Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18655 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18655 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MODESTO DANIELE nato il 09/07/1984 a PISTOIA

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per l’inammissibilita’

E’ presente l’avvocato TURCO CECILIA in sostituzione dell’avvocato VINATTIERI
ELISABETTA del foro di PISTOIA in difesa della parte civile PIERATTI VANDA che
si riporta allle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nomina ex
art.102 cpp.
E’ presente l’avvocato TURCO CECILIA del foro di PISTOIA in difesa delle parti
civili MUTARI MARIA ANTONIA e FRATELLO CATERINA che insiste per
l’inammissibilità del ricorso come da conclusioni scritte che deposita unitamente
alla nota spese.
E’ presente l’avvocato VOCE ANTONIO del foro di FIRENZE in difesa delle parti
civili FRATELLO NICOLO E MUTARI LUIGI che insiste per l’inammissibilità del
ricorso come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese

Data Udienza: 22/02/2018

E’ presente l’avvocato CINI MAURO del foro di PRATO in difesa di MODESTO
DANIELE che insiste per l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’avvocato DINI GIACOMO del foro di PISTOIA in sostituzione
dell’avvocato DINI GIOVANNI del foro di PISTOIA in difesa del responsabile civile
AXA ASSICURAZIONI SPA che insiste per l’accoglimento del ricorso

dell’imputato.

2

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 14 ottobre 2016 la Corte di Appello di Firenze ha

confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia nella parte in cui Daniele
Modesto è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato ex
art. 589 comma 2″ e 4″ cod. pen., per avere causato la morte di Eligio Fratello
e Carlo Gherardeschi, perché per imprudenza, negligenza ed imperizia violazione
della disciplina sulla circolazione stradale, procedendo ad una velocità superiore
a quella consentita, non conservando il controllo del proprio veicolo, travolgeva

immessasi da una traversa laterale, sulla strada percorsa dall’imputato.
2.

Avverso la decisione propone ricorso Daniele Modesto, a mezzo del

suo difensore, affidandolo a due motivi
3.

Con il primo lamenta la violazione della legge penale, con particolare

riferimento agli artt. 41 cod. pen. e 589 cod. pen., nonché il vizio di motivazione,
per avere la Corte territoriale, riprendendo le motivazioni del primo grado,
escluso la sussistenza del concorso di colpa del conducente dell’auto travolta
dall’imputato, su cui viaggiavano le vittime, benché quest’ultimo avesse
compiuto una manovra di accesso da una via secondaria ad una principale,
favorita dalla precedenza, non • curandosi di non essere motivo di intralcio al
traffico. Osserva che il fatto che il Becattini si fosse immesso sulla strada
principale per 25 metri, non è circostanza sufficiente ad escludere il suo concorso
di colpa, trattandosi di strada ad alto scorrimento, sulla quale notoriamente il
limite di km. 70/h., non viene rispettato. Sottolinea che il Becattini avrebbe
dovuto prevedere, stante le circostanze di tempo (ora notturna) e di luogo,
comportamenti financo incoscienti degli altri utenti della strada, così conservando
una responsabilità generica derivante dall’inosservanza di regole di prudenza non
scritte. Ciononostante, la decisione avrebbe omesso ogni valutazione
sull’effettiva sussistenza di una concausa dell’evento, derivante dal profilo di
colpa da attribuirsi al conducente dell’auto travolta.
4.

Con il secondo motivo osserva che il vizio logico della sentenza,

espresso con la prima doglianza, si riverbera sull’erronea applicazione dell’art.
133 cod. pen., comma l”, n. 3), influendo il grado della colpa sulla misura della
pena concretamente applicata.
5.

Fatte queste premesse, chiede l’annullamento con rinvio della

sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso va rigettato.

2.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto

strettamente connessi. Lo scopo che il ricorrente si prefigge, infatti, è quello di
determinare l’entità del rapporto eziologico delle condotte dei due conducenti

l’auto condotta da Daniele Beccattini- su cui[le] erano trasportate le vittime- già

delle autovetture coinvolte nel sinistro con l’evento, ai fini di addivenire alla
riduzione della pena concretamente irrogata all’imputato (anni quattro e mesi sei
di reclusione, per il reato di cui all’art. 589 commi 2^ e 4^), come chiarito dalla
seconda doglianza proposta.
3.

La giurisprudenza di questa Corte, che la difesa dimostra di non ignorare,

ha ripetutamente affermato che “Le statuizioni del giudice di merito in ordine
alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della
vittima nella determinazione causale dell’evento costituiscono apprezzamento di

22/06/2017 – dep. 05/10/2017, P.G., P.C. e altro in proc. Antoci, Rv. 27105301;
conforme: Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017 – dep. 05/10/2017, P.G., P.C. e altro
in proc. Antoci, Rv. 27105301).
4.

Si tratta di un principio chiaramente esteso al contributo del terzo: “In

tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa
concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la
rilevanza della sua condotta sull’efficienza causale del comportamento
dell’imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e
determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen.,
dovendosi escludere, in via generale, l’esistenza di un obbligo di quantificazione
percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno che egli non sia
chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte
civile. (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017 – dep. 11/05/2017, RC. in proc.
Monaco, Rv. 27042801; Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009 – dep. 30/06/2009,
P.C. in proc. Milani, Rv. 24479601 Sez. 4, n. 20580 del 17/03/2005 – dep.
01/06/2005, Beani, Rv. 23136401).
5.

Dunque, quando il percorso argomentativo in ordine alla sussistenza di

un contributo causale del terzo si dimostri privo di vizi logici, va escluso
l’intervento del giudice di legittimità. Ma deve, altresì, ricordarsi che il giudizio
sulla gravità della colpa e quello sull’apporto causale sono concettualmente
differenti, sicché anche laddove possa affermarsi un contributo causale della
vittima o di terzi, ciò non esime dalla valutazione dell’elemento soggettivo, che
può in ogni caso configurarsi come colpa grave anche quando sia causa non
esclusiva dell’evento.
6.

Ora, il tessuto argomentativo della decisione impugnata si dimostra del

tutto coerente con i principi generali affermati da questa Corte, perché, ritenuto
certo il nesso causale fra la condotta dell’imputato e l’evento (del quale neppure
quest’ultimo pare dubitare) individua con chiarezza gli elementi della gravità
della colpa, ravvisabili nell’alta velocità tenuta, nella grave imprudenza di una
simile guida in ora notturna e nella conoscenza della molteplicità degli accessi
laterali alla strada percorso,

che rende del tutto prevedibile una manovra di

immissione sulla strada principale. Si tratta, dunque, di un ragionamento che ha

fatto non censurabile in sede di legittimità (da ultimo: Sez. 4, n. 45797 del

ad oggetto la valutazione della condotta dell’imputato, ai fini della
commisurazione concreta della pena, proprio in applicazione dell’art. 133 cod.
pen., che il ricorrente assume violato
7.

Il secondo motivo resta, pertanto, assorbito.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida quanto a
Maria Antonia Mutari e Caterina Fratello in Euro 3.000,00; quanto a Luigi Mutari

per tutti accessori come per legge.
Così deciso il 22 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Il P s -dente

Maura N rdin

GiadrIio Fumu
att t’t

e Nicolò Fratello in Euro 3.000,00; quanto a Pieratti Vanda in Euro 2.500,00 oltre

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