Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18669 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18669 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUANELLA STEFANO nato il 02/09/1949 a VERCEIA

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio e trasmissione atti.
Udito il difensore
PER LA PARTE CIVILE E’ PRESENTE CON NOMINA DEPOSITATA IN AULA L’AVV
TOSCANO VINCENZO DEL FORO DI VARESE IL QUALE CONCLUDE PER IL
RIGETTO DEL RICORSO. DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE.
E’ presente l’avvocato BALATTI CRISTIAN del foro di SONDRIO in difesa di
GUANELLA STEFANO IL QUALE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2017, la Corte d’appello di Milano
confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna di Guanella Stefano alla
pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt.
614, cod. pen.; 624-bis, cod. pen.; 392, cod. pen.
L’imputato era altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della

favore di una provvisionale di euro 10 mila.
Era contestato all’imputato di essersi impossessato di diversi beni esistenti
nell’abitazione della persona offesa, vicino di casa del ricorrente e di avere cambiato la
serratura dello stabile abitato dal Pasotto al fine di esercitare un preteso diritto.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo di
difensore, deducendo, in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen., i seguenti motivi di ricorso.
Primo motivo: vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di furto in abitazione e
violazione di domicilio. Ripercorrendo la vicenda processuale oggetto del presente
giudizio, la difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato
taluni elementi probatori emersi nel corso della istruzione dibattimentale, quali: la
presenza di segni di effrazione all’esterno dell’immobile della persona offesa; la natura
dei rumori avvertiti la sera del furto; la presenza delle luci nell’appartamento della
persona offesa all’atto della perpetrazione del furto.
Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto
di sussistenza del reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose ai
sensi dell’art. 614, comma quarto, cod. peri.
Rammentava il difensore che, in base al dettato normativo, la violenza deve
costituire il mezzo attraverso il quale viene realizzata la violazione di domicilio.
Tuttavia, tale violenza è stata esplicitamente esclusa dal Tribunale. Pertanto, vi
sarebbe un evidente discrasia logica nel ragionamento seguito dai giudici di merito.
Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto
di sussistenza del furto in abitazione, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo del
reato, sia sotto il profilo dell’elemento materiale del reato.
Quarto motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
violazione di legge con riferimento alla possibilità di ravvisare nei fatti sia il reato di
furto in abitazione, sia il reato di violazione di domicilio. Sul punto, la difesa osservava
che il reato di furto in abitazione costituisce una fattispecie complessa che contiene in
sé gli elementi costitutivi del reato di violazione di domicilio.

2

persona offesa costituita parte civile, Pasotto Alberto Arrigo, con riconoscimento in suo

Quinto motivo: contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento
all’art. 635, cod. pen. La difesa lamentava che la motivazione della sentenza era tutta
incentrata sull’analisi del reato di danneggiamento, reato depenalizzato.
Sesto motivo: violazione di legge con riferimento agli artt. 124, comma primo e
392, cod. pen. La difesa deduceva nell’ultimo motivo di ricorso, la intempestività della
querela con riferimento al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

1. Fondato è il quarto motivo di ricorso, attinente alla impossibilità di configurare
la contestuale ricorrenza del delitto di furto in abitazione e di violazione di domicilio.
2. Si è precipuamente osservato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n.
21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 26022501; Sez. 5, n. 14868 del 15/12/2009,
Franquillo, Rv. 246886) che l’art. 624-bis cod. pen., pur avendo ampliato l’area della
punibilità in riferimento al luogo di commissione del reato, per nulla ha innovato
rispetto al requisito del nesso finalistico fra l’ingresso nel luogo di privata dimora e
l’impossessamento della cosa mobile altrui: nesso già valorizzato nell’analisi
ermeneutica della norma previgente di cui all’art. 625, comma primo, n. 1 cod. pen.
(Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2004, Albe, Rv. 230695; Sez. 2, n. 8926 del 11/02/1988,
Lo Faso, Rv. 179088). Invero, la dizione “mediante introduzione in un edificio o in
altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”, propria del testo di cui
all’art. 624-bis, comma 1, cod. pen., esprime una strumentalità dell’introduzione
nell’edificio o nell’abitazione altrui quale mezzo di commissione del reato, non
diversamente da come era previsto per l’aggravante contemplata dall’art. 625, comma
primo, n. 1 cod. pen.
A ciò deve aggiungersi, come sottolineato da cospicua dottrina, che il delitto di cui
all’art. 624-bis, cod. pen. ha natura di reato complesso, siccome previsto dall’art. 84,
cod. pen., essendo composto dall’unione di furto e violazione di domicilio con la
conseguenza che, allorquando taluno si introduca in un edificio o in un luogo di privata
dimora per la commissione di un furto, vale il principio dell’assorbimento del reato
della violazione di domicilio in quello di furto in abitazione, non essendo ipotizzabile un
concorso di tali reati.
Tale impostazione, attualmente sostenuta da ampia parte della dottrina, risponde
a criteri da lungo tempo affermati nella giurisprudenza di legittimità, tradizionalmente
orientata, anche prima della introduzione del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.,
ad escludere il concorso del reato di furto aggravato dalla introduzione nell’altrui
abitazione con il reato di violazione di domicilio. Si è invero affermato, già in epoca
risalente, che il reato di violazione di domicilio resta assorbito nel reato di cui agli
artt.624, 625 n.1 cod. pen. quando l’agente si introduca o si trattenga nell’altrui

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

abitazione al fine esclusivo di commettere un furto (così, Sez. 2, n. 653 del
17/03/1969, Cappellini, Rv. 111682. Nella massima si è precisato che il concorso di
entrambi i reati è da ravvisarsi nel caso in cui l’agente si introduca nell’altrui
abitazione, contro la espressa volontà di chi aveva il diritto di escluderlo, per fini
diversi dal furto – nella specie, per congiungersi carnalmente con una donna trattenendosi poi in essa allo scopo di sottrarre cose dal!’ abitazione).
Venendo al caso in esame, risulta in modo evidente dalla emergenze processuali
che il soggetto agente si è introdotto nell’abitazione della persona offesa allo scopo di

Pertanto, la violazione di domicilio, quale condotta ineludibile, strumentalmente
necessaria per la realizzazione del furto, perdendo la sua individualità, dovrà ritenersi
assorbita nel reato di furto in abitazione, con conseguente necessità di una
rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
3. Gli ulteriori motivi di doglianza risultano tutti infondati. Il secondo motivo di
ricorso, riguardante la lamentata insussistenza del reato di violazione di domicilio
aggravato dalla violenza sulle cose, attiene a questioni superate dal ritenuto
assorbimento del delitto di violazione di domicilio in quello di furto in abitazione.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, riguardanti gli asseriti vizi motivazionali della
sentenza in ordine alla sussistenza del delitto di furto ed alla sua riferibilità alla
persona del ricorrente, risultano privi di pregio.
Nella sostanza, si propongono mere eccezioni in fatto, la cui valutazione è
preclusa alla Corte di legittimità, fornendosi argomentazioni che ripropongono una
diversa ricostruzione della vicenda che non può formare oggetto di considerazione in
questa sede. Sul punto, è sufficiente rilevare come la Corte territoriale, in uno con il
giudice di primo grado, abbia fornito adeguata e congrua risposta in ordine alla
sussistenza del reato di furto ed alla sua riferibilità all’imputato, svolgendo
considerazioni del tutto logiche sul piano del ragionamento e conformi ai principi di
diritto.
Il quinto motivo di ricorso richiama l’attenzione della Corte su difetti motivazionali
che non trovano riscontro nella lettura degli atti,
Parimenti infondato è il motivo di doglianza che riguarda la intempestività della
querela sporta dalla persona offesa per il reato di cui all’art. 392 cod. pen.
Benché il ricorrente, per mezzo del suo difensore, abbia eccepito la tardività della
querela, non ha offerto elementi valevoli per una precisa individuazione della data in
cui la persona offesa ha avuto piena cognizione della realizzazione del reato ai suoi
danni. Deve all’uopo rammentarsi che, per consolidato orientamento della Corte di
legittimità, il termine di 90 giorni stabilito ex lege per la proposizione della querela,
decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri,
del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può

4

sottrarre gli oggetti ivi esistenti, analiticamente indicati nel capo di imputazione.

essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia
contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi (così Sez. 5, n. 33466
del 09/07/2008, Rv. 241395). A ciò deve aggiungersi che, qualora venga eccepita la
tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la
deduce e, comunque, un’eventuale situazione di incertezza deve essere ritenuta in
favore del querelante (così Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999 )
Rv. 212720).
4. In considerazioni delle argomentazioni sin qui espresse, la sentenza impugnata

assorbito in quello di cui all’art. 624-bis cod.pen., con trasmissione degli atti ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano per la determinazione della pena relativa al
residuo reato di cui all’art. 392 cod.pen. rispetto al quale si dichiara irrevocabile
l’affermazione di responsabilità. Si rigetta il ricorso nel resto. Si sondanna il ricorrente
altresì alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di
giudizio che liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 614
c.p. da ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 624 bis c.p. e dispone la trasmissione
degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la determinazione della
pena relativa al residuo reato di cui all’art. 392 c.p. rispetto al quale dichiara
irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il
ricorrente altresì alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
Pasotto Arrigo Alberto che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali
nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018

4

Il Consigliere estensore
M riarosaria Bruno

Il Pr

ente

Giac6,r1 Fumu

10 4

dovrà essere annullata limitatamente al reato di cui all’art. 614 cod. pen., da ritenersi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA