Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18661 del 27/02/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18661 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
RIMINI
nel procedimento a carico di:
LASON ANNA JANINA nato il 17/06/1977
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso la sentenza del 14/09/2016 del TRIBUNALE di RIMINI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
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–
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla
disposta restituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica
utilita’ sostituzione da eliminare.
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Nessun difensore e’ presente.
Data Udienza: 27/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 14.9.2016 il Tribunale di Rimini ha dichiarato Lason
Anna Janina responsabile del reato di cui all’art. 186 cod. strada, aggravato
dall’aver cagionato un sinistro stradale, e l’ha condannata alla pena di mesi 1 e
giorni 10 di arresto ed C 1.000 di ammenda, sostituita ex art. 186, comma 9-bis,
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Rimini, lamentando violazione di legge in
relazione alla operata sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica
utilità, atteso che la normativa dianzi richiamata non consente tale sostituzione
in presenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale di cui all’art.
186, comma 2-bis, cod. strada, ritenuta sussistente nella sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
E’ stato più volte affermato da questa Corte, proprio in tema di reato di
guida in stato di ebbrezza, che ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione
della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità – previsto
dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – è sufficiente che ricorra la circostanza
aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo, invece, irrilevante
che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non
influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, P.M. in
proc. Selmi, Rv. 26301201; Sez. 4, Sentenza n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli,
Rv. 25728901).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pacificamente la sussistenza
dell’aggravante in questione – reputandola subvalente nel giudizio di
bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche -, sicché non poteva
disporre la sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità, stante
l’esplicito divieto in proposito previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
4.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla statuizione che dispone la sostituzione della pena principale
con quella del lavoro di pubblica utilità, alla cui eliminazione può provvedere
direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
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cod. strada con giorni 44 di lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta
sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione che
elimina.
Così deciso il 27 febbraio 2018
re estensore
Alissadro Ranaldi
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