Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18654 del 01/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18654 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

Data Udienza: 01/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JANANE ABDERRAZAK nato il 19/10/1966

avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

é

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché contiene censure aspecificamente
formulate e diverse da quelle consentite nella Sede di legittimità.
I Giudici di merito, invero, hanno compiutamente esaminato e
motivatamente disatteso le obiezioni difensive, del tutto identiche nel loro
contenuto a quelle già dedotte in sede di gravame, esponendo con lineari e
congrue sequenze argomentative le ragioni giustificative della penale
responsabilità alla luce delle convergenti risultanze probatorie acquisite dal
verbale di arresto in flagranza e dai relativi allegati, siccome ritenute
univocamente dimostrative – senza che il ricorrente ne abbia validamente
contestato la tenuta e la coerenza logica se non attraverso proposizioni di tipo
meramente assertivo – di una condotta oppositiva all’operato dei pubblici ufficiali
che legittimamente procedevano ai necessari atti di controllo e identificazione,
dapprima usando violenza consistita nel colpirli con calci e pugni, quindi aizzando
contro di loro il proprio cane, che eseguiva í comandi aggredendoli ripetutamente
e procurando in loro danno, senza che il ricorrente nulla facesse per bloccarne
l’azione, le riscontrate lesioni personali.
Le formulate doglianze, dunque, si limitano genericamente a contestare la
valutazione delle prove concordemente effettuata dai Giudici di merito nei
termini in motivazione puntualmente descritti, ritenendo la stessa non plausibile
e proponendo, in tal guisa, un’alternativa rilettura delle modalità di svolgimento
del fatto che, in questa Sede, non può trovare alcun ingresso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo dì sanzione pecuniaria.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
febbraio 2018
Così deciso

1. Il difensore di Janane Abderrazak ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 13 luglio 2017 con la quale la Corte d’appello dì Palermo
ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, lo
condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in danno del vice
brigadiere Santo Pitarresi e dell’appuntato Lo Russo Antonio, tenuto conto della
contestata recidiva ed unificati i predetti reati ex art. 81 cpv. cod. pen.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in punto di accertamento della
penale responsabilità, sotto il profilo della riconducibilità causale all’imputato
delle lesioni in realtà cagionate ai pubblici ufficiali dal proprio cane.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA