Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18667 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18667 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 28/02/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Baiguera Serena, nata a Manerbio (Bs) il 19.2.80
Juffrida, José Giovanni, nato a Manerbio 1’11.9.72
imputati artt. 110 c.p. e 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia dell’8.1.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La sentenza d’appello, qui impugnata, ha confermato la condanna, inflitta ai ricorrenti
per avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto, a fini di spaccio, 7 piante di marijuana
(le cui foglie pesavano kg. 17,50) coltivate all’interno del giardino antistante l’abitazione del
Giuffrida, nonché avere detenuto altri 400 gr. della stessa sostanza costituita da foglie in
essiccazione.
La critica dei ricorrenti è circoscritta alla parte di motivazione che ha negato
l’attenuante speciale del comma 5 ed ha ritenuto la finalità di spaccio.
A tal fine, il ricorrente ricorda, in generale, le oscillazioni giurisprudenziali in tema di
interpretazione dei parametri del comma 5 e, comunque, richiama l’attenzione su un’altra
decisione della stessa Corte d’appello – in un caso analogo (n. 1601/11) e non “diverso” come

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obiettato dalla Corte d’appello cui tale sentenza era stata evidenziata – nella quale i giudici
avevano riconosciuto l’attenuante in parola a fronte di 85 gr. di THC. In ogni caso, si richiama
l’attenzione sulla personalità degli imputati e sulla natura dello stupefacente.

Ancorchè, a seguito della recente novella legislativa nella disciplina degli stupefacenti e,
segnatamente, dell’art. 73 comma. 5 c.p. (art. 2 D.L. 23.12.13, n. 146 conv. L. 21.2.14, n. 10) tale ultima
disposizione non sia più da considerare una circostanza bensì una fattispecie autonoma di
reato, gli effetti della modifica riverberano solo sul piano sanzionatorio non certo per quel che
attiene alla valutazione di merito concernente i parametri cui attenersi nel valutare la
riconducibilità o meno del fatto concreto in tale previsione. Sul punto esiste, infatti, copiosa
giurisprudenza di legittimità che evidenzia come la decisione sia frutto di un apprezzamento di
merito che è insindacabile in sede di legittimità nella misura in cui il giudice di merito dia
conto della valutazione operata.
Certamente ciò è avvenuto nella specie ove la Corte d’appello ha dato conto della
propria scelta valorizzando il possesso, da parte degli imputati, di attrezzatura specifica a
dimostrazione di un buon grado di organizzazione nella coltivazione oltre al dato ponderale
rappresentato da 85 gr. di THC da cui sono ricavabili 3400 dosi medie (come accertato dalla
consulenza). Inoltre, come ricordano anche i ricorrenti, la Corte ha preso in esame anche il caso
precedente portato alla sua attenzione ma ne ha evidenziato la diversità, non solo, per il peso
ma anche per l’assenza di attrezzature idonee ad ottenere l’elevato numero di dosi qui
evidenziato.
Vi è da tener presente, tuttavia, che l’intervento recente della Consulta sugli artt. 4 bis
e 4 vicies ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U. stup.) ha
avuto degli effetti di ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U. nella
parte in cui parificava il trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle c.d. leggere che
quelle c.d. pesanti) che, invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo annullamento della sentenza impugnata in
parte qua, gli atti devono essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra
sezione della Corte d’appello di Brescia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra
sezione della Corte d’appello di Brescia; dichiara inammissibile il ricorso nel resto
Così deciso in Roma nell’udienza del 23 febbraio 2014

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile nei termini di seguito precisati.

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