Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18660 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18660 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARTE CIVILE RACHADI MOHAMMED

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio ai fini civili.
Per Barberis e’ presente l’avv. Archidiacono Renato del foro di Latina in
sostituzione dell’avv. Guglielmi nomina a sostituto depositata in udienza e chiede
la conferma della sentenza della Corte di Appello di Torino

Data Udienza: 27/02/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 30.9.2016 la Corte di appello di Torino ha confermato la
sentenza di primo grado che ha assolto Franco Barberis dal reato di lesioni
personali colpose relativamente all’infortunio sul lavoro avvenuto durante
l’intervento edilizio attuato dalla società del Barberis, che aveva subappaltato
opere di demolizione alla ditta Ienopoli Raffaele, alle cui dipendenze lavorava
Mohammed Rachadi il quale aveva riportato gravi lesioni al bacino a seguito del

demolizione.
Secondo i giudici di merito dovevano ritenersi insussistenti i profili di
responsabilità specificamente addebiti al Barberis.
Infatti, quanto alla omessa predisposizione di idonee misure atte ad evitare
crolli intempestivi dei tramezzi, la Corte di appello riteneva dubbio che tali
misure fossero nel caso necessarie, trattandosi di un tramezzo interno costruito
in un momento successivo alla realizzazione dell’edificio, quindi privo di rilievo
strutturale; osservava comunque che tale omissione non era stata rilevante nella
causazione dell’incidente, essendo emerso pacificamente che il tramezzo si era
ribaltato contro il Rachadi poiché costui aveva deliberatamente disatteso le
modalità operative recepite nel Piano Demolizioni predisposto dalla ditta
Barberis, che prevedevano l’abbattimento del muro dall’alto verso il basso,
mentre il lavoratore aveva sferrato colpi di mazza verso la base del muro.
Quanto all’addebito di mancata formazione-informazione del lavoratore
infortunato, la sentenza concludeva nel senso che di tale obbligo non potesse
farsi carico il Barberis, trattandosi di compito specifico del datore di lavoro del
Rachadi (Ienopoli); né era emerso che l’imputato fosse a conoscenza della
carente formazione dell’operaio in questione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile
Rachadi Mohammed, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge ed il
vizio di motivazione della sentenza.
In particolare, deduce che nel caso è risultata provata l’ingerenza
dell’imputato nelle scelte del subappaltatore Ienopoli, e che la sentenza
impugnata è contraddittoria in quanto, da una parte, ritiene come non siano stati
acquisiti dati probatori univoci sul fatto che la Barberis abbia svolto le attività di
sorveglianza e controllo sulle opere di puntellamento e verifiche preventive di
stabilità, mentre dall’altra ritiene le stesse attività non indispensabili.

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,

2

crollo di un tramezzo in muratura avvenuto, appunto, nel corso dei lavori di

3. Il ricorso deduce doglianze manifestamente infondate, prospettate in
maniera assolutamente generica e aspecifica, non confrontandosi in alcun modo
con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha invece ricostruito la
vicenda in maniera esaustiva, congrua e giuridicamente corretta.

4.

Il

ricorrente

insiste sulla

nozione di

“ingerenza”,

ritenendo

aprioristicamente la responsabilità del Barberis in virtù della sua posizione di
soggetto subappaltante ingeritosi nell’attività del subappaltatore (datore di

concretizzata la condotta colposa dell’imputato e quale sarebbe stata la sua
incidenza nell’eziologia dell’evento.
4.1. Al riguardo la sentenza impugnata affronta adeguatamente il problema,
e con motivazione che va esente da profili di illegittimità censurabili in questa
sede, pur riconoscendo la compresenza delle due imprese nello stesso cantiere
organizzato, e gli obblighi incombenti sul Barberis – limitatamente alla sua «sfera
di controllo» – quale soggetto facente capo alla ditta subappaltante, esclude
motivatamente la ricorrenza dei due profili di colpa specifica contestati al
prevenuto.
4.2. Infatti, quanto alla omessa predisposizione di “idonee misure atte ad
evitare crolli intempestivi di tramezzi non adeguatamente ancorati alle murature
perimetrali”, la Corte distrettuale osserva che il crollo aveva interessato un
tramezzo interno privo di rilevanza strutturale, quindi non necessitante di
puntellamento, il cui cedimento era stato causato dallo stesso lavoratore
(Rachadi) il quale, seguendo una procedura operativa scorretta, aveva sferrato
colpi di mazza verso la base del muro, provocandone il cedimento per mancanza
di sostegno; rileva, quindi, l’insussistenza del nesso causale tra l’evento lesivo ed
il mancato puntellamento del muro.
4.3. Quanto al profilo di colpa riguardante la mancata formazioneinformazione del Rachadi, la sentenza osserva, correttamente, come la sfera di
controllo del subappaltante-committente non può estendersi fino alla sostituzione
del subappaltatore-datore di lavoro nell’attività di formazione-informazione dei
dipendenti di quest’ultimo (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi ed altri, Rv.
26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201),
rilevando la non esigibilità di un controllo pressante, continuo e capillare del
Barberis sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, fino al punto di verificare in
proprio la professionalità e la competenza in materia di sicurezza di ciascun
dipendente della ditta subappaltatrice; né – continua la Corte territoriale – era
emerso che l’imputato fosse posto a conoscenza della carente formazione del
Racha di.

3

lavoro del soggetto infortunato), senza tuttavia specificare in cosa si sarebbe

5. Si tratta di logiche e coerenti argomentazioni che non sono state in alcun
modo specificamente contestate o confutate nel ricorso del Rachadi, che va
pertanto dichiarato inammissibile.

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2018

Il Cons
Al

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Il Presiclelye
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consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in

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