Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18671 del 09/03/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18671 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MACRI OTELLO nato il 16/03/1961 a VIAREGGIO
RUSSO OMBRETTA nato il 03/03/1972 a VITERBO

avverso la sentenza del 17/12/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere
ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI
che ha concluso per

Data Udienza: 09/03/2017

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per gli imputati, l’avv. Renato Miele, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso ed ha insistito per la prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Macrì
Otello e Russo Ombretta per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale
commessa in relazione al fallimento della srl La Freccia del Sud, dichiarato il
12/4/2002, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato
prescritto l’analogo reato di bancarotta fraudolenta pure contestato ai due in
relazione ad altro fallimento (quello della ditta individuale Autotrasporti Nazionali
Express di Otello Macrì) e ridotto la pena a loro irrogata.
Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, i
due, operando Russo Ombretta quale amministratore di diritto e Macrì Otello
quale amministratore di fatto della srl La Freccia del Sud, distrassero la somma
di £ 12.741.749, quali crediti riscossi negli anni 2000 e 2001, e beni strumentali
del valore di circa 23 milioni di lire. Inoltre, tennero le scritture contabili in modo
da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
degli imputati lamentando:
a) la erronea notificazione agli imputati del decreto di citazione in appello,
effettuato a mani del difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.,
nonostante gli imputati avessero eletto domicilio altrove;
b)

la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. per incomprensibilità della

motivazione della sentenza di primo grado, siccome redatta a mano con grafia
non intellegibile e perché priva di motivazione (il giudice si era limitato – deduce
– a riportarsi alle relazioni del curatore);
c) l’omessa pronuncia su un motivo d’appello;
d) la violazione dell’art. 157 cod. pen., per intervenuta prescrizione del reato
prima della sentenza d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

1. La Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza impugnata, confermato il

I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati, per cui il ricorso
va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) lo stesso ricorrente dà atto che il decreto di citazione in appello è stato
notificato al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché l’ufficiale
giudiziario, incaricato della notifica del decreto, aveva accertato che Macrì “non
abita più nel luogo da diversi mesi” e Russo si è “trasferita, corna da informazioni
assunte sul luogo”; il che integra pienamente una causa di impossibilità di
notificazione, che legittima la notifica al difensore (verdi Cass., SU, n. 28451 del

b)

la redazione a mano della motivazione di una sentenza non è vietata

dall’ordinamento e non costituisce causa di nullità della stessa, perché non
prevista dall’art. 604 cod. proc. pen.. Inoltre, la giurisprudenza assolutamente
maggioritaria è nel senso che la redazione a mano di una sentenza con calligrafia
illeggibile non ne determina la nullità, considerato che tale vizio non incide sui
requisiti della sentenza previsti, a pena di nullità, dall’art. 546 cod. proc. pen.
ed, in ogni caso, la parte interessata può sempre richiedere in cancelleria copia
conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto
effettivamente e assolutamente inintelligibile, è dal momento del rilascio di tale
copia che decorre il termine per impugnare (Cass., n. 39247 del 4/10/2005). Da
ultimo, va considerato che la sentenza di cui si discute è – contrariamente
all’assunto del ricorrente – pienamente leggibile, come questa Corte ha avuto
modo di apprezzare;
c) il ricorrente non specifica quale sia il motivo d’appello a cui i giudici avrebbero
omesso di fornire risposta. La doglianza è, pertanto, irricevibile;
d) il reato è stato commesso il 12/4/2002, per cui, tenuto conto del tempo
massimo di prescrizione e delle sospensioni nel frattempo intervenute (giorni
240, accertati dal giudice d’appello e non contestati dal ricorrente), la
prescrizione si sarebbe verificata il 12 aprile 2015: vale a dire, ben oltre la
sentenza d’appello, che è del 17/12/2014. Trova quindi applicazione il principio
affermato da questa Corte nel lontano anno 2000 (Sezioni Unite, sent. n. 32 del
22/11/2000), e da allora mai più messo in discussione, secondo cui
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 c.p.p.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento

3

28/4/2011);

a favore della cassa delle ammende della somma di duemila euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso il 9/3/2017

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