Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18672 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 18672 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ha pronunciato la seguente

32_ 72 PM-tstrinszmnt

sul ricorso proposto da:
FALCO PASQUALE N. IL 22/11/1989
FORESTIERI PAOLO N. IL 19/08/1990
avverso la sentenza n. 2587/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 05/03/2014

FATTO E DIRITTO
FALCO PASQUALE e
FORESTIERI PAOLO ricorrono in cassazione
avverso la sentenza, indicata in epigrafe della Corte d’Appello di Catania
che ha parzialmente riformato,quanto alla pena, la sentenza di condanna
emessa nei loro confronti 1’8.05.2012 dal Tribunale di Siracusa, in ordine al
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 ( il Falco per detenzione a fine di
spaccio di hashish, il Forestieri per detenzione a fine di spaccio di hashish e
cocaina), riducendo per il primo la pena ad anni due di reclusione ed C
6.000,00 di multa, e, per il secondo, ad anni due e mesi otto di reclusione
ed C 6.000,00 di multa, previo riconoscimento ad entrambi dell’attenuante
speciale di cui al V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
Il FALCO denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità,
il FORESTIERI in ordine quantificazione della pena.
I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun
contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, essendosi fatto
ricorso a formule di stile.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di
dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più
punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo
chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al
fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi
ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999,
Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV
197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto ché(a recente disposizione di
cui al D.L. n.146 de123.12.2013 (conv. In L n. 10 del 21.02.2014),nel
qualificare il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale figu a autonoma di
reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque anni i reclusione ed
C 3.000,00 a 26.000,00 di multa.
Di poco successiva è la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014,
depositata il 25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del
testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge
c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come dalla Corte Costituzionale
espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R.
309/90 e relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d.
“Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del proprio intervento in
relazione al D.L. 146/2013, precisando che “trattandosi di ius superveniens
che riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo stesso non
poteva esplicare alcuna incidenza sulle questioni oggetto del giudizio della
Corte relative a disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica normativa
e che gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non
riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto legge n. 146
del 2013„ in quanto stabilita con disposizione successiva a quella
censurata e indipendente da quest’ultima”: Ha poi affermato che “rientra nei
compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle
impugnate, non siano più applicabili perchè divenute prive del loro oggetto
(in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono
continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza
}17,t..\

t

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di FORESTIERI Paolo e lo condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione processuale di
FALCO Pasquale in ordine al trattamento sgenzionatorio e rinvia sul punto
alla Corte d’appello di Catania. Rigetta nel resto
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 5 marzo 2014.

degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. 49/2006,
abbia travolto l’intero art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, almeno per
i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146 del 201 ttche il
precedente testo del comma V con la ripartizione del tra amento
sanzionatorio previsto tra droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al
reo per quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena
detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Orbene, tornando al caso di specie se per il FORESTIERI,ritenuto
responsabile della detenzione a fine di spaccio sia di droghe pesanti che di
quelle leggere, la pena base indicata dalla Corte d’appello non risulta
palesemente eccessiva e sprovvista di adeguata motivazione, rispetto alla
pena prevista dal D.L. 146 del 2013 (trattamento più favorevole rispetto a
quello previsto dalla Iervolino-Vassalli) non altrettanto può dirsi per il
FALCO dovendosi applicare per lui, ritenuto responsabile della detenzione di
sole droghe leggere,i1 richiamato trattamento sanzionatorio della legge
“Iervolino-Vassalli”.
Pertanto,la sentenza impugna va annullata solo in riferimento alla posizione
del Falco, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto
alla Corte d’appello di Catania, precisandosi, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., che
la statuizione concernente la penale responsabilità è divenuta irrevocabile.
Il FORESTIERI, in ragione della dichiarazione di inammissibilità del suo
ricorso, va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma
di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA