Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18676 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18676 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELLAGAMBA PAOLO nato il 30/08/1951 a SENIGALLIA

avverso la sentenza del 14/02/2017 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso per
remissione di querela.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di
Senigallia con cui Paolo Bellagamba è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli
all’art. 590, primo, secondo e terzo comma, cod.pen. (11 gennaio 2015) e condannato
alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in
separata sede, unitamente al responsabile civile, con applicazione della sanzione
amministrativa della sospensione amministrativa della patente per mesi quattro.
2.Paolo Bellagamba ha tempestivamente proposto ricorso per cessazione.

accettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata, essendo intervenuta regolare
rimessione di querela e accettazione della stessa ed essendo, pertanto, venuta meno una
condizione di procedibilità dell’azione in relazione al reato contestato.
In proposito va ricordato che il difetto della condizione di procedibilità (nella specie:
querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni
valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento,
secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito
(Sez. 3, n. 43240 del 2016, rv. 267937).
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per difetto di condizione di procedibilità con trasmissione degli atti
al Prefetto di Ancona ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di
querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato con trasmissione degli atti
al Prefetto di Ancona.
Così deciso 5 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

Il • sidente
Giaq. io Fumu

3. In data 15 marzo 2018 sono pervenute regolare rimessione di querela e relativa

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