Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18674 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18674 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 19/03/2014

ORD4NANZA

sul ricorso proposto da:
DI MEGLIO PASQUALE N. IL 13/01/1975
avverso la sentenza n. 2491/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

P1

2,

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Di Meglio Pasquale in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e difetto di motivazione con

riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi di
lieve entità cui al comma quinto dell’art.73 d.PR. 309/90.
Il ricorso sarebbe inammissibile,
3°,

ex articolo 606, comma

cod.proc.pen., perché proposto per motivi

manifestamente infondati.
La Corte di appello di Napoli ha invero adeguatamente ed
esaustivamente

motivato sul punto, evidenziando la

quantità della sostanza rinvenuta, le modalità della
condotta accertata e le circostanze di tempo e di luogo,
elementi ostativi al riconoscimento dell’ipotesi lieve.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
recente disposizione di cui al D.L. n.146 de123.12.2013
(conv. In L. n. 10 del 21.02.2014),nel qualificare il V
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale figura autonoma di
reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque
annidi reclusione ed g 3.000,00 a 26.000,00 di multa.
Di poco successiva è la sentenza della Corte Costituzionale
n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014, che, per quanto
qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo
dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla
predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come
dalla Corte Costituzionale espressamente

affermato,

l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e
relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d.
“Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del
proprio

intervento

in

relazione

LI

al

D.L.

146/2013,

f

(3
precisando che “trattandosi di

ius superveniens

che

riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo
stesso non poteva esplicare alcuna incidenza sulle
questioni oggetto del giudizio della Corte relative a
disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica
normativa e che gli effetti del presente giudizio di
legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la

2013,

, in quanto stabilita con disposizione successiva

a quella censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi
affermato che “rientra nei compiti del giudice comune
individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non
siano più applicabili perchè divenute prive del loro
oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e
quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in
quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4 bis e 4
vicies ter, oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia travolto l’intero
art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno per i
reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146
del 2013 anche il precedente testo del comma V con la
ripartizione del trattamento sanzionatorio previsto tra
droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo per
quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che si deve
applicare per il Di Meglio, ritenuto responsabile della
detenzione al fine di spaccio di sole droghe leggere,i1
richiamato

trattamento

sanzionatorio

della

legge

“Iervolino-Vassalli”.
Pertanto,la sentenza impugnata va annullata limitatamente
al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto alla
Corte d’appello di Napoli, precisandosi, ai sensi dell’art.

modifica disposta con il decreto legge n. 146 del

(6
624 c.p.p., che la statuizione concernente la penale
responsabilità è divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio per effetto della sentenza della Corte
d’appello di Napoli. Rigetta nel resto. V l’art.624 c.p.p.
dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014
est.

Il Presidente

costituzionale n.32/2014. Rinvia sul punto alla Corte

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