Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18675 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18675 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTINI SIMONE nato il 12/02/1978 a ROMA

avverso la sentenza del 20/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito il Difensore. Avv.ssa Francesca Buonpane, del Foro di Roma, sostituto
processuale – tale qualificatasi – dell’Avv. Giovanni Tripodi, del Forio di Roma,
che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma il 20 settembre 2017 ha integralmente
confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. di Roma il 15
dicembre 2016, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto Simone Fortini
dall’imputazione di tentato omicidio (capo n. 5) e lo ha invece condannato alla
pena stimata di giustizia, con la diminuente per il rito, per i reati di detenzione
illegale di pistola con matricola abrasa (capo n. 6) e di detenzione a fine di

2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato,
tramite difensore, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denunzia
violazione di legge (artt. 546, lett. e, 192, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod.
proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), per avere i Giudici di merito
condannato Simone Fortini, disattendendo i motivi di appello, pur in mancanza di
prove circa la responsabilità in punto di detenzione dello stupefacente (capo n.
7); non vi è contestazione quanto alla detenzione della pistola (capo n. 6).
Premette il ricorrente che la Corte di appello avrebbe valorizzato tre
elementi che condurrebbero alla responsabilità dell’imputato (p. 8 della
sentenza), e cioè:
a)lo spostamento, constatato dalla polizia giudiziaria all’atto dell’accesso
nella casa di Simone Fortini, del cassettone avvolgibile della finestra del
gabinetto, cassettone trovato dentro la vasca da bagno, ciò che dimostrerebbe
l’avvenuta manovra emergenziale da parte del ricorrente per la sorpresa
conseguente all’accesso della p.g nell’abitazione;
b) l’apertura della finestra del bagno, che sarebbe decisamente anomala per
l’ora, circa le 22.30;
c) la circostanza che lo stupefacente ritrovato dalla p.g. nel terrazzo
immediatamente sottostante la finestra in questione fosse confezionato con lo
stesso materiale (plastica) trovato dentro il bagno.
Ciò posto, il ricorrente sottopone tale motivazione a critica.
La Corte di merito, infatti, avrebbe effettuato una mera sommatoria di
indizi, senza però effettuare una lettura complessiva ed unitaria dell’intero
compendio, trascurando peraltro la circostanza, già sottolineato nell’appello (p. 2
dell’impugnazione di merito), della ritenuta incompletezza dell’istruttoria,
«perché la Polizia non ha provveduto neppure ad interpellare il proprietario del
balcone ove è stato rinvenuto lo stupefacente per conoscere se ne rivendicasse
la proprietà» (così alla p. 3 del ricorso).

2

cessione di cocaina e di eroina (capo n. 7), fatti commessi il 9 giugno 2016.

La circostanza (di cui si è detto sub lett. a) dell’ «effetto sorpresa da parte
della polizia» (p. 3 del ricorso) sarebbe smentita dal fatto – giudizialmente
accertato e non oggetto di impugnazione – che alcuna sorpresa vi fu perché
Simone Fortini ebbe il tempo di occultare la pistola e perché la Polizia impiegò
alcuni minuti per giungere in casa dopo l’esplosione degli spari.
La circostanza (riferita sub lett. b) della constatata apertura della finestra
del bagno sarebbe, da un lato, agevolmente spiegabile con il necessario ricambio
d’aria e, dall’altro, nemmeno sospetta, essendo il 9 giugno primavera inoltrata.

cui alla precedente lett. c) rispetto a quello trovato in casa sarebbe elemento
meramente suggestivo ma non probante.
In conseguenza, sarebbero violati gli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen.,
per non essere stata superata la soglia dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”,
non essendo stata peraltro valutata ed esclusa ogni ipotesi alternativa possibile e
cioè che la droga trovata in altra abitazione sia del detentore di quell’immobile
ovvero che sia stata altra persona a gettare la droga, anche perché il quartiere in
cui è il palazzo e l’immobile stesso sarebbero ad alta densità criminale.
Chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, ergo: inammissibile.
Il ricorrente, infatti, imposta l’impugnazione in fatto e, tra l’altro, sulla
sostanziale parcellizzazione delle risultanze istruttorie.
La questione è duplice, avendo i Giudici di merito, con doppia valutazione
conforme, che si integra a vicenda, valorizzato i seguenti aspetti fattuali (pp. 1,
3-4 ed 8 della sentenza impugnata e pp. 1-4 e 6-7 di quella del G.u.p.).
1.1.Sotto il profilo della riconduzione della droga a Simone Fortini e non già
ad altri, i Giudici di merito hanno evidenziato: il punto del rinvenimento,
immediatamente sotto la finestra, aperta, del bagno della casa dell’imputato; la
constatazione che il cassonetto dell’avvolgibile della finestra era stato tolto e
poggiato nella vasca; la concitazione degli accadimenti, dall’accesso di Danilo
Lazzaro, alla cacciata dello stesso ad opera del Fortini, alla esplosione di colpi di
arma da fuoco, alla chiamata di emergenza alla Polizia, all’arrivo della stessa, al
frettoloso tentativo di nascondere la pistola da parte dell’imputato; la identità del
materiale trovato in casa con quello che avvolgeva la sostanza, in particolare
evidenziandosi che alle due buste di cellophane trovate nel bagno mancavano
alcune parti di forma circolare dello stesso tipo del materiale rinvenuto nel

La circostanza della identità del materiale usato per avvolgere la droga (di

balconcino sottostante (v. spec. p. 7 della sentenza di primo grado e p. 3 di
quella impugnata).
1.2. Sotto il profilo della finalizzazione della detenzione della droga anche
alla cessione e non già al mero consumo personale, si è valorizzata: la duplicità
della natura; la quantità definita ragguardevole della stessa (quasi 2 grammi di
cocaina, da cui è possibile ricavare 12 dosi; 138 grammi di eroina, da cui sono
ricavabili 620 dosi); la suddivisione già in dosi, in particolare in involucri
termosaldati; il tentativo di disfarsi; i precedenti specifici in materia di droga di

1.3. Ebbene, si tratta di valutazioni complessivamente congrue, logiche ed
immuni da vizi rilevabili in sede di legittimità, non inficiate dalle considerazioni
puramente ipotetiche e tutte costruite in fatto del ricorrente (la mancata
domanda al vicino di casa se fosse o meno il proprietario della droga rinvenuta;
le asserite condizioni di preteso degrado e di diffusa commissione di reati nel
quartiere teatro dei fatti).

2.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21/03/2018.

Il Consigliere estensore
DIOniele

Il Presid nte
Giaco

Fumu
/

1A ttit4

Fortini.

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