Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18665 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18665 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASSARIOL LUCA nato il 23/08/1977 a TREVISO

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato AUTIERO MARTINA del foro di VENEZIA in difesa di PARTE
CIVILE Perino Stefano che si riporta alla memoria già depositata e chiede il
rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese.
E’ presente l’avvocato D’ANGELO INNOCENZO del foro di TREVISO in difesa di
MASSARIOL LUCA che insiste per l’accogliemento del ricorso.

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.9.2016 la Corte di appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti, fra gli altri, di Luca Massariol in ordine al reato di lesioni colpose a lui
ascritto (in concorso con i coimputati Parimbelli e Caprioglio) perché estinto per
prescrizione, confermando nel resto le statuizioni civili a favore di Stefano

La responsabilità, agli effetti civili, del Massariol è stata confermata, nella
sua qualità di titolare della ditta individuale ELLE EMME Costruzioni, per aver
omesso di installare nel cantiere adeguati parapetti di protezione dalle cadute
dall’alto con tavole fermapiedi alle scale interne, in attesa che venissero dotate
delle ringhiere definitive, in particolare lungo le rampe e ai pianerottoli della
scala fissa in muratura dove poi è occorso l’incidente, in tal modo cagionando
lesioni al Perino, titolare della omonima ditta individuale appaltatrice per la
installazione dei portoncini blindati di chiusura delle singole unità immobiliari
dell’edificio in costruzione. L’infortunio avveniva secondo le seguenti modalità: il
Perino, nel trasportare uno dei portoncini blindati, cadeva dalla prima rampa di
scale dell’edificio in costruzione, a causa di un buco non adeguatamente
segnalato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Massariol, lamentando quanto segue.
I) Illogicità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 40 e 42 cod.
pen. per intervenuta interruzione del nesso causale.
Deduce che i fratelli Perino, soggetti non qualificati come montatori e privi
dei relativi requisiti professionali, si impegnarono in accordo con la ditta
fornitrice dei portoncini (CSTRE Sr1), a caricare e distribuire i 12 portoncini ai vari
piani dell’edificio in costruzione, senza preventivamente avvisare il Massariol del
loro intervento e senza che la ditta CSTRE si preoccupasse delle reali capacità
professionali dei fratelli Perino, ponendo in essere un comportamento negligente
che causava l’evento dannoso.
II)

Violazione dell’art. 530 cod. proc. pen. in relazione al rapporto di

causalità.
Deduce che il giorno dell’incidente non si sarebbe dovuto montare alcunché
perché i lavori sulle scale erano ancora in corso, e comunque del montaggio si
era incaricata la ditta CSTRE; che l’accesso alle scale era stato interdetto con

2

Perino, persona offesa costituitasi parte civile.

due assi disposte a croce; che un collaboratore del Massariol, presente in
cantiere, aveva segnalato ai Perino la mancanza del parapetto.
III) Mancato riconoscimento del concorso colposo della persona offesa nella
causazione dell’evento.

3. Con memoria depositata il 23.1.2018 la parte civile, Stefano Perino,
insiste per il rigetto del ricorso.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non consentito e perché omette
di svolgere una motivata censura avverso l’iter logico-giuridico della sentenza
impugnata, non adducendo alcuna specifica argomentazione in ordine alla
dedotta interruzione del rapporto di causalità fra la condotta omissiva colposa
addebitata al Massariol e l’evento.
Il ricorrente si limita a prospettare la fondatezza di una ricostruzione
alternativa dei fatti – secondo cui il Perino sarebbe intervenuto in cantiere in
assenza di preavviso e coordinamento con il Massariol ed accollandosi
personalmente il rischio -, senza considerare che ciò non è consentito in questa
sede, non potendo la cassazione rivalutare il compendio probatorio in senso
alternativo o diverso rispetto a quanto effettuato dai giudici di merito; lo
scrutinio del giudice di legittimità è limitato a compiere una valutazione di
adeguatezza logico-giuridica del percorso argomentativo adottato nella sentenza
impugnata, e sotto questo profilo si ritiene che il provvedimento di cui si discute
vada esente dalle critiche sollevate dal ricorrente.
Il corpo motivazionale della sentenza impugnata, infatti, analizza in maniera
esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell’imputato e le
sue manchevolezze sul piano cautelare, spiegando in maniera giuridicamente
corretta, sulla scorta dei dati processualmente emersi, che non rileva, ai fini di
un esonero di responsabilità del Massariol, l’asserita circostanza che costui non
fosse stato informato del momento preciso in cui si sarebbe presentata in
cantiere la squadra di lavoro del Perino per la movimentazione e installazione dei
portoncini: Massariol, infatti, era a conoscenza dello stato di avanzamento dei
lavori nel cantiere e dell’impellente necessità di installare i portoncini blindati per
evitare furti e introduzioni abusive. Pertanto egli doveva comunque garantire la
presenza in cantiere dei presidi antinfortunistici rimessi alla sua disponibilità, in
modo tale che l’opera delle altre imprese coinvolte (fra cui quella del Perino)
potesse svolgersi in sicurezza. E’ stato quindi coerentemente affermato che
l’infortunio doveva ritenersi direttamente riconducibile alla condotta omissiva

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’appaltatore Massariol che, pur in presenza di un’insidia presente in cantiere
(apertura triangolare nel solaio tra il pianerottolo e il muro di confine), non
aveva adottato alcuna misura di sicurezza per segnalare e proteggere detto
varco.
In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai
giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine
all’evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità.

Anche il secondo motivo deve ritenersi generico e aspecifico, non

muovendo alcuno specifico rilievo alla sentenza impugnata e continuando a
svolgere censure di merito, inammissibili in questa sede, in ordine al fatto che
l’accesso alle scale fosse stato interdetto con due assi di legno disposte a croce
(circostanza peraltro motivatamente ritenuta non provata dalla Corte di merito),
e che il Bergamin avesse avvertito la vittima della mancanza del parapetto
(anche su questo punto la sentenza fondatamente ritiene che ciò sia irrilevante,
in quanto la persona offesa è caduta non dalla scala ma da un varco non protetto
posto su un lato del pianerottolo, costituente una vera e propria insidia non
segnalata).

3. Il terzo motivo prospetta una censura nuova, non dedotta in appello e
come tale inammissibile nella presente sede di legittimità.
Peraltro si tratta di una doglianza che, anche in questo caso, è dedotta in
maniera assolutamente generica ed in fatto, limitandosi essenzialmente a
denunciare che, sulla scorta delle condotte poste in essere dai singoli
protagonisti della vicenda, dovrebbe essere riconosciuto il concorso di colpa della
vittima nella misura del 30% per comportamento imprudente.
La pretesa di una rivalutazione nel merito della questione e l’assenza di una
critica motivata del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che sul
punto non viene in alcun modo specificamente confutato dal ricorrente, rende la
dedotta censura – anche sotto questo, diverso, profilo – manifestamente
inammissibile.

4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.
Il ricorrente va, inoltre, condannato a rifondere alla parte civile costituita le
spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

4

2.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Perino
Stefano, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Il Consi
Ale

estensore

Il Presidente
o Fumu

ro Ranaldi

u

ppt

Così deciso il 7 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA