Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18661 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18661 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATERINI GIUSEPPE N. IL 05/01/1958
avverso la sentenza n. 1170/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ALi-e<02-T che ha concluso per e ( Udito, per 19/parte c Udit i4ifensor A , l'Avv Data Udienza: 12/04/2013 del 6/06/2011 il Tribunale di Reggio Con sentenza Calabria dichiarava Caterini Giuseppe colpevole dei reati di cui agli articoli 56,624,625 comma 1, numeri 2 e 3 c.p. (tentato furto aggravato), 4 L.110/75 (porto abusivo di coltello) e 648 c.p. (ricettazione) e, concesse le attenuanti di cui agli articoli 62 bis e 62 n.4 c.p. equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava, tenuto conto della diminuente del rito prescelto, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 10.01.2012 confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza Caterini Giuseppe, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione per ottenerne l'annullamento e 4(duceva: -violazione dell'art.606 lett.b) c.p.p. "inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale" a) inosservanza dell'art.56 c.p.. Secondo la difesa del ricorrente non sussisterebbe un elemento psicologico compatibile con il tentativo, mancando il dolo diretto o intenzionale che è l'unico in grado di sorreggere il requisito dell'intenzione di realizzare l'evento previsto dalla norma incriminatrice. b) Inosservanza degli articoli 213 e 214 c.p.p.. Lamentava sul punto la difesa che la responsabilità dell'imputato era stata affermata sulla base di un riconoscimento effettuato da un componente delle Forze dell'Ordine, senza effettuare una ricognizione formale. c) Inosservanza dell'art.648 c.p., in quanto, ad avviso della difesa, non sarebbe stata provata la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della res. d) Inosservanza dell'art.47 c.p., in quanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l'errore di fatto sulla provenienza delittuosa della res, che escluderebbe il dolo e cioè l'elemento psicologico. Ritenuto in fatto ti Inosservanza dell'art.62 n.4 c.p., in quanto erroneamente i giudici della Corte territoriale, con riferimento all'art.648 c.p., non avevano riconosciuto l'attenuante invocata in sede di appello di cui all'art.62 n.4 c.p., ossia dell'attenuante del danno di speciale tenuità. f) Inosservanza dell'art.4 comma 3 L.110/75. Lamentava sul punto la difesa che i giudici della Corte territoriale non avevano indicato le ragioni per cui non era stata concessa l'attenuante prevista dalla disposizione sopra indicata. g) Inosservanza dell'art.530 secondo comma c.p.p. che, secondo la difesa, sarebbe violato, essendo insufficiente la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. -violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p." mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in particolare: a) motivazione illogica in ordine ai rapporti tra la circostanza aggravante di cui all'art.625 coma l n.3 e l'art.4 L.110/75 in quanto, secondo la difesa, i giudici della Corte territoriale non avrebbero espresso in modo esaustivo la diversa rilevanza che assumerebbero l'art.4 L.110775 e l'aggravante di cui all'art.625 comma l n.3. Si tratterebbe di due diverse ipotesi che si riferiscono alla medesima res che è stata oggetto di una duplice valutazione espressiva del medesimo disvalore sociale, con la conseguenza che l'imputato sarebbe sanzionato in modo duplice per il medesimo fatto. b) Motivazione illogica in ordine alla determinazione della pena ex art.133 c.p.. Considerato in diritto Il proposto ricorso è infondato. Si osserva preliminarmente (cfr, Cass, Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art.606, comma l, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è e) estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Reggio Calabria hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del Caterini in ordine al reato di tentato furto aggravato, atteso che il Caterini era stato bloccato dal passante Clemente Corigliano allorquando già si era introdotto all'interno di un'autovettura, dopo averne infranto i vetri, e si era impossessato di due telefoni cellulari. Parimenti la sentenza impugnata ha indicato i motivi per cui doveva prestarsi fede al riconoscimento del Caterini operato dal Corigliano, dal momento che l'uomo era entrato in contatto non solo visivo, ma anche fisico con l'autore del tentato furto e quindi ne aveva potuto fissare nella memoria le sembianze e confrontarle con quelle del soggetto visto quasi nell'immediatezza. I giudici della Corte territoriale hanno poi spiegato con adeguata motivazione le ragioni per cui hanno ritenuto sussistente sia l'aggravante di cui all'art.625 n.3 c.p., atteso che il Caterini è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico non utilizzato per commettere il reato, nel qual caso avrebbe dovuto essere contestata la rapina, sia l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.4 legge n.110/75 (escludendo implicitamente l'attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 L.110/75 in mancanza di elementi che ne giustificassero la concessione), evidenziando che il possesso del coltello assumeva rilievo sotto tale duplice profilo, in quanto trattasi di ipotesi autonome che possono concorrere tra di loro atteso che i beni giuridici tutelati sono diversi. Anche per quanto attiene alla sussistenza del reato di ricettazione la motivazione della sentenza impugnata appare assolutamente adeguata e congrua. In particolare i giudici della Corte territoriale hanno osservato che il Caterini è stato trovato in possesso di un cellulare di provenienza furtiva e che non ha fornito alcuna giustificazione in merito. Pertanto i giudici di appello, che hanno anche citato pertinente giurisprudenza di questa Corte sul punto, hanno ritenuto che in tema di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa, o inattendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Parimenti hanno spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di cui al secondo coma dell'art.648 c.p., ma non già l'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., in quanto hanno ritenuto sussistente il fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma dell'art.648 c.p., valutando complessivamente la vicenda, ma hanno escluso la concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., in quanto non vi PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12.04.2013 erano in atti elementi che deponessero per la sussistenza di un danno patrimoniale di speciale tenuità. In conclusione adeguata e congrua appare la motivazione della sentenza impugnata sia in punto di responsabilità, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici della Corte territoriale indicato chiaramente i motivi per cui hanno ritenuto di confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado. Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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