Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18668 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18668 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

O=R=1~11:151:34tsul ricorso proposto da:
Ricciardiello Angelo, nato a Salerno il 28.2.83
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 5.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello (rideterminando la pena previa esclusione della
ha sostanzialmente confermato la condanna inflitta al ricorrente per violazione dell’art.
73 T.U. stup. essendogli contestato di avere detenuto illecitamente a fini di spaccio ed, in
parte, ceduto, più di 36 dosi di hashish nonché 16 mg di metadone.
recidiva)

Il ricorso qui proposto si limita all’affermazione che vi è stata violazione di legge e
motivazione contraddittoria perché difettava la prova dello spaccio e, quindi, il ricorrente
avrebbe dovuto essere assolto o, comunque, ottenere una declaratoria di prevalenza delle
attenuanti generiche.

Data Udienza: 28/02/2014

La totale genericità ed assertività degli assunti (privi di qualsivoglia specificazione e, comunque,
impone una declaratoria di inammissibilità
del ricorso essendo stato più volte affermato che i motivi di gravame “devono contenere
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta (Sez. VI, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914).
Vi è da tener presente, tuttavia, che l’intervento recente della Consulta ( o. 32/14) sugli
artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del
T.U. stup.) ha avuto degli effetti di ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato
T.U. nella parte in cui parificava il trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle
c.d. leggere che quelle c.d. pesanti) che, invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo annullamento della sentenza impugnata in
parte qua, gli atti devono essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiara inammissibile il ricorso nel resto

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

illustrazione dei passaggi motivazionali che sarebbero viziati)

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