Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18668 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18668 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINOIA CRISTIAN nato il 10/11/1979 a SANT’ANGELO LODIGIANO

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dr. DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr. PASQUALE
FIMIANI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore di ufficio, Avv.ssa Anna Castagna del foro di ROMA, che si è
riportata ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano il 28 aprile 2017 ha integralmente
confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di
Sondrio, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Cristian Minoia
responsabile della violazione dell’art. 624-bis cod. pen., per essersi cioè,
dissimulando una vendita “porta a porta ” di pentole, impossessato, dopo essersi
introdotto in un’area di pertinenza di abitazione privata, di un portafoglio
contenente 300,00 euro di Mauro Aquilini, il quale lo aveva riposto sulle scale di
ingresso della propria abitazione, fatto commesso il 18 dicembre 2014.

prima cioè della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ad opera
dell’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con eliminazione della
possibilità, in precedenza prevista dall’ordinamento, del ricorso personale) per la
cassazione della sentenza Cristian Minoia affidandosi ad un unico motivo con cui
denunzia la mancata assoluzione dell’imputato, per non avere commesso il fatto.
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare il
complessivo compendio probatorio, dal quale non emergerebbe, in realtà, la
penale responsabilità dell’imputato, essendo la condanna, a suo avviso, fondata
solo su elementi meramente congetturali e non sufficientemente probanti.
3.11 ricorso è manifestamente infondato siccome interamente costruito in
fatto e, inoltre, aspecifico.

3.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente, pur a fronte di una doppia conforme
di condanna, intenderebbe attribuire ad alcune emergenze istruttorie un
significato diverso da quello alle stesse attribuito da entrambi i Giudici di merito,
con motivazioni che risultano entrambe congrue ed adeguate.

3.2. Sotto il secondo profilo, il Collegio osserva che i motivi di ricorso sono
la integrale trasposizione letterale, senza modifica alcuna, dell’atto di appello e
che Cristian Minoia non si confronta minimamente con la sentenza impugnata,
che in realtà risponde (pp. 2-3) alle censure poste dall’impugnazione di merito.
4.Discende dalle considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2018.
Il Consigliere estensore

2.Ricorre personalmente (impugnazione depositata 1’11 maggio 2017,

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