Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18658 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18658 Anno 2018
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LECCA RAFFAELE nato il 07/09/1965 a SANT’ANTIOCO

avverso la sentenza del 02/11/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nessun difensore e’ presente.

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.11.2017 la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata
di Sassari, ha confermato la sentenza resa dal primo giudice, che ha ritenuto
Raffaele Lecca colpevole del reato di cui all’art. 589 cod. pen., per avere
cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
(artt. 161, 162 cod. strada), la morte di Pier Paolo Bandinu; in particolare,
secondo la contestazione, l’imputato, omettendo di segnalare il pericolo

motociclo condotto dalla vittima con la parte posteriore dell’autocarro; il
motociclista infatti, transitando sulla corsia di sorpasso, per schivare un
autoarticolato che invadeva improvvisamente la sua corsia di marcia per
superare a sua volta l’autocarro fermo del prevenuto, reagiva frenando e
deviando contemporaneamente alla propria destra nell’intento di evitare la
collisione con l’autoarticolato, ma così facendo non poteva evitare l’impatto con
l’autocarro in sosta dell’imputato, riportando lesioni mortali (fatto del 9.7.2009).

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, articolando
con unico motivo i seguenti profili di censura.
1) Erronea lettura delle deposizioni rese dai testi Simone e Corda, i quali in
realtà non sono stati in grado di riferire sullo stato di accensione o meno dei
dispositivi luminosi di emergenza.
2) Carenza motivazionale sulla dedotta inattendibilità della deposizione del
teste Mele, che ha riferito che l’autocarro non aveva in funzione alcun segnale
che avvertisse del pericolo, posto che costui non poteva aver visto, in fase di
sorpasso del camion in sosta, l’imputato nella parte anteriore destra del veicolo,
tra il guardrail ed il camion, mentre effettuava una telefonata. Di contro, il teste
Meloni ha riferito che il mezzo aveva le quattro frecce accese.
3) Erronea interpretazione delle norme di cui agli artt. 161 e 162 cod.
strada. Contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui il conducente di
un veicolo che ingombra la carreggiata debba sempre provvedere a segnalare il
pericolo agli altri utenti della strada con utilizzo del segnale descritto nell’art. 162
cod. strada.
4) Manifesta illogicità del ragionamento del giudice di appello in ordine alla
condotta della vittima e del conducente del camion non identificato che invase la
corsia di marcia del motociclista. Deduce che non è in contestazione che il
cambio di corsia del camion Mercedes sia avvenuto per un motivo, ma bensì che
questo sia stato effettuato violando le norme prudenziali del codice della strada,

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derivante dalla sosta del suo autocarro, concorreva a cagionare l’impatto del

in maniera del tutto improvvisa, senza alcuna segnalazione e senza la preventiva
verifica che la corsia di sorpasso non fosse già occupata dalla moto della vittima.
Nel caso, dunque, il determinismo causale è interrotto da una causa di per sé
sufficiente a provocare l’evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quarto profilo di censura dianzi indicato appare fondato ed assorbente

2. Vanno intanto chiarite le circostanze fattuali dell’incidente per come
riportate in sentenza.
Si legge nella motivazione che l’incidente in disamina si è verificato su un
tratto di strada rettilineo e leggermente in discesa della strada Nuoro-Abbasanta,
(con limite di velocità di 80 km/h), in presenza di buone condizioni di visibilità.
Secondo le deposizioni dei testi oculari richiamate in sentenza, il motociclista
stava transitando sulla corsia di sorpasso, superando alcune vetture, quando un
grosso autoarticolato (non identificato) aveva invaso improvvisamente la corsia
di sorpasso sulla quale stava sopraggiungendo il motociclista, senza segnalare
con la freccia direzionale la manovra che stava compiendo. Il motociclista – al
quale, di fatto, l’autoarticolato tagliò improvvisamente la strada -, per evitare la
collisione, effettuava un’energica frenata e poi tentava di rientrare a destra nella
corsia di marcia normale, dove però era fermo in sosta il camion del prevenuto,
contro il quale la moto si schiantava rovinosamente.
E’ dunque stato accertato che l’autoarticolato, di fatto, “tagliò la strada” al
motociclista, immettendosi improvvisamente, e senza segnalazione, nella corsia
di sorpasso sulla quale questi stava transitando e sopraggiungendo a velocità
superiore; sicché la vittima, per evitare l’impatto, frenò e nel contempo deviò la
sua direzione verso la corsia di marcia normale (quella di destra), trovando però
l’improvviso ostacolo costituito dal veicolo fermo condotto dal Lecca.
A quest’ultimo la sentenza impugnata addebita, essenzialmente, di non aver
segnalato la sosta del proprio veicolo mediante la collocazione del “triangolo” e
l’attivazione delle “quattro frecce”, come previsto dal codice della strada (art.
162) in caso di veicolo fermo, contribuendo in tal modo a causare l’incidente
sopra descritto, in quanto l’improvviso spostamento nella corsia di sorpasso da
parte dell’autoarticolato sarebbe stato determinato dalla condotta colposa
addebitata al prevenuto.

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dei restanti motivi di doglianza.

3. Al riguardo, tuttavia, le censure prospettate dal ricorrente con riguardo
alle carenze logico-motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla
condotta dell’autoarticolato non identificato che invase la corsia di marcia del
motociclista, in relazione alla dedotta interruzione del nesso causale rispetto alla
condotta omissiva addebitata al Lecca, appaiono pertinenti e colgono nel segno.
La sentenza di merito esclude la colpa esclusiva dell’autocarro non
identificato che ebbe ad invadere improvvisamente la corsia di marcia della
vittima, ritenendo che la stessa non abbia comunque avuto un determinismo

non aveva adeguatamente presegnalato la presenza del suo camion fermo.
Ma tale argomentazione dà per scontato che la manovra improvvisa
dell’autoarticolato che invase la corsia di marcia della vittima sia stata
determinata dalla omessa segnalazione dell’ingombro del camion fermo sulla
carreggiata, secondo un percorso motivazionale che si pone, peraltro, in
contraddizione con quella parte della sentenza che, invece, riscontrando le
dichiarazioni del Comandante Meloni, dà atto che il luogo del sinistro, avvenuto
su un tratto di strada rettilineo, era caratterizzato da buone condizioni di
visibilità (pag. 1 della motivazione). La sentenza di merito, in sostanza, non
affronta in alcun modo le questioni connesse alla visibilità effettiva del camion in
sosta e al comportamento tenuto nell’occorso dal conducente (non identificato)
dell’autoarticolato, che “tagliò” improvvisamente la strada al motociclista,
costringendolo a quel cambio di direzione a destra che si rivelò fatale.
La Corte distrettuale omette di argomentare e di spiegare sulla base di quali
circostanze oggettive abbia ritenuto che l’improvviso cambio di direzione
dell’autoarticolato sia dipeso dalla condotta omissiva contestata al prevenuto e
non, piuttosto, da una condotta imprudente e negligente del conducente
dell’autoarticolato, che non si avvide del sopraggiungere da tergo del
motociclista. In altri termini, si afferma in maniera apodittica che l’improvviso
cambio di corsia dell’autoarticolato non identificato sia stato determinato dalla
omessa segnalazione del camion fermo, fra l’altro in aperta contraddizione con
quella parte della sentenza da cui si evince che l’incidente è avvenuto di giorno,
su un tratto di strada rettilineo leggermente in discesa, in buone condizioni di
visibilità, per cui la manovra improvvisa del camionista avrebbe potuto anche
spiegarsi, sulla base delle risultanze processuali, con una condotta che
prescindeva totalmente dalla omessa segnalazione del camion fermo, in palese
violazione delle norme del codice della strada (stante il cambio improvviso di
corsia senza preventiva segnalazione con freccia direzionale e senza avvedersi
della presenza del motociclista sopraggiungente da tergo), secondo uno sviluppo
causale di per sé sufficiente a determinare l’evento.

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autonomo, essendo stata determinata dalla condotta imprudente del Lecca che

Il problema della interruzione del nesso causale, quindi, non è stato
compiutamente affrontato nell’iter argomentativo della sentenza impugnata,
stanti le suddette carenze e contraddittorietà motivazionali da cui la stessa
sentenza è affetta. E’ indubbio, infatti, che qualora fosse accertato che il camion
dell’imputato fosse stato comunque visibile e l’autista dell’autoarticolato avesse
commesso una manovra di per sé non rispettosa delle norme del codice della
strada (atteso che indubbiamente egli avrebbe dovuto segnalare per tempo il
cambio di direzione, verificando con lo specchietto retrovisore la presenza di

sorpasso, in modo da non costituire intralcio per gli stessi; altrimenti avrebbe
dovuto rallentare, far passare il motociclista, e poi superare a sua volta il camion
fermo), si dovrebbe ridiscutere tutto il profilo della causalità dell’evento in
rapporto con il comportamento colposo del conducente dell’autoarticolato,
trattandosi di manovra avventata ed imprudente che potrebbe avere innescato
un percorso causale che, pur non completamente autonomo da quello
determinato dal Lecca, avrebbe introdotto un fatto sopravvenuto, idoneo a
realizzare una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta
antecedente (Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007, Tamborini, Rv. 23765901). E’
infatti noto che, ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso
causale tra la condotta e l’evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo al caso di un processo
causale del tutto autonomo ma anche all’ipotesi di un processo non
completamente avulso dall’antecedente e tuttavia sufficiente a determinare
l’evento (Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013, P.C. in proc. Morgando, Rv.
25639101).

4. Le superiori considerazioni impongono l’annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per
nuovo esame.
Così deciso il 27 febbraio 2018

analdi

eventuali veicoli sopraggiungenti da tergo prima di immettersi nella corsia di

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