Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18659 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18659 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDELLI PRIMO N. IL 15/10/1948
avverso la sentenza n. 5659/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in personq del Dott. udi
che ha concluso per e v:AQ,Alit.ttt,o,-WA.1,0

Udito, per la parte civile, l’Avv r(cyrrt’ ,AA-A-1- 119-.”-R- 411
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Data Udienza: 12/04/2013

Con sentenza del 30 ottobre 2008 il G.I.P. del Tribunale
di Bologna dichiarava Ricciardelli Primo responsabile del
reato di omicidio colposo in danno del motociclista
Bianchi Fabrizio e, concesse le attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo
condannava alla pena di mesi sei di reclusione, previa la
diminuzione per il rito, oltre al pagamento delle spese
processuali. Lo condannava altresì al risarcimento del
danno in favore delle costituite parti civili, da
liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento delle
spese processuali e di provvisionali in favore delle parti
civili stesse liquidate come in dispositivo; applicava nei
confronti dell’imputato la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per
anni uno e mesi quattro.
All’imputato era stato contestato il reato di cui
all’art.589, l e 2 comma c.p. per avere cagionato per
colpa la morte di Bianchi Fabrizio, in quanto, alla guida
del suo autocarro, non calcolava minimamente che la
putrella sporgente dalla sagoma dell’autocarro avrebbe
potuto, come poi accaduto, occupare parte della corsia di
marcia della via che il Bianchi, a bordo del suo motociclo
cercava di iniziare a percorrere, andando in tal modo a
collidere con il capo contro la sporgenza metallica e
riportando così le devastanti lesioni che ne determinavano
il decesso.
Avverso la decisione del giudice di primo grado ha
proposto appello la difesa dell’imputato.
La Corte di appello di Bologna in data 20.09.2011, in
parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di
primo grado, riduceva a mesi otto la durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida al Riccardelli; confermava nel resto e condannava
l’appellante a rifondere alle parti civili le spese
liquidate come in dispositivo.
Avverso la predetta sentenza Ricciardelli Primo, a mezzo
del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione
chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
l) Difetto di motivazione ex art.606, comma l, lett. e)
c.p.p. in ordine alla dichiarata insussistenza del
concorso di colpa del danneggiato con espresso riferimento
al contenuto della consulenza tecnica disposta dal
pubblico ministero e di quella predisposta su istanza e
nell’interesse dell’imputato. Secondo la difesa
erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto la
insussistenza del concorso di colpa della vittima nella
causazione del sinistro. Il ragionamento dei giudici della

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono infondati.
Si osserva infatti (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del
2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo
della motivazione, la Corte di Cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la

Corte di appello sul punto sarebbe contraddittorio in
quanto si fondava sulla circostanza che il giudice di
primo grado aveva ritenuto che era assolutamente evidente
che “i profili di colpa tra i due conducenti, alla luce
della dinamica del fatto come ricostruita, non siano
neppure
lontanamente
paragonabili,
dovendo
essere
attribuita all’odierno imputato la di gran lunga maggiore
responsabilità di quanto accaduto”. Sarebbe pertanto
illogico quanto sostenuto dalla Corte territoriale che, a
fronte di tale chiarissima e conclusiva indicazione del
G.U.P., aveva ritenuto insussistente il concorso del
Bianchi.
Inoltre, ad avviso della difesa del ricorrente,
erroneamente i giudici della Corte territoriale avrebbero
definito la velocità di guida del Bianchi del tutto
adeguata al tipo di strada che stava percorrendo. Tale
dato sarebbe assolutamente falso e contraddittorio e
comunque in contrasto con gli atti processuali, in
particolare con la consulenza tecnica del pubblico
ministero e con quella della difesa che avevano entrambe
affermato che il Bianchi stava percorrendo la strada in
oggetto ad una velocità compresa tra i 50 e i 60
chilometri orari, ovvero ad una velocità di poco superiore
al limite consentito. Secondo la difesa pertanto non
poteva essere definita scevra da profili di colpa la
condotta di guida del Bianchi, il quale, nell’attraversare
una rotatoria di grandi dimensioni, non solo non arrestava
la marcia in prossimità dell’immissione nella rotonda
stessa, ma percorreva la strada ad una velocità superiore
al consentito e per di più in condizioni di scarsa
visibilità (accertata azione abbagliante del sole).
Erroneo, ad avviso della difesa, sarebbe poi l’assunto dei
giudici della Corte territoriale secondo cui la condotta
di guida del Ricciardelli sarebbe stata imprevedibile, in
quanto solo in questo modo sarebbe definibile il
comportamento di chi ostruisce con il proprio mezzo
(dotato di putrella che fuoriusciva dalla sagoma) la rampa
Tale
dato
sarebbe
rotatoria
in
oggetto.
della
contraddittorio rispetto alle risultanze in atti, da cui
era emerso che il veicolo di grosse dimensioni condotto
dall’odierno ricorrente ostruiva solo parzialmente e
soltanto una delle tre corsie di accesso alla strada.

giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con
i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l’art.606, coma 1, lett.e) c.p.p. non
consente a questa Corte una diversa lettura dei dati
processuali o una diversa interpretazione delle prove,
perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo
sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata
appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di
questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della
Corte di appello di Bologna hanno infatti chiaramente
evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la
insussistenza del concorso di colpa del motociclista
Bianchi Fabrizio deceduto in seguito all’incidente
stradale.
I giudici della Corte territoriale hanno infatti affermato
sul punto che nessun concorso di colpa poteva addebitarsi
alla vittima del sinistro in considerazione della
gravissima colpa ravvisabile nella condotta di guida
dell’imputato, che fermò il suo autocarro all’interno di
una rotonda, occupando quasi integralmente l’accesso di
una rampa che si accingeva ad impegnare il motociclista
Bianchi, anche a causa di una insidiosissima putrella che
sporgeva per metri 1,73 dalla parte posteriore del
veicolo. I giudici di appello hanno poi rilevato che
nessun nesso causale ha avuto con la dinamica del sinistro
il leggerissimo eccesso di velocità (50/60 chilometri
orari) rispetto a quella massima consentita di 50
chilometri orari tenuta dal motociclista, dal momento che
egli procedeva ad una velocità del tutto adeguata al tipo
di strada che stava percorrendo. A tal proposito la
sentenza impugnata ha dato atto di una non ineccepibile
chiarezza ravvisabile nella sentenza emessa nel giudizio
di primo grado, dal momento che, dalla lettura di quanto
argomentato a pagina 5 della stessa, sembrerebbe doversi
ritenere un concorso sia pure in misura assolutamente
marginale della vittima. Peraltro i giudici di appello
hanno evidenziato la insussistenza del concorso di colpa
della vittima, come si poteva desumere anche dalla lettura
della sentenza di primo grado nella sua interezza che,
affrontando poi approfonditamente l’argomento, aveva
sottolineato che la vittima del sinistro doveva regolare
la propria velocità, come effettivamente aveva fatto, in
modo da compiere le manovre in condizioni di sicurezza di
fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile, e tale certo non
poteva considerarsi la presenza di una putrella sporgente
dal camion, che costituiva un ostacolo insormontabile per
chiunque si fosse trovato a transitare in quel momento.
Il proposto ricorso deve essere , pertanto, rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali

t.

e alla rifusione delle spese in favore delle costituite
parti civili liquidate in euro 3.840,00 oltre accessori
come per legge.
PQM

Così deciso in Roma il 12.04.2013

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese
in favore delle parti civili che liquida in complessivi
euro 3.840,00 oltre accessori come per legge.

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