Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18662 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18662 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BOAGLIO DANIELE, nato il 5/4/1976 a Pinerolo

avverso la sentenza del 20/9/2016 della Corte d’Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 20 settembre 2016, confermava la
sentenza del Tribunale di Torino del 15 dicembre 2015, con la quale Boaglio Daniele
veniva condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti
rispetto all’aggravante di cui all’art. 186, c. 2-bis, cod.strad. e valutata l’aggravante
di cui al comma 2-sexies del medesimo articolo, alla pena di mesi 6 di arresto ed
euro 2.000,00 di ammenda, per la contravvenzione p. e p. dall’art. 186, c. 2, lett.

targata CX084YC, provocando un incidente stradale, in evidente stato di ebbrezza
in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche così come riscontrato a seguito di
accertamenti sanitari ospedalieri (tasso alcolemico di 2,70 g/I). Veniva disposta la
revoca della patente di guida. Venivano concessi i doppi benefici di legge.
2.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione.
3. Con unico motivo di ricorso, il prevenuto lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. c) e lett.
e), cod.proc.pen., violazione di legge e conseguente vizio di motivazione in
relazione all’utilizzabilità dell’accertamento ematico eseguito sull’imputato senza il
previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen.
3.1. In particolare, il ricorrente afferma che il prelievo era stato eseguito su
richiesta della PG ai sensi dell’art. 186, comma 5, CdS, nonché di aver
correttamente eccepito la nullità di ordine intermedio ex art. 178, c. 1, lett. c),
cod.proc.pen., già nel corso della discussione del giudizio di primo grado, e di
averla riproposta ritualmente con i motivi di appello. Ciononostante, dapprima il
Tribunale e poi anche la Corte distrettuale l’avevano rigettata con motivazioni
errate. Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto tardiva l’eccezione della
predetta nullità intermedia, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata non già nei
termini stabiliti dall’art. 180 cod.proc.pen., ma in quelli più stringenti di cui all’art.
182, c. 2, cod.proc.pen., e cioè prima del compimento dell’atto nullo, ovvero, se ciò
non fosse stato possibile, immediatamente dopo, dal momento che si trattava di
atto cui la parte aveva assistito. Il giudice di secondo grado, invece, aveva rigettato
il relativo motivo di appello ritenendo che l’imputato avesse sollevato l’eccezione di
nullità solamente con i motivi di appello, incorrendo nella preclusione di cui all’art.
180 cod.proc.pen. Conseguentemente, la nullità risultava sanata.

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c), c. 2-bis, c. 2-sexies, cod.strad., perché circolava alla guida dell’autovettura

• 3.2. Il ricorrente, richiamando l’interpretazione data dalle Sezioni Unite penali n.
5396/2015, insiste per la dichiarazione di nullità ed il conseguente annullamento
della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

processuale conseguente al mancato avviso di cui all’art. 114 disp. att.
cod.proc.pen. è la nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. F., n. 34886
del 6 agosto 2015, Cortesi, Rv. 264728).

3.1. Quanto al termine entro il quale eccepire tale nullità, a causa di precedente
contrasto giurisprudenziale, sono intervenute, come noto, le Sezioni Unite,
chiamate a risolvere la specifica questione se la nullità conseguente al mancato
avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico,
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114
disp. att. cod.proc.pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’art. 182, c.
2, cod.proc.pen., se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento
dell’atto; ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore,
quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non
deducibilità della nullità. Risolvendo tale quesito, le Sezioni Unite hanno affermato il
principio di diritto per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att.
cod.proc.pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato
disposto degli artt. 180 e 182, c. 2, secondo periodo, cod.proc.pen., fino al
momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. Un., n. 5396 del
29 gennaio 2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023). Ciò in considerazione del fatto
che nel caso in cui la nullità dell’atto derivi da un mancato avviso di una garanzia
difensiva, alla cui conoscenza l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da
parte dell’indagato o dell’imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti
previsti dall’art. 182, c. 2, cod.proc.pen. (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015,
P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263026). Di talché, pertanto, la parte su cui grava l’onere
di eccepire, ex art. 182 c. 2 cod.proc.pen., la nullità di un atto al quale assiste è
solo il difensore – ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l’indagato o
l’imputato né altra parte privata, in quanto l’ordinamento processuale privilegia la

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3. La giurisprudenza ha avuto più volte modo di chiarire che la sanzione

• difesa tecnica rispetto all’autodifesa (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in
proc. Bianchi, Rv. 263024).

4. Nel caso odierno la nullità intermedia susseguente al mancato avviso ex art. 114
disp. att. cod.proc.pen. è stata ritualmente eccepita già in sede di discussione nel
giudizio di primo grado, per poi venire reiteratamente riproposta con i motivi di
appello non risultando pertanto sanata.

accertamenti sanitari, va ribadito che sussiste l’obbligo di previo avviso al
conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di
fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen., in
relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato
all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non
avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente
richiesta dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 3340 del 22 dicembre 2016, Tolazzi, Rv.
268885; Sez. 4, n. 7967 del 6 dicembre 2013, Zanutto, Rv. 258614). Ciò in quanto,
in tal caso, gli accertamenti vengono compiuti per esclusive esigenze di indagine, e
sono dunque atti di P.G. (compiuti ai sensi dell’art. 348, comma 4, cod proc pen) ai
quali deve essere applicato l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di
fiducia (Sez. 4, n. 51284 del 10 ottobre 2017, Lirussi). In particolare, con la citata
recente pronuncia si è precisato che nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda
ai sensi dell’art. 186 co. 5 C.d.S., sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’art. 114
disp. att., cod. proc. pen., allorché il conducente sia già indiziato di reato, al
momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad
esami clinici per la verifica del tasso alcolennico, e se l’accertamento non venga
espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità
terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della prova della
colpevolezza del soggetto indiziato.
6. Tanto premessc, i giudici hanno sottolineato che il Boaglio era stato estratto da
veicolo incidentato e accompagnato in ospedale a mezzo di autolettiga, sicchè il
prelievo ematico era senz’altro riconducibile all’espletamento degli ordinari
protocolli terapeutici: di ciò, però, non vi è prova alcuna, poiché consta in atti
soltanto la richiesta della Polizia giudiziaria, e non risulta che gli accertamenti siano
stati necessitati dalla attuazione di un protocollo terapeutico. I prelievi, dunque,
risultano disposti per esclusivo impulso della P.G. finalizzato all’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, e pertanto avrebbero dovuto essere preceduti
da rituale avviso, che è invece del tutto mancato.

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5.Venendo dunque all’esame del motivo concernente l’inutilizzabilità degli

7. Deve pertanto sul punto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio per
nuovo esame alla Corte di appello reclamo che affronterà la specifica questione alla
luce delle risultanze processuali. In particolare, la Corte valuterà il tema della
responsabilità del Boaglio tenendo presente che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte ( Sez. 4 n. 22239 del 29.1.2014, Politanò, Rv. 259214; Sez. 4, n.
26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876), poiché l’esame strumentale non
costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può

provati.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018

Il Co9sigliere estensore

Il P

9 -nte

avvenire in base ad elementi sintomatici, sempre che significativi e debitamente

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