Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18653 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18653 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAVELLO GIUSEPPE nato il 12/10/1983 a PALERMO

avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Data Udienza: 01/02/2018

1. Caravello Giuseppe ha personalmente proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 5 luglio 2017 con la quale la Corte d’appello di Palermo
ha confermato la decisione di primo grado che lo condannava alla pena di mesi
sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui all’art. 334, comma 2,
cod. pen., commesso per avere sottratto un motociclo di sua proprietà, affidato
alla sua custodia a seguito di sequestro amministrativo disposto in data 21
settembre 2005.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto
di accertamento della penale responsabilità sotto i profili della mancata
investitura formale della qualifica di custode e della intervenuta prescrizione del
reato, dovendosi collocare la data di commissione del medesimo in epoca
ricompresa fra il 21 settembre 2005, allorquando il ciclomotore venne sottoposto
a sequestro, ed il 9 aprile 2010, data in cui fu notificato il provvedimento di
confisca del mezzo. Deduce al riguardo il ricorrente che dalle dichiarazioni da lui
rese in udienza davanti ai Giudici dell’appello – dichiarazioni dalla Corte di merito
non valutate per avere la sentenza erroneamente ritenuto la sua contumacia risultava che il ciclomotore era sparito dopo alcuni giorni dal sequestro e che egli
non aveva fatto denuncia ritenendo che l’avessero preso i Carabinieri.
2. Il ricorso è inammissibile perché contiene censure manifestamente
infondate e diverse da quelle consentite nella Sede di legittimità.
I Giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno compiutamente
esaminato e motivatamente disatteso ciascuna delle obiezioni difensive, del tutto
identiche nel loro contenuto a quelle già dedotte in sede di gravame, basando le
loro puntuali argomentazioni sulla disamina del contenuto del verbale di
sequestro amministrativo del motociclo di proprietà dell’imputato e ponendo, al
contempo, in evidenza che egli vi appose una doppia firma sia quale proprietario
sia quale custode. Dallo stesso verbale in atti allegato, peraltro, emerge con
chiarezza la dizione relativa all’ “affidamento in giudiziale custodia” del mezzo,
mentre già il Giudice di primo grado osservava, sul punto, che l’imputato era
stato nominato custode del bene e in tal senso si era impegnato a custodirlo in
un luogo non sottoposto a pubblico passaggio e ben precisato nel relativo
verbale.
Del tutto generiche e sfornite di qualsiasi elemento di riscontro probatorio,
inoltre, devono ritenersi le affermazioni dall’imputato solo tardivamente rese in
merito ad una non meglio precisata data di commissione del reato, prospettata
come diversa e antecedente rispetto a quella dell’accertamento del fatto della
sottrazione da parte dei militari recatisi sul luogo della custodia in data 19 aprile
2010.
L’imputato, quale custode, aveva una specifica posizione di garanzia sulla
effettività del vincolo formalmente apposto sul bene, con il logico corollario che il
risultato di rendere impossibile, o quanto meno più difficile, l’attuazione delle
finalità riconnesse al sequestro è stato compiutamente ottenuto solo al momento
dell’accertamento della sua sottrazione da parte degli operanti, ossia in data 19
aprile 2010, in conseguenza del precedente provvedimento prefettizio di confisca
del motoveicolo che l’imputato aveva l’obbligo di preservare e custodire nella sua
integrità.
Le formulate doglianze, invero, si risolvono in una generica contestazione
della valutazione delle prove concordemente effettuata dai Giudici di merito nei
termini in motivazione puntualmente descritti, ritenendo la stessa non plausibile
e sollecitando, in tal guisa, un’alternativa rilettura delle modalità di svolgimento
dei fatti che, nel giudizio di legittimità, non può trovare alcun ingresso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, non
1

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso 11 febbraio 2018

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