Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18667 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18667 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOCE PASQUALE nato il 28/03/1933 a TRENTINARA
GROUPAMA ASSICURAZIONI

avverso la sentenza del 08/05/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per l’inarnmissibilita del ricorso.

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8.5.2017 la Corte di appello di Salerno ha confermato la
sentenza di primo grado che ha dichiarato Pasquale Noce responsabile del reato
di cui all’art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, la morte di Carmine Morena; in particolare,
secondo la contestazione, l’imputato, impegnando l’incrocio con Via Magna
Grecia senza fermarsi al segnale di stop, provocava un violentissimo urto con la

che procedeva a velocità sostenuta, riportando lesioni gravissime a seguito delle
quali decedeva (fatto del 9.7.2009).

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato e del responsabile civile Groupama Assicurazioni, lamentando
violazione di legge e vizi motivazionali secondo i seguenti profili di censura.
Travisamento della deposizione del teste Cantalupo, che mai avrebbe
parlato del senso di marcia dell’autovettura condotta dall’imputato; sussistenza
delle fotografie relative allo stato di quiete e ai danni riportati dalla vettura del
Noce, di segno totalmente opposto rispetto alla ricostruzione operata in sentenza
e alle considerazioni del c.t. del PM secondo cui l’autovettura proveniva dalla
corsia di destra del tratto ad ovest della Via Laghetto; l’accertata traslazione di
ben 2,7 metri dell’autovettura a seguito dell’impatto con la moto e la relativa
posizione di quiete della vettura sta a significare che la direzione di marcia del
veicolo non potesse essere perpendicolare rispetto alla moto ma frontale (con
provenienza quindi dal tratto nord di via Magna Grecia), come confermato
dall’allocazione dei danni post-urto sul lato frontale sinistro della vettura;
inverosimiglianza del ritenuto tentativo estremo del conducente della vettura di
un ulteriore ripiegamento parziale dell’auto verso la sua destra, nell’ottica di
liberare parzialmente la strada e cercare così di evitare l’impatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni di seguito
indicate.

2. Le dedotte doglianze esulano dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette

2

moto condotta dal Morena, proveniente da via Magna Grecia direzione Paestum,

da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato
del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica

determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).

3. In particolare, i ricorsi svolgono chiaramente censure in fatto, a fronte di
una plausibile e logica ricostruzione dei giudici di merito che si fonda
essenzialmente su quanto dichiarato dai testimoni presenti in loco, che hanno
con sicurezza affermato che l’imputato non ha rispettato il segnale di stop,
provenendo da una via laterale e non dando quindi la precedenza al motociclista
vittima del reato.
Le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla asserita incompatibilità della
posizione di quiete della autovettura rispetto alla ricostruzione dell’incidente
operata in sentenza pretendono di ottenere da parte della cassazione una
ricostruzione alternativa del sinistro che è, però, operazione preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una sentenza di merito che non incorre in alcun evidente
vizio di carattere logico-argomentativo.
Trattasi, inoltre, di una doppia conforme, per cui il vizio del travisamento
della prova, per asserita utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale
processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto
con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod.
proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 2017, La Gumina e altro,
Rv. 26921701). Ma nel caso neanche è indicato specificamente il travisamento di
una prova decisiva, posto che il rilievo sulla direzione della vettura del Noce da
parte del teste Cantalupo è chiaramente ininfluente rispetto al rimprovero
principale mosso all’imputato, costituito dall’aver impegnato l’incrocio senza aver
rispettato lo stop.

3

nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di

In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai
giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine
all’evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità.

4. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 7 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ales nd o Ranaldi

Giacrb Fumu

dispositivo.

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