Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18659 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18659 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL KAMEL SLIM nato il 21/06/1975

avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
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Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per mancanza di querela.
Udito il difensore
Nessun difensore e’ presente.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale
della stessa città che ha dichiarato la penale responsabilità di Slim El Kamel in
ordine al reato di furto aggravato dalla destrezza.

2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato,

lamentando la carenza e illogicità della sentenza impugnata in relazione alla

nella commissione del furto, non ha fatto ricorso ad alcuna particolare abilità
finalizzata a distrarre la persona offesa o ad attenuarne l’attenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento in ordine al profilo di
valutazione della sussistenza dell’aggravante della destrezza, nell’ambito del
reato di furto oggetto di imputazione.

2. Giova muovere dalla recente presa di posizione delle Sezioni Unite sulla
materia in disamina, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante
della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante
l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da
particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o
eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente
che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di
momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del
27/04/2017 – dep. 12/07/2017, Quarticelli, Rv. 27008801).
Tale autorevole orientamento prende le mosse dall’affermazione che la
giurisprudenza di legittimità, sin dai suoi arresti più risalenti, ha assegnato alla
destrezza il significato di abilità o sveltezza personale dell’attività esplicata
dall’agente prima o durante l’impossessamento, talvolta definite particolari,
speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall’idoneità ad eludere la
normale vigilanza dell’uomo medio sul bene. Al riguardo le Sezioni Unite hanno
chiarito che la disposizione dell’art. 625 n. 4 cod. pen. richiede che la modalità
della condotta “destra” debba esprimersi in un quid pluris rispetto all’ordinaria
materialità del fatto di reato, che si aggiunga a quanto ordinariamente richiesto
per porre in essere la condotta furtiva, consistente nella sottrazione della cosa e
nel conseguente suo innpossessamento, che identificano l’essenza della
fattispecie di asportazione unilaterale e qualificano il suo disvalore. In altri

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ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza, deducendo che l’imputato,

termini, la modalità esecutiva, per dare luogo all’aggravante, deve potersi
distinguere dal fatto tipico, che realizza il furto semplice, rivelando un tratto
specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie
basilare, costituito dall’abilità esecutiva dell’autore nell’appropriarsi della cosa
altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli
la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene
giuridico protetto.

principi dianzi accennati in tema di presupposti di operatività della citata
circostanza aggravante, che vanno qui ribaditi, posto che dalla ricostruzione del
fatto risulta che l’imputato, approfittando di un attimo di distrazione della
persona offesa (la ragazza stava dando un bacio al fidanzato), con un gesto
fulmineo sottraeva la borsa che ella teneva accanto a sé, occultandola sotto la
maglia e dandosi alla fuga.
La Corte distrettuale ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante in quanto la
persona offesa, nell’occorso, avrebbe solo attenuato ma non escluso l’ordinaria
vigilanza sul bene, sicché, secondo tale impostazione, solo il gesto fulmineo del
prevenuto avrebbe consentito di eludere la sorveglianza del detentore e di porre
in essere la sottrazione del bene.
Un simile iter argomentativo, in realtà, si appalesa come incongruo ed
illogico per giustificare l’applicazione dell’aggravante della destrezza, in quanto
dalla stessa descrizione del fatto si evince che la vigilanza della persona offesa,
al momento della sottrazione del bene, non era attenuata ma del tutto assente:
dalla lettura della sentenza di primo grado risulta infatti che la persona offesa,
poco prima del furto, si trovava seduta con il suo ragazzo sulle scale della chiesa
di Santo Spirito ed aveva appoggiato la sua borsa di pelle accanto a sé. La
ragazza si distraeva un attimo e, quando controllava nuovamente la borsa, si
accorgeva che non c’era più, come non c’era più il ragazzo nordafricano (odierno
imputato) che aveva notato poco prima aggirarsi nelle vicinanze.
A fronte di una simile ricostruzione del fatto, è evidente che appare
incongruo ed illogico affermare che il controllo della vittima sul bene sottratto
non fosse escluso ma solo attenuato dal «fugace momento di distrazione dalla
stessa descritto nella denuncia querela in atti» (pag. 3). La distrazione della
vittima, per quanto fugace, non poteva che escludere – nel momento della
sottrazione – la vigilanza della stessa sul bene, sicché l’imputato nell’occorso non
ha fatto altro che approfittare di questa momentanea disattenzione, da lui non
provocata, senza adottare alcuna particolare abilità definibile come “destra”, vale
a dire – secondo il citato insegnamento delle Sezioni Unite – idonea a

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3. La motivazione della sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei

sorprendere o neutralizzare la sorveglianza della vittima sul bene, proprio perché
nel caso che occupa tale sorveglianza era — sia pure per un brevissimo momento
– del tutto assente, per ragioni certamente indipendenti dalla condotta furtiva del
prevenuto. Il gesto “fulmineo” di quest’ultimo, in altri termini, non pare integrare
quel quid pluris che caratterizza l’aggravante della destrezza, trattandosi di una
ordinaria modalità esecutiva che – approfittando della momentanea disattenzione
della persona offesa, in alcun modo determinata da una particolare abilità del
soggetto agente – realizza la semplice materialità del fatto di reato, consistente

4. Discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte
territoriale che si atterrà, nel nuovo giudizio, ai principi indicati con riferimento
alla contestata circostanza aggravante della destrezza.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso il 27 febbraio 2018

Il Consigli re estensore
AlesSrkro Ranaldi

Il lridente
Salva

Dovere

nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento.

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