responsabile della
detenzione al fine di spaccio di sole droghe leggere,i1
richiamato

trattamento

sanzionatorio

della

legge

“Iervolino-Vassalli”.
Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla
Corte d’appello di Napoli, precisandosi, ai sensi dell’art.
624 c.p.p., che la statuizione concernente la penale
responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla Corte
d’appello di Napoli. Rigetta nel resto. V l’art.624 c.p.p.
dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto.

art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno per i

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014
e es

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