Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18673 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18673 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAMPIERI IACOPO nato il 17/05/1970 a MONTALCINO

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnatwe il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 27 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Firenze ha

confermato la sentenza del Tribunale di Siena con cui Sampieri Iacopo è stato
ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 sexies C.D.S., perché si
era posto alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso
alcolemico pari a 2,3297 g/I, in ora notturna, provocando un sinistro stradale che
non coinvolgeva altri mezzi, ma provocava il suo ferimento.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del suo

per travisamento della prova e la violazione dell legge processuale in relazione
agli art. 354 e 356 e 114 disp. att. cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto
non dovuto il previo avviso al difensore, nell’ipotesi di controllo ematico presso
presidio ospedaliero, allorquando questo sia svolto nell’ambito di un protocollo
terapeutico dai medici che prendono in cura l’interessato. Sottolinea che la
sentenza, errando, ha ritenuto la legittimità della richiesta della Polizia
Giudiziaria in ordine all’accertamento tasso alcolemico, senza informare il
soggetto del suo diritto di dare previo avviso al difensore, in quanto
l’accertamento era avvenuto nell’ambito di un protocollo di cura, avendo i
sanitari- intervenuti sul luogo dell’incidente- autonomamente deciso di
sottoporre il Sampieri all’accertamento per provvedere alle cure mediche. Al
contrario, dagli atti del processo emergeva come la P.G. avesse sollecitato gli
accertamenti urgenti, tendenti a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza, cosicché
l’omesso avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.
pen., rende la prova regina della rilevazione ematica, inutilizzabile,
configurandosi l’accertamento come urgente, ai sensi dell’art. 354 cod. proc.
pen.. Ne discenderebbe la manifesta contraddittorietà fra la sentenza e le
risultanze documentali e quindi l’erronea applicazione della legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Va preliminarmente rilevato che reato si è prescritto in data 18 marzo

2017 e nondimeno, ai sensi dell’art. 129, comma 2^ cod. proc. pen., debbono
essere introdotte le osservazioni che seguono.
2.

Il tema introdotto con il primo motivo di ricorso riguarda la natura degli

accertamenti esperiti ai sensi dell’art 186, comma 5^ C.d.S., nel caso in cui il
conducente coinvolto in incidente stradale venga sottoposto alle cure mediche è
stato risolto con una recentissima pronuncia questa sezione secondo cui:
“Nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186 comma 5^
C.d.S., sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att., cod. proc.
pen., allorché il conducente sia già indiziato di reato, al momento in cui la P.G.

difensore, affidandolo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione

ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la
verifica del tasso alcolemico, e se l’accertamento non venga espletato a fini di
cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso
concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del
soggetto indiziato” .(Sez. 4^ n. 51284 ud. 10/10/2017 dep. 9/11/2017).
L’ipotesi di specie del tutto sovrapponibile a quella oggetto della decisione
di cui si è appena richiamato il principio, sicché può rimandarsi alle
argomentazioni colà espresse sulla distinzione fra l’ipotesi in cui l’accertamento

richiesta dalle forze di polizia ai fini dell’accertamento alcolimetro, riaffermando
che in quest’ultimo caso si tratta di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria,
equiparabile a quelli previsti negli artt. 352 e 354 del codice di rito, al quale,
pertanto, ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato e soltanto in relazione
al quale, proprio in considerazione della sua vocazione probatoria e della
conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia
giudiziaria, il legislatore ha previsto l’avviso ex art. 114 disp. att., cod. proc. pen.
(cfr. Sez. U. n. 15453 del 29/01/2016, Giudici, Rv. 266335), norma che va ad
integrare la previsione di cui all’art. 356 cod. proc. pen., rendendo
concretamente esercitabile il diritto ivi previsto, attraverso l’avvertimento
all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Come ha ritenuto la decisione appena richiamata “Tale apparato di facoltà e
garanzie è direttamente collegato alla natura dell’atto (un accertamento, cioè,
che s’inserisce nel corso di un’attività endoprocessuale), alla qualità dei soggetti
che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono
rispetto all’indiziato di un reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di
prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi
propri del processo penale. Esso è, peraltro, coerente con il disposto di cui all’art.
220 disp. att., cod. proc. pen., secondo cui, quando «nel corso di attività
ispettive o di vigilanza [ … ] emergono indizi di reato, gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova [ … ] sono compiuti con l’osservanza delle
disposizioni del codice» (cfr., sul punto, in motivazione, Sez. U., n. 5396 del
29/01/2015, Bianchi). Ciò spiega perché l’obbligo di dare l’avviso ai sensi
dell’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., non sussiste nel caso in cui il conducente
del veicolo sia sottoposto agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove
previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada: essi hanno funzione meramente
preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano
estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi).

2

intervenga nell’ambito protocollo sanitario e quella in cui sia espressamente

In definitiva: “la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la
persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle
condotte descritte dall’art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non
sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere,
anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame
spironnetrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale
sanitario che ha ricevuto il soggetto”. L’avviso, obbligatorio in tal caso, potrà
essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non

scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnicoprocessuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un
difensore che lo assista durante l’atto (cfr. sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Rv.
269606; sez. 3 n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825).
Qui, pacificamente, nessun avviso è stato dato all’interessato, sicché va
pronunciato l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Cosi deciso il 21/03/2016

necessità di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo

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