Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18666 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18666 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

Safe Mor, nato in Gabon 1’1.2.88
Diouf Amed, nato in Mauritania 1’1.1.88
imputati artt. 110 c.p. 73 T.U. Stup.
del 27.3.13

avverso la sentenza )ella Corte d’appello

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
I r;cormnti sor stat! condannati per avere, in concorso tra loro, detenuto 17, 938 gr. di
cocaina per fini 14 i cessione nonché, pe: avere opposto resistenza all”azione degli agenti e
causato a due di loro lesioni personali lievi. Ad entrambi, è stata contestata la recidiva,
reiterata specifica per Safe, reiterata, specific3 infraquinquennale per Diouf.
generiche equivalenti alla recidiva, mentre
A Safe sono stz. , ta riconosciute !e atte . 1,
a Diouf è stata riconosciuta l’attenuante speciale dell’art. 73 comma 5 T.U. stup. equivalente
alla recidiva. Per entrambi, è stato operato un aumento per la continuazione con i reati sub b)
e c) muovendc de una pena base determinata con riferimento all’art. 73 comma 1 T.U. stup.
(capo a)).

Data Udienza: 28/02/2014

Dinanzi alla Corte d’appello, gli imputati si sono visti confermare la condanna loro
inflitta ma, per Diouf, la pena è stata diminuita grazie alla riduzione dell’aumento per i reatisatellite, ferma restando, invece, la pena base per il reato di cui all’art. 73.

Il ricorso di Safe è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. L’argomento
sviluppato dal ricorrente a sostegno del proprio gravame non è, infatti, decisivo.
Effettivamente, come ricorda il ricorrente, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 192 del 5.6.07 la giurisprudenza di legittimità di questa Corte (sez. VI 3.7.07, P.G.
in proc. Saponaro, Rv. 237272; Sez. II, 5.12.07, Cavazza, Rv. 238521) si era più volte espressa nel senso che è
possibile ritenere che permanga una forma facoltativa di recidiva e che il divieto di prevalenza
delle attenuanti generiche sulla recidiva non è operativo in ogni occasione ma solo nei casi nei
quali il giudice ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire di per sé sul
trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; in tal modo, legittimando quelle
valutazioni di merito nelle quali si opti per un “non tenersi conto della recidiva”.
Come noto, successivamente, con la sentenza n. 251/12, la Consulta ha dichiarato la
l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui prevede il divieto
di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. sulla recidiva
di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.. E’ però chiaro che i precedenti giurisprudenziali fin qui
evocati non implicano affatto la conclusione quasi “obbligatoria” auspicata dal ricorrente.
Alla conclusione di “escludere” la recidiva o di dichiararla sub-valente rispetto
all’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 si perviene sempre attraverso un apprezzamento di
merito caso per caso ‘I cui esito non è scontato e che, comunque, passa attraverso l’esercizio
del potere discrezionale del giudice di merito il cuale ultimo diviene incensurabile in sede di
legittimità nel memento in cui abbai dato conto del proprio ragionamento.
Peraltro, nela specie, va anche detto che il discorso fin qui sviluppato è quasi
accademico visto che i giudici di secondo grado hanno richiamato l’attenzione sul fatto che il
G.u.p. aveva giè ‘in concreto escluso rilievo ai fnf sanzionatori alla recidiva» non apportando
alcun aumento e art. 99 c.p. pur senza motivare in modo specifico la decisione. Ad ogni buon
conto, affrontando !a doglianza del ricorrente sx’Fa eccessività della pena, i giudici di appello
hanno osservato che la decisione assunta dal nrimo giudicante fosse da ritenere congrua e da
confermare avuto riguardc alla complessiva gravità del fatto (caratterizzato anche da una condotta di
resistenza «violenta, connotata da spiccata offensività ec’o :tolo intenso») ed alla personalità dell’imputato,
gravato da precedenti Denali.
,

A conclusioni rarzialmente difformi si ch–we pervenire relativamente al ricorso di Diouf

ancorché non per i! merito.
Ed infatti, esiste, copiosa giurispruden72 di legittimità che evidenzia come la decisione
assunta nel giudizio di bilanciamento sia frutto di un apprezzamento di merito che è
insindacabile in sede di legittimità nel!a misura in cui il giudice di merito dia conto della
valutazione operata.
Certamente oiò è avvenuto ne!la spee eve la Corte d’appello ha dato conto della
propria scelta valorizzando il possesso, da ,7:73-te degli imputati, di attrezzatura specifica a
dimostrazione di un huon grado di organizzazione nella coltivazione oltre al dato ponderale
rappresentato da o-. di THC da cui sono ricavabili 3400 dosi medie (come accertato dalla
consulenza). Inoltre, come ricordano anche i ricorrenti, la Corte ha preso in esame anche il caso
precedente portato alla sua attenzione ma ne Ha evidenziato la diversità, non solo, per il peso
ma anche per l’assenza di attrezzature idonee ad ottenere l’elevato numero di dosi qui
evidenziato,
A questo pUllt0 oerò, va considerata ‘a recente novella legislativa nella disciplina degli
stupefacenti e, seonatarnente, dell’art. 73 comn7P. 5 c.p. (art. 2 D.L. 23.12.13, n. 146 conv. L. 21.2.14, n. 10)

che inquadra i! c -..mma 5, non più, tra le circostanze speciali bensì tra le ipotesi autonome di
reato. Gli effetti della modifica riverberano s::! r:iano sanzionatorio e si impone, pertanto, una

Nel suo gravame, Safe si duole del fatto che la Corte non abbia escluso la recidiva,
sebbene la sua valutazione fosse facoltativa (come affermato anche dalla Corte costituzionale) ed, in tal
modo, abbia inflitto una pena eccessiva. Diouf, per parte sua, sostiene che la motivazione del
provvedimento impugnato è illogica quando non dichiara la prevalenza dell’attenuante del
comma 5 sulla recidiva.

revisione della decisione impugnata limitatamene alla determinazione della pena per Diouf,
sicché, previo anALL.,. -riento della sentenza iupugnata in parte qua, gli atti devono essere
rimessi al con-lpelent, – giudice di merito, vaia a dire, altra sezione della Corte d’appello di
Torino.
Alla declarAcria di inammissibilità per (1;af, segue, invece, per legge, la condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali ed a: versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1000
P, C
E5s

c,p.p.

Annulla la serite- –,:a Vipugnatz? nei confronti d’ ‘: – ;ouf, limitatamente alla determinazione della
pena e rHviasul
ad altra sezione della
d’appello di Torino:
Dichiara inammissibile il ricorso di Safe che condanna al pagamento delle spese processuali ed
al versamento
(2sa delle Ammende dell„, -iurrirna di 1000 C.

Così deciso in Ro.–,a nell’udienza del 28 febbrain ?.014

Visti gli artt. 61C

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