Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18674 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18674 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUSINARO DANIELE nato il 24/11/1961 a VERONA

avverso la sentenza del 17/04/2015 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio CON TRASMISSIONE ATTI
AL PREFETTO.
Udito il difensore

Data Udienza: 21/03/2018

FATTO E DIRITTO
1.

Con ricorso, proposto a mezzo del suo difensore ed affidato a due

motivi, Businaro Daniele ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale
di Verona del 17 aprile 2015 con cui egli era stato ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 116, comma 15^ C.d.S. per avere guidato pur essendo
sprovvisto della patente,
2.

Con il primo motivo si duole dell’erronea applicazione della legge penale

per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis

tenuità del fatto, trattandosi di

un reato contravvenzionale, non essendo

ostativa la circostanza della mancata attivazione, successiva alla precedente
revoca della patente, delle procedure per il rinnovo del titolo abilitativo.
3.

Con il secondo motivo lamenta l’eccessiva determinazione della pena,

trattandosi comunque di un fatto di lieve entità.
4.

Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la depenalizzazione della
contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. per effetto dell’art. 1,
comma 1, d.lgs. n.8/2016. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (cfr. Sez. 5, n. 1787
del 22/09/2016 – dep. 16/01/2017, Tobolobo, Rv. 26875301).

1. Pertanto, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per essere il fatto
non più previsto dalla legge come reato.
2.

In siffatta ipotesi, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti

all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a
quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n.
25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in esame
l’art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La presente
sentenza va, pertanto, trasmessa in copia al Prefetto di Verona per quanto di
competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Verona.
Così deciso il 21/03/2017

Il Consi Here est.
Maura ardin

Giac

cod. pen., nonostante l’insussistenza dell’abitualità nel reato e la particolare

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