Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18658 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18658 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRAGA MARCO N. IL 12/06/1958
avverso la sentenza n. 873/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA o I
Udito il Procuratore Gemerale in persona del Dott. J
che ha concluso per ;

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Udit i zlifensor Avv.
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Data Udienza: 11/04/2013

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4 Braga

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Brescia ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in
ordine al reato di omicidio colposo in danno di Fausti Andrea. La sentenza è stata
riformata dalla Corte d’appello di Brescia solo per ciò che attiene alla concessione del
beneficio della non menzione della condanna.
Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito, l’imputato dopo aver eseguito
complicanza costituita da ematoma che, non essendo stato prontamente svuotato,
comprimeva i vasi sanguigni del collo determinando turbe anossiche letali. Gli è stato
attribuito l’addebito colposo di non aver adeguatamente rilevato l’incedere della
sintomatologia e, soprattutto, di non aver disposto l’esame strumentale che gli avrebbe
consentito di sciogliere tempestivamente il dubbio in ordine alla natura ed alla gravità
dell’affezione.
2. Ricorre per cessazione l’imputato.
Si lamenta che erroneamente si è ritenuto che fossero ravvisabili segni clinici che
avrebbero dovuto determinare una diagnosi differenziale. Si è trascurato di valutare
adeguatamente le osservazioni del consulente della difesa con le quali si prospettava che
l’ematoma costituisce un’evenienza non inusuale che di solito si risolve spontaneamente.
Ben più allarmante dell’ematoma è l’edema che, tuttavia, mostra segni inequivoci ed
allarmanti che nel caso di specie non si riscontrano: dispnea, distonia, tensione al collo,
cianosi. I testi hanno riferito che il paziente, pur lamentando difficoltà respiratorie, non
mostrava segni obiettivi di dispnea e parlava regolarmente. La pronunzia è quindi illogica
e contraddittoria rispetto al materiale probatorio acquisito.
Inoltre non si è mai riscontrata tumefazione sotto tensione che costituisce l’unico
dato realmente allarmante in quanto segno di possibile edema delle vie respiratorie.
Erroneamente la Corte d’appello opina il contrario.
Quanto allo stato di agitazione del paziente, si è erroneamente trascurato che si
tratta di fenomenologia che trova spiegazione nell’intervento appena eseguito, in assenza
di altri segni di allarme.
In ogni caso, erroneamente si è attribuita all’imputato la responsabilità in ordine
alla mancata tempestiva rilevazione della complicanza. Il Braga lasciò l’ospedale alle ore
17,30 dopo aver visitato il paziente alle 17.00, in una situazione che non mostrava
mutamenti del quadro clinico rispetto a quella riscontrato alle ore 16,30 da altro sanitario
nei cui confronti è stata emessa sentenza assolutoria.
Ancora, la sentenza non indica in modo chiaro quali siano i segni di allarme che il
paziente avrebbe mostrato già prima delle 17.00. L’infermiera che ha esaminato il
paziente alle 18 ha riscontrato quale unica variazione l’aumento dell’agitazione. In
conseguenza, l’imputato interpellato telefonicamente ed il medico reperibile prescrissero
la somministrazione di un ansiolitico. In conclusione la responsabilità per l’accaduto
avrebbe dovuto semmai riguardare il medico reperibile e non il ricorrente.

A/”e-

intervento chirurgico di tiroidectomia totale, non si avvedeva tempestivamente della

3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata espone che la vittima rientrò in una stanza, dopo
l’intervento, intorno alle 12. Alle 15 fu riscontrata la formazione di un ematoma; alle 16 si
evidenziò tumefazione al collo; alle 16,30 si rilevarono difficoltà respiratorie con rigidità al
collo. Tale riscontro fu confermato alle 17. Nel corso dei diversi controlli il paziente
manifestò altresì agitazione permanente e sensazione di mancanza di respiro. Tali dati
sono stati riferiti concordemente da tutti i testimoni. Alla luce di tali emergenze, alla
stregua delle valutazioni espresse dagli esperti, la pronunzia impugnata ritiene che si
dovuto essere prontamente fronteggiata con la rilevazione dei parametri vitali e
soprattutto con una laringoscopia che avrebbe consentito di diagnosticare la patologia
edemigena che in rapida progressione condusse il paziente alla morte, essendo risultati
vani gli interventi posti in essere quando la situazione era già definitivamente precipitata.
L’imputato ha omesso radicalmente tali essenziali e risolutive indagini, eccezion fatta per
la misurazione della pressione.
Si considera che l’omissione dei doverosi accertamenti costituiti dalla raccolta di
dati sintomatologici e soprattutto dall’esecuzione di indagine strumentale alla laringe è in
contrasto con le linee guida, come ritenuto dagli esperti. In particolare l’indagine
strumentale avrebbe consentito di dissipare ogni dubbio diagnostico e,
conseguentemente, di attivare misure terapeutiche che, considerata anche la giovane età
e le buone condizioni generali del paziente, avrebbero evitato l’evento letale. D’altra
parte, che il decorso postoperatorio non fosse normale e mostrasse elementi preoccupanti
è dimostrato dal fatto che il sanitario che visitò il paziente alle ore 16,30 raccomandò al
ricorrente di esercitare una stretta sorveglianza. In conclusione i segni precoci e sfumati
di ipossia avrebbero dovuto essere colti tempestivamente in vista degli approfondimenti
diagnostici da porre in essere per evitare ritardi nel reintervento, come ritenuto in
letteratura.
Tale apprezzamento è immune da censure logiche e giuridiche. Si dimostra che
nel pomeriggio si era determinata una situazione di serio allarme, che avrebbe dovuto
essere subito fronteggiata con indagine strumentale che avrebbe consentito di sciogliere i
dubbi diagnostici e di fronteggiare, quindi, l’incipiente, letale complicanza. Una diagnosi
tempestiva ed un conseguente reintervento urgente avrebbero consentito di evitare la
morte del paziente. Il ricorso per cassazione non affronta tale noto decisorio, limitandosi a
tentare di dimostrare che l’edema non era ancora conclamato durante la presenza del
Braga in reparto; trascurando che, come si è esposto, l’accusa non riguarda la mancata
diagnosi della complicanza ma soprattutto la mancata esecuzione del ridetto esame
laringoscopico.
A fronte di tale persuasiva valutazione del caso, neppure rilevano le considerazioni
a proposito delle concorrenti responsabilità di altro sanitario. Invero, come in moie
occasioni chiarito da questa Suprema Corte, le eventuali responsabilità concorrenti di altri
soggetti, anche se non perseguite, non intaccano la valutazione che correttamente prende
in esame la condotta di un imputato.

fosse in presenza di una situazione che induceva forte allarme che avrebbe potuto e

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

Pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Cari

(Rocco Marco Blaiotta)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV

Sezione Penale

sco)

Roma 11 aprile 2013

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