Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18664 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18664 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MANCARELLA DIEGO, N. IL 27/6/1982,
avverso la sentenza n. 860/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce del
18/1/2012 ;
udita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni D’An gelo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epi g rafe la Corte di Appello di Lecce ha
confermato il giudizio di responsabilità pronunciato dal Tribunale di Lecce nei
confronti di Mancarella Dieg o in ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c)
C.d.s., commesso Il 28.6.2008, e l’ha condannato alla pena di mesi quattro di
arresto ed euro duemila di ammenda (pena sospesa), con la sospensione della
patente di guida per anni uno.

2. Avverso tale decisione ricorre per cessazione l’imputato a mezzo del
proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Valenti.

2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 586 cod. proc. pen.,
per aver la Corte di Appello “(omesso di motivare in ordine al motivo di appello
concernente la indebita limitazione delle facoltà defensionali operato dal primo

g

Data Udienza: 23/04/2013

giudice con l’ordinanza del 23.2.2010, di revoca del provvedimento di
ammissione dei testi della difesa, trattandosi di prove decisive in quanto
rappresentative della effettiva successione degli eventi, della incertezza
sull’identità del conducente del veicolo, 4110 stato psicofisico dell’imputato, ella
correttezza del prelievo ematico, aeila sottoposizione del Mancarella a cure
farmacologiche post incidente.

2.2. Con un secondo motivo si deduce errata applicazione degli artt. 178,
179, 190, 191, 245, 493 e 495 cod. proc. pen. in relazione all’utilizzazione delle
risultanze dell’esame ematico, acquisite in violazione di legge perché mancante
l’assenso scritto dell’imputato.

2.3. Con un terzo motivo si rileva l’avvenuto decorso del termine
prescrizionale.

2.4. Con un quarto motivo si denuncia violazione del principio di correlazione
tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, posto che l’imputato è stato tratto
a giudizio per ipotesi delittuosa [indicate in quelle descritte agli artt. 186, co, 2,
lett. a), b) e c) C.d.s.] diversa da quella, delittuosa, dellajcui commissione
è stato ritenuto colpevole.

2.5. Con un quinto motivo si enuncia la “nullità della sentenza per
insussistenza presupposti per declaratoria di penale responsabilità”, derivante
dal fatto che dagli elementi acquisiti al giudizio non può affermarsi con certezza
chi fosse il conducente del veicolo e che il tasso alcolemico dell’imputato non
fosse dovuto ai farmaci somministratigli per le cure mediche alle quali il
medesimo venne sottoposto dopo l’incidente che lo vide coinvolto; peraltro ci si
duole che l’esame ematico sia stato eseguito circa cinque ore dopo l’incidente in
parola e sarebbe una inammissibile valutazione quella alla base dell’annotazione
nel referto di pronto soccorso della locuzione ‘alito vinoso’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.

3.1. In tema di diritto alla prova riconosciuto alle parti è stato affermato che
esso implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove
manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva
competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia
formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U,
n. 15208 del 25/02/2010 – dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246585).

2

A

..

La Corte di Appello ha motivato in modo non manifestamente illogico sul
motivo di appello concernente l’ordinanza di revoca del testi, rimarcando come
essa abbia avuto ad oggetto non i due operanti – già oggetto di rinuncia da parte
della difesa – ma i due testi che avrebbero dovuto riferire sullo stato psico-fisico
del conducente del veicolo al momento del sinistro, e quindi non sull’identità
della persona alla guida. Stato psico-fisico che – come emerge dalia ricordata
ordinanza – risultava descritto nel referto dei sanitari del Pronto soccorso (alito
vinoso).
dell’ordinanza (e quindi della sentenza impugnata) per la pretesa decisività della
prova revocata, perché essa avrebbe condotto ad acquisire la conoscenza
dell’identità del conducente, è insussistente in quanto i due testi in parola erano
stati richiesti unicamente per riferire dello stato psico-fisico del Mancarella, sì che
l’ordinanza, compiuta e congrua nella motivazione, non può essere censurata per
non aver preso in esame un profilo che la difesa ha fatto emergere solo in grado
di appello. Ne discende la correttezza della stessa sentenza qui impugnata.
Va peraltro ricordato che se è viziata da nullità l’ordinanza con la quale il
giudice

disponga la revoca dell’ammissione di un teste a discarico

dell’imputato, nonostante le insistenze del difensore per la sua

ammissione,

tuttavia detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente,
ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che
in caso contrario essa è sanata (Sez. 5, n. 18351 del 17/02/2012 – dep.
14/05/2012, Biagini, Rv. 252680).
La lettura del verbale dell’udienza del 23.2.2010, alla quale questa Corte è
autorizzata in ragione della natura della censura, lascia emergere che l’ordinanza
pronunciata dal giudice (dopo sollecitazione al difensore di esplicare le ragioni a
base della richiesta della prova) non fu seguita da alcuna eccezione difensiva.
3.2. In relazione alla censura mossa per assenza di consenso scritto
all’esame ematico, ricordato che “la richiesta della p.g. di accertamento del tasso
alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non
richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente
richiesto dalla

natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto

accertamento – (Sez. 4, n. 9241 del 15/11/2012, Bazzotti, non massimata), va
rilevato che nel caso di specie l’annotazione di servizio della p.g. acquisita agli

atti menziona il consenso espresso dal Mancarella.
Ove si voglia interpretare il motivo di ricorso come rimarcante la mancanza
della forma scritta di un consenso indubitabilmente espresso, deve comunque

3

Sotto diverso ma contiguo profilo va rilevato che l’asserito vizio

essere esclusa la lamentata violazione di legge, atteso che solo in taluni casi la
legge richiede la forma scritta, mentre il Codice deontologico approvato dalla
Federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri il 16
dicembre 2006 la richiede anche “nei casi in cui per la particolarità delle
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle
stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca
della volontà della persona”. Il ricorrente non ha palesato le ragioni di diritto e di
fatto per le quali sarebbe stata necessaria la forma scritta ed il motivo in esame

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Al di là dell’incomprensibile
riferimento ad ipotesi ‘delittuose’, l’imputato è stato sempre destinatario di
addebito facente riferimento a guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico
superiore a 1,5 WL Ciò rende insignificante ogni eventuale modifica della
corrispondente qualificazione giuridica.

4. Il quinto motivo prospetta una versione dei fatti alternativa a quella
avallata dai giudici di merito, senza sviluppare alcuna specifica censura alla
motivazione con la quale la Corte di Appello ha rigettato il motivo di gravame.
Questa ha fatto riferimento alla acquisita certezza sul ruolo di conducente
del veicolo del Mancarella, alla luce delle indicazioni date dall’annotazione di p.g.
in atti; all’assenza di positive emergenze in ordine alla somministrazione di
farmaci con incidenza sull’instaurazione dello stato di ebbrezza alcolica. A fronte
di ciò, il ricorrente propone ipotesi meramente congetturali.

5. Il reato per cui è processo risulta commesso il 28.6.2008; pertanto a
tutt’oggi non è decorso il termine di cinque anni, previsto dal vigente art. 157
cod. pen. come massimo arco temporale decorso il quale il reato si estingue per
prescrizione.

6. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2013.

è pertanto aspecifico.

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