Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18673 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18673 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

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ORDINANZA—

sul ricorso proposto da:
CUCARANO MASSIMO N. IL 25/04/1971
avverso la sentenza n. 3858/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/03/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73 DPR 309/1990 attinente
a sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana;
-rilevato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per il
travisamento dei fatti, oltre a mancanza o illogicità della motivazione, contestando

-considerato che, pur risultando il ricorso inammissibile, prospettandosi con l’impugnazione
una ricostruzione alternativa dei fatti di causa non consentita in sede di legittimità, a fronte di
congrua motivazione da parte del giudice del merito in ordine alle ragioni che, sulla scorta di
logica valutazione degli elementi acquisiti, valgono a fondare il giudizio di responsabilità
dell’imputato, la rilevata inammissibilità del ricorso non impedisce a questa Corte regolatrice di
rilevare d’ufficio l’incidenza delle modifiche normative intervenute dopo il deposito del presente
ricorso (cfr. Cass sez IV n. 21982 del 16 maggio 2013 rv 255674);
– tanto chiarito, deve considerarsi che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12
febbraio 2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR
309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49,
talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 risulta compresa tra il
minimo di due anni e il massimo di sei anni di reclusione, oltre la multa, laddove il testo
oggetto della declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un più grave trattamento sanzionatorio,
compreso tra un minimo di sei ed un massimo di venti anni di reclusione, oltre la multa;
-orbene, nella specie, con esclusione dell’aggravante originariamente contestata, è stata
inflitta la pena di anni sette di reclusione ed euro 60.000,00 di multa;
– va disposto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame
limitatamente al trattamento sanzionatorio, poiché l’entità della pena inflitta supera il massimo
edittale della disciplina oggi applicabile al caso, come risultante a seguito della richiamata
declaratoria di illegittimità costituzionale, talché s’impone una rivalutazione della misura della
stessa da parte del giudice di merito alla luce della nuova previsione edittale;
– Rilevato che la statuizione determina gli effetti di cui all’art. 624 CPP con riferimento
all’affermazione della responsabilità dell’imputato;

P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio per effetto della sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014. Rinvia
sul punto alla Corte d’Appello di Napoli. Visto l’art. 624 dichiara l’irrevocabilità della sentenza in
ordine all’affermazione di responsabilità per i reati ascritti.
Così deciso in Roma il 19/3/2014

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sostanzialmente la valutazione degli elementi di prova effettuata in sentenza;

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