Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18663 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18663 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASSIONE ALFONSO nato il 03/01/1964 a FOGGIA

avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso per
prescrizione in relazione ai capi 2-3 della rubrica, riduzione pena e conferma nel
resto.
E presente l’avvocato PERRONE GIUSEPPE STEFANO del foro di FOGGIA in
difesa di PASSIONE ALFONSO che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 07/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.2.2016 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma
della sentenza del GUP del Tribunale di Foggia – emessa in sede di giudizio
abbreviato -, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena
inflitta ad Alfonso Passione in anni due di reclusione, con pena sospesa,
confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato in
relazione all’omicidio colposo avvenuto il 6.7.2010 in danno del lavoratore

Si addebita ad Alfonso Passione, quale titolare della omonima impresa
individuale, di non aver impedito che i dipendenti Francesco Ficarelli e Domenico
Ciccorelli effettuassero operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi consistiti in
bombole metalliche contenenti ossigeno, sebbene l’impresa fosse autorizzata ad
eseguire unicamente l’attività di messa in riserva finalizzata al recupero di rifiuti
non pericolosi. Per effetto di ciò, l’infortunio sul lavoro in disamina avveniva
secondo le seguenti modalità: il Ficarelli, nell’eseguire l’operazione di svitamento
della valvola di testa di una bombola di ossigeno, avvalendosi di un martello,
provocava l’esplosione della bombola che veniva proiettata ad elevata velocità e
colpiva il Ciccorelli, che si trovava poco distante intento al sezionamento di altra
bombola metallica, provocandogli imponenti lesioni cranio-encefaliche che ne
determinavano il decesso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione
all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato.
Deduce che le argomentazioni della sentenza impugnata mal si conciliano
con gli elementi probatori acquisiti in fase processuale, non considerando
l’imprevedibilità dell’evento sulla scorta della corretta applicazione del principio di
affidamento. In tale prospettiva sottolinea come dal “documento di trasporto”
relativo alle bombole di ossigeno trattate dai due dipendenti si evinca che le
stesse fossero state precedentemente bonificate, tanto da divenire materiale
ferroso che ben avrebbe potuto essere lavorato per la messa in riserva dei rifiuti
in questione.
Denuncia l’illogicità motivazionale della sentenza laddove attribuisce
attendibilità . alle dichiarazioni del teste Napolitano, secondo cui le bombole
alienate all’imputato non erano state bonificate e al momento di consegna delle
stesse la bolla di accompagnamento non era stata compilata.

e

Domenico Ciccorelli, dipendente dell’imputato.

Rileva che dal compendio probatorio manchi la prova certa che l’attività di
Sezionamento delle bombole, eseguita impropriamente con un cannello
ossiacetilenico e con un rudimentale martello, fossero state effettivamente
disposte dal datore di lavoro. Al riguardo segnala come il Ciccorelli svolgesse la
sola attività di messa in riserva del materiale ed il Ficcarelli la funzione di autista,
e che risulta accertato che quest’ultimo si sia adoperato nell’attività di
smontaggio delle bombole a seguito di una espressa richiesta di ausilio
proveniente (non dall’imputato ma) dal Ciccorelli. Ritiene che si trattò di

compiuti con modalità del tutto anomale ed estranee ai normali schemi
lavorativi, come tali interruttivi del nesso causale rispetto alla ritenuta condotta
omissiva addebitata al Passione.
II) Mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata.
Lamenta che la Corte territoriale,

nel calcolo della

pena,

sia

immotivatamente partita da una pena base di quattro anni di reclusione, ben al
di sopra del minimo edittale.
III)

Violazione di legge nella determinazione della pena e nel computo del

termine prescrizionale.
Osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto dell’intervenuta
prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi 2) e 3), le cui date di
commissione riportate in rubrica sono erroneamente quelle, rispettivamente, del
9.7.2012 e 6.7.2012, mentre dall’incarto processuale è pacifico che tali violazioni
ebbero ad essere contestate nell’immediatezza dell’accertamento del reato di
omicidio colposo, ossia il 6.7.2010. Pertanto il giudice non avrebbe dovuto tenere
conto, nella determinazione della pena, dei reati in questione, per i quali al
momento della decisione era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto Svolge censure non consentite
in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate.
Va rammentato che nel caso di specie la Corte di appello ha confermato il
giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di
omicidio colposo in contestazione. Ne deriva che ci si trova di fronte ad una cd.
“doppia conforme”, nel senso che le motivazioni delle sentenze di primo e di
secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico percorso logicoargomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo, logico e
adeguato, oltre che giuridicamente corretto.

3

e

comportamenti del tutto avventati, esorbitanti dal procedimento di lavoro,

I rilievi della difesa svolgono prevalentemente censure in punto di mero
fatto, che non sono consentite in questa sede, non potendo la cassazione
rivalutare il compendio probatorio in senso alternativo o diverso rispetto a
quanto effettuato dai giudici di merito; lo scrutinio del giudice di legittimità è
limitato a compiere una valutazione di adeguatezza logico-giuridica del percorso
argomentativo adottato nella sentenza impugnata, e sotto questo profilo si
ritiene che il provvedimento di cui si discute vada esente dalle critiche sollevate
dall’imputato.

esauriente, corretta e plausibile i fatti, la posizione di garanzia dell’imputato e le
sue manchevolezze sul piano cautelare, con particolare riguardo alla pacifica
mancanza di autorizzazione della ditta del Passione in ordine al trattamento di
bombole: la ditta del ricorrente era abilitata solo alla messa in riserva di
materiale ferroso, e non poteva perciò ricevere nel proprio deposito bombole o
comunque contenitori di gas compressi di qualsivoglia natura, trattandosi in ogni
caso di rifiuti pericolosi che devono essere necessariamente trattati da ditte
specializzate, che utilizzano specifici macchinari di cui la ditta dell’imputato non
era dotata, nonché di personale con specifica formazione, nel caso pacificamente
assente (vedi pagg. 11-12 della sentenza di appello).
Anche sul nesso causale la sentenza osserva, plausibilmente, che se le
bombole non fossero state acquisite dalla ditta del prevenuto l’evento non si
sarebbe verificato: i due dipendenti non erano dotati delle attrezzature
necessarie per trattare le bombole, in quanto il taglio con la cesoia non garantiva
dalla esposizione a rischio; il contesto lavorativo era tale da comportare l’uso di
attrezzi inadeguati quali il martello ed il cannello; il Passione era sul posto al
momento dell’infortunio e non poteva essergli sfuggito il carico di bombole, né
risulta che abbia dato indicazioni adeguate al personale per il loro trattamento.
In definitiva, la tenuta logico-giuridica delle argomentazioni addotte dai
giudici di merito per affermare la responsabilità colposa del ricorrente in ordine
all’evento in disamina le rende insindacabili nella presente sede di legittimità.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile, siccome manifestamente
infondato.
In proposito è appena il caso di rilevare che la pena base irrogata (4 anni di
reclusione) non supera la media edittale (pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione,
trattandosi di reato che prevede la pena edittale da 2 a 7 anni di reclusione), per
cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di
legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra

4

Il corpo motivazionale della sentenza impugnata, infatti, analizza in maniera

nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo
obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata
spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,
Mastro e altro, Rv. 27124301).

di primo grado, nella parte in cui, ai fini della determinazione del trattamento
sanzionatorio, si fa riferimento sia alle accertate gravi violazioni della normativa
in tema di sicurezza sul lavoro, sia al riempimento «postumo e pro domo sua»
da parte del prevenuto del documento di trasporto delle bombole in questione
(contenente la falsa attestazione che le stesse erano state bonificate), funzionale
a precostituire la prova della estraneità del medesimo ai fatti di causa.

3. E’ invece fondato il terzo motivo di doglianza, dovendosi sicuramente
ritenere, alla luce dei fatti accertati e delle violazioni riscontrate, che le
contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 di rubrica siano state commesse in epoca
coeva all’infortunio sul lavoro in disamina, avvenuto nel luglio del 2010.
Pertanto, essendo certamente decorso il termine prescrizionale massimo di
cinque anni, e non ricorrendo i presupposti per un proscioglimento nel merito ai
sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con
evidenza dagli atti l’insussistenza dei fatti-reato in questione, gli stessi vanno
dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente annullamento in parte qua
della sentenza impugnata, anche con riferimento alla relativa pena, come
determinata a titolo di continuazione, di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, che va
eliminata. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza

rinvio la sentenza

impugnata limitatamente alle

contravvenzioni di cui ai capi 2 e 3 perché estinte per prescrizione ed elimina la
relativa pena come determinata a titolo di continuazione di mesi 2 e giorni 20 di
reclusione. Dichiara inammissibile nel resto.
Così deciso il 7 marzo 2018
i

Nella specie è certamente adeguata la motivazione contenuta nella sentenza

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