Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18657 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18657 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALOSSI STEFANO N. IL 30/11/1976
avverso la sentenza n. 1111/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA o
,
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. j -hig-r-k-t
che ha concluso per t ,t
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-Uditerpor-la-parte_cimile,IA301—
Uditi difensoreAvv.

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Data Udienza: 11/04/2013

2 mALOSSi Stefano

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe
in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza
della circolazione stradale in danno di Tonelli Alberto; e Io ha altresì condannato al
risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La sentenza è stata confermata
dalla Corte d’appello di Bologna.

nell’affrontare una curva ad “S” perdeva il controllo del mezzo, invadeva l’opposta
semicarreggiata urtando contro l’auto guidata dal Tonelli che, con condotta colposa, si era
immesso nella sede stradale da una via laterale con una manovra larga che lo aveva
portato verso il centro della carreggiata. A seguito dell’urto l’auto della vittima collideva
anche con un altro veicolo in transito. A seguito di tali eventi il Tonelli riportava lesioni
letal i.

All’imputato è stato mosso l’addebito di aver perso il controllo dell’auto e di aver
parzialmente impegnato l’opposta semicarreggiata a causa di guida disattenta e di
velocità non prudente, considerando che si era di notte in strada curvilinea con il fondo
bagnato. Il suo concorso di colpa è stato determinato nella misura del 50%.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo espongono alcuni punti critici della decisione. Senza
ragione si è escluso che l’imputato abbia perso il controllo della propria auto a seguito
della manovra di emergenza posta in essere per effetto della improvvisa immissione sulla
via nazionale dell’auto condotta da Tonelli. La motivazione è al riguardo mancante.
L’argomentazione è poi contraddittoria quando prima afferma che ì veicoli non potevano
essere avvistati e successivamente enuncia che essi erano visibili per via dei fari accesi.
La pronunzia accredita la tesi del consulente del pubblico ministero senza adeguatamente
considerare quella del consulente della difesa. La sentenza ha pure trascurato che, come
emerso in dibattimento, lo scontro tra i veicoli è stato quasi simultaneo. Tale dato di
grande rilievo è stato ingiustificatamente sottaciuto. Si è inoltre affermato che la velocità
tenuta di circa 70 km/h era eccessiva, senza indicarne le ragioni e trascurando che essa
era di 30 km/h al di sotto del limite prescritto. Neppure si è considerato che tale velocità
era inidonea a giustificare la perdita di controllo del veicolo. Non si è neppure
adeguatamente argomentato in ordine all’individuazione del punto d’urto. La Corte
d’appello ha ritenuto accertato un dato che lo stesso consulente del pubblico ministero ha
espresso in termini dubitativi.
Ancora, la sentenza non spiega perché il pericolo fosse prevedibile. L’imputato
viaggiava a velocità moderata e non si spiega perché egli dovesse prevedere il mancato
rispetto dell’obbligo di dare la precedenza da parte del Tonelli, trattandosi di inosservanza
completamente ingiustificata. Inoltre la velocità tenuta era inidonea a far perdere il
controllo del mezzo: dato da più parti posto in luce ed obliterato dalla Corte d’appello.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito, l’imputato alla guida di un’auto,

2.2 Con il secondo motivo si prospetta che la Corte d’appello ha posto a base della
decisione le dichiarazioni della teste Gomez rese al di fuori del contraddittorio, sebbene
costei, in dibattimento non abbia saputo riferire sui fatti. A seguito delle contestazioni del
pubblico ministero, le dichiarazioni avrebbero potuto essere utilizzate solo per valutare le
la credibilità della teste e non desumerne elementi di giudizio in ordine al fatto, ai sensi
dell’art. 500 cod. proc. pen.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta l’inosservanza del principio dell’oltre il

controllo della auto.

3. Il ricorso è infondato.
La sentenza d’appello ritiene non dimostrata la tesi difensiva secondo cui
l’imputato avrebbe perso il controllo dell’auto a seguito di manovra di emergenza posta in
essere per ovviare all’ostacolo costituito dall’improvvisa comparsa dell’auto del Tonelli.
Tale tesi è priva di sostegno perché, come ritenuto dal primo giudice, l’auto non era
visibile se non per i fari e dunque non trova giustificazione l’ipotesi della manovra
improvvisa. Inoltre, i testi non hanno riferito della manovra di spostamento deciso sulla
destra, dello sbandamento seguito al contatto con il ciglio erboso, della rotazione dell’auto
In senso antiorario. Inoltre una contingenza del genere avrebbe determinato un urto
laterale e non frontale come quello desumibile dai danni nella parte anteriore del veicolo.
Peraltro, si aggiunge ad abundantiam, se pure la manovra in questione fosse
ipotizzabile, la condotta sarebbe comunque censurabile per via della velocità non
adeguata allo stato dei luoghi, nella prospettiva di dover evitare lo sbandamento o
l’allargamento eccessiva nella traiettoria della curva.
La pronunzia, condividendo la valutazione del primo giudice ritiene altresì che il
punto d’urto debba essere individuato verso il centro della carreggiata più nella corsia del
Tonelli che in quella dell’imputato, alla stregua delle valutazioni del consulente
dell’accusa. Si argomenta che la tesi difensiva dell’urto nella corsia del ricorrente non ha
fondamento poiché in tale eventualità dopo l’impatto l’auto dell’imputato avrebbe dovuto
entrare in contatto con il guardrail.
Tale complessa argomentazione appare fondata su plurime e significative
acquisizioni probatorie ed immune da vizi logici o giuridici. Si accredita l’ipotesi
accusatoria perché aderente alle tracce del reato, allo stato dei luoghi ed alle deposizioni
dei testi. E le censure prospettate non riescono a vulnerarne il nucleo decisorio. In
particolare non si configura l’errore logico prospettato a proposito delle luci notturne: la
Corte d’appello ha inteso dire, non in-congruamente, che erano visibili le luci di altra

auto, ma da ciò non era possibile inferire alcunché sulla collocazione dell’autolsulla sede
viaria l posto che mancava la visione diretta per via della curva. D’altra parte, il giudice di
merito spiega, in parte esplicitamente ed in parte implicitamente, che si era in una curva
ad “S” e che ciò imponeva di limitare la velocità proprio per evitare che potesse aver
luogo l’involontaria anche modesta invasione dell’opposta semicarreggiata. Insomma

ragionevole dubbio in presenza di irrisolta incertezza in ordine alle ragioni della perdita di

l’argomentazione è coerente; 4 l’imputato tenta sostanzialmente di sollecitare questa
Corte alla rivisitazione del merito.
Né risulta dirimente la questione, peraltro genericamente evocata, afferente alla
teste Gomez. Come si è sopra esposto, la decisione è fondata su plurime acquisizioni
probatorie sicché non si riesce a cogliere quale decisivo ruolo abbia la detta deposizione.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

qm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Roma 11 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco Blaiotta)
p.41.424,L2–1:

IL PRESIDENTE

(Cari.

e

-rirg fflib.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIO fir
IV Sezione Penale

P

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